ALLEGATO I NOTE INTERPRETATIVE Nota generale Ordine di applicazione dei metodi di valutazione 1. Gli articoli da 1 a 7 incluso definiscono come determinare a norma del presente accordo il valore in dogana delle merci importate. I metodi di valutazione sono indicati nell'ordine in cui sono applicabili. Il metodo principale per la determinazione del valore in dogana e' definito all'articolo 1: le merci importate devono essere valutate conformemente a tale articolo ogniqualvolta siano soddisfatte le condizioni in esso previste. 2. Quando il valore in dogana non puo' essere determinato a norma dell'articolo 1, occorre passare via via agli articoli seguenti, fino all'articolo che per primo consente la determinazione del valore in dogana. Salvo per quanto disposto all'articolo 4, solo quando il valore in dogana non puo' essere stabilito in base alle disposizioni di un determinato articolo e' consentito ricorrere alle disposizioni dell'articolo immediatamente successivo nell'ordine di applicazione. 3. Se l'importatore non richiede di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6, dev'essere rispettato il normale ordine di applicazione. Se tale richiesta viene formulata, ma in seguito risulta impossibile determinare il valore in dogana in base alle disposizioni dell'articolo 6, la determinazione deve avvenire applicando, se possibile, le disposizioni dell'articolo 5. 4. Quando non puo' essere determinato a norma di uno degli articoli da 1 a 6 incluso, il valore in dogana deve essere stabilito applicando le disposizioni dell'articolo 7. Applicazione di principi di contabilita' generalmente ammessi 1. Per "principi di contabilita' generalmente ammessi" si intendono quelli che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l'attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale, quanto in pratiche e procedure particolareggiate. 2. Ai fini del presente Accordo, l'amministrazione doganale di ciascun Membro utilizza le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilita' generalmente ammessi nel paese di riferimento per l'articolo in questione. Ad esempio, la determinazione degli utili e delle spese generali correnti ai sensi dell'articolo 5, sara' effettuata in base ad informazioni raccolte compatibilmente con i principi di contabilita' generalmente ammessi nel paese di importazione. Per contro, la determinazione degli utili e delle spese generali correnti ai sensi dell'articolo 6, avverra' in base alle informazioni raccolte compatibilmente con i principi di contabilita' generalmente ammessi nel paese di produzione. Altro esempio: la determinazione di un elemento contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), compiuta nel paese di importazione, sara' effettuata utilizzando le informazioni compatibilmente con i principi di contabilita' generalmente ammessi nel paese in questione. Nota relativa all'articolo 1 Prezzo effettivamente pagato o da pagare 1. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare e' l'importo totale versato o da versare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate. Il pagamento non deve necessariamente avvenire in forma di trasferimento di denaro, ma puo' anche essere effettuato mediante lettere di credito o altri strumenti negoziabili, e in forma diretta o indiretta. Un esempio di pagamento indiretto sarebbe il regolamento totale o parziale da parte del compratore di un debito del venditore. 2. Le attivita' intraprese dal compratore per proprio conto, di- verse da quelle per le quali e' prevista una rettifica nell'articolo 8, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore, anche se si puo' ritenere che il venditore ne sia il beneficiario. Ne consegue che, per la determinazione del valore in dogana, il costo di queste attivita' non verra' aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare. 3. Il valore in dogana non comprende le spese o i costi qui di seguito indicati, purche' essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate: a) spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica avviati dopo l'importazione, in relazione a merci importate quali impianti, macchinari o attrezzature industriali; b) costo del trasporto successivamente all'importazione; c) diritti e imposte applicati nel paese di importazione. 4. Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il prezzo delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi o altri pagamenti effettuati dal compratore a favore del venditore che non si riferiscono alle merci importate. Paragrafo 1, lettera a), punto iii) Tra le restrizioni che non renderebbero inaccettabile un prezzo effettivamente pagato o da pagare, figurano quelle che non incidono sostanzialmente sul valore delle merci. Un esempio puo' essere il caso in cui un venditore chieda ad un compratore di automobili di non rivenderle, ne' esporle prima di una determinata data, che corrispondere al momento dell'immissione sul mercato dei modelli dell'anno. Paragrafo 1, lettera b) 1. Se la vendita o il prezzo sono soggetti a condizioni o a prestazioni il cui valore, nel caso delle merci da valutare, non puo' essere determinato, il valore di transazione non sara' accettabile ai fini doganali. Seguono alcuni esempi di situazioni di questo tipo: a) il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore acquisti anche determinate quantita' di altre merci; b) il prezzo delle merci importate dipende dal prezzo o dai prezzi ai quali il compratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate; c) il prezzo e' stabilito sulla base della forma di pagamento, senza alcun rapporto con le merci importate; ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semilavorati che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una determinata quantita' di prodotti finiti. 2. Tuttavia, non comporteranno il rifiuto del valore di transazione condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di progettazione o piani effettuati nel paese di importazione non comporta il rifiuto del valore di transazione ai fini dell'articolo 1. Analogamente, se il compratore intraprende per conto proprio, anche nel quadro di un accordo con il venditore, attivita' inerenti la commercializzazione delle merci importate, nel valore in dogana non rientra il valore di tali attivita', che non comportano il rifiuto del valore di transazione. Paragrafo 2 1. I paragrafi 2, lettera a) e 2 lettera b) prevedono mezzi diversi per stabilire l'accettabilita' di una valore di transazione. 2. Il paragrafo 2, lettera a) prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore siano collegati, le circostanze proprie della vendita vengano verificate e il valore di transazione venga ammesso come valore in dogana a condizione che il legame tra le due parti non abbia influito sul prezzo. Cio' non significa che le circostanze della vendita dovrebbero essere esaminate ogni volta che compratore e venditore sono collegati. La verifica e' necessaria soltanto nel caso in cui esistano dubbi sull'accettabilita' del prezzo. Quando l'amministrazione doganale non nutre alcun dubbio sull'accettabilita' del prezzo, quest'ultimo dovrebbe essere accettato senza chiedere all'importatore di fornire ulteriori informazioni. Ad esempio, l'amministrazione doganale puo' avere esaminato in precedenza il legame tra le parti, o essere gia' in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere gia' certa, sulla base di tale verifica o di tali informazioni, che il legame non ha influito sul prezzo. 3. Quando l'amministrazione doganale non e' in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa dovrebbe dare all'importatore la possibilita' di fornire tutte le informazioni particolareggiate che potrebbero essere necessarie per consentire di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l'amministrazione doganale dovrebbe essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e le modalita' secondo le quali e' stato deciso il prezzo in questione, allo scopo di determinare se il legame tra le parti abbia influito sul prezzo. Se e' possibile provare che il compratore e il venditore, benche' collegati ai sensi dell'articolo 15, commerciano tra loro come se non lo fossero, cio' vale come dimostrazione del fatto che il legame non ha influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stabilito secondo modalita' compatibili con le normali prassi di determinazione dei prezzi nel settore produttivo in questione, o secondo le modalita' in base alle quali il venditore stabilisce i prezzi per la vendita a compratori non collegati, cio' dimostrerebbe che il legame esistente tra le parti non ha influito sul prezzo. Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo e' sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell'utile globale realizzato dall'impresa nell'arco di un periodo rappresentativo (ad esempio, su una base annua) per la vendita di merci della stessa categoria o tipo, cio' dimostrerebbe che il prezzo non e' stato influenzato. 4. Il paragrafo 2, lettera b) prevede la possibilita' per l'importatore di dimostrate che il valore di transazione e' estremamente vicino ad un valore di riferimento in precedenza accettato dall'amministrazione doganale e pertanto risulta accettabile ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1. Ove sia soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non e' necessario esaminare la questione della possibile influenza sul prezzo di cui al paragrafo 2, lettera a). Se l'amministrazione doganale e' gia' in possesso di informazioni sufficienti a convincerla, senza svolgere ricerche piu' approfondite, che e' soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, lettera b), essa non avra' motivo di esigere dall'importatore che ne apporti la prova. Nel paragrafo 2, lettera b), con l'espressione "compratori non collegati" si intendono compratori che non sono collegati al venditore in nessun caso particolare. Paragrafo 2, lettera b) Per determinare se un valore sia "estremamente vicino" ad un altro valore e' necessario prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le merci sono importate, nonche' di sapere se la differenza di valore e' significativa dal punto di vista commerciale. Poiche' questi elementi possono variare da un caso all'altro, sarebbe impossibile applicare in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, nel determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori di riferimento indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce. Nota relativa all'articolo 2 1. Nell'applicare l'articolo 2, l'amministrazione doganale si riferira', ogni volta che sara' possibile, ad una vendita di merci identiche effettuata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente della stessa quantita' della vendita delle merci da valutare. In mancanza, sara' possibile riferirsi a una vendita di merci identiche che avvenga in una qualsiasi delle tre circostanze seguenti: a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante quantita' differenti; b) vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante quantita' sostanzialmente uguali, oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante quantita' differenti. 2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso a) unicamente del fattore quantita' b) unicamente del fattore livello commerciale; o c) sia del livello commerciale sia della quantita'. 3. L'espressione "e/o" consente di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre circostanze in precedenza descritte. 4. Ai fini dell'articolo 2, per valore di transazione di merci importate identiche si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2, che sia gia' stato accettato a norma dell'articolo 1. 5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di differenza di livello commerciale o di quantita' e' subordinata alla condizione che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova documentati, che dimostrino chiaramente che essa e' ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini prezzi in vigore nei quali figurino prezzi relativi a livelli differenti o a quantitativi differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unita' e le sole merci importate identiche per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantita' pari a 500 unita', ed e' noto che il venditore concede sconti di quantita', la necessaria rettifica potra' essere operata ricorrendo al listino prezzi del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unita'. A questo proposito, non e' necessario che una vendita di 10 unita' abbia avuto luogo purche' si sia stabilito, a seguito di vendite di quantita' differenti, che il listino prezzi e' veritiero ed effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo di questo tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le disposizioni dell'articolo 2 non e' adeguata. Nota relativa all'articolo 3 1. Nell'applicare l'articolo 3, l'amministrazione doganale si riferira', ogni volta che sara' possibile, ad una vendita di merci simili effettuata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nelle stesse quantita' della vendita delle merci da valutare. In mancanza, sara' possibile riferirsi a una vendita di merci simili che avvenga in una qualsiasi delle tre circostanze seguenti: a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante quantita' differenti; b) vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante quantita' sostanzialmente uguali; oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante quantita' differenti. 2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso a) unicamente del fattore quantita' b) unicamente del fattore livello commerciale; o c) sia del livello commerciale sia della quantita'. 3. L'espressione "e/o" consente di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre circostanze in precedenza descritte. 4. Ai fini dell'articolo 2, per valore di transazione di merci importate simili si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2, che sia gia' stato accettato a norma dell'articolo 1. 5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di differenze di livello commerciale o di quantita' e' subordinata alla condizione che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova documentati, che dimostrino chiaramente che essa e' ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini prezzi in vigore nei quali figurino prezzi relativi a livelli differenti o a quantitativi differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unita' e le sole merci importate simili per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantita' pari a 500 unita', ed e' noto che il venditore concede sconti di quantita', la necessaria rettifica potra' essere operata ricorrendo al listino prezzi del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unita'. A questo proposito, non e' necessario che una vendita di 10 unita' abbia avuto luogo purche' si sia stabilito, a seguito di vendite di quantita' differenti, che il listino prezzi e' veritiero ed effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo di questo tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le disposizioni dell'articolo 3 non e' adeguata. Nota relativa all'articolo 5 1. Con l'espressione "prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo complessivo maggiore" s'intende il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unita' in occasione di vendite a soggetti non collegati alle persone da cui acquistano le merci in questione, al primo livello commerciale successivo all'importazione al quale si effettuano tali vendite. Segue frase illeggibile 2. Per fare un esempio, alcune merci sono vendute sulla base di un listino prezzi che prevede prezzi unitari favorevoli per acquisti in quantita' piuttosto elevate. Quantita' per Prezzo Numero di vendite Quantita' vendita unitario totale venduta a ciascun prezzo 1-10 unita' 100 10 vendite di 5 unita' 65 5 vendite di 3 unita' 11-25 unita' 95 5 vendite di 11 unita' 55 piu' di 25 unita' 90 1 vendita di 30 unita' 80 1 vendita di 50 unita' Il numero piu' elevato di unita' vendute ad un determinato prezzo e' 80; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore e' 90. 3. Per fare un altro esempio, si considerino due diverse vendite. Nel primo caso, 500 unita' sono vendute al prezzo di 95 unita' monetarie ciascuna. Nel secondo caso, 400 unita' vengono vendute al prezzo di 90 unita' monetarie ciascuna. In questo esempio, il numero piu' elevato di unita' vendute ad un determinato prezzo e' 500; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore e' 95. 4. Terzo esempio: nella seguente situazione, diversi quantitativi sono venduti a prezzi differenti. a) Vendite Quantita' per vendita Prezzo unitario 40 unita' 100 30 unita' 90 15 unita' 100 50 unita' 95 25 unita' 105 35 unita' 90 5 unita' 100 b) Totali Quantita' totale venduto Prezzo unitario 65 90 50 95 60 100 25 105 In questo esempio, il numero piu' elevato di unita' vendute ad un determinato prezzo e' 65; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore e' 90. 5. Una vendita effettuata nel paese d'importazione come descritto al precedente paragrafo 1, a una persona che fornisca, direttamente o indirettamente e gratuitamente o a costo ridotto, a fini di utilizzo nella produzione o nella vendita per l'esportazione delle merci importate, uno qualsiasi degli elementi specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire il prezzo unitario ai fini dell'articolo 5. 6. Occorre notare che gli "utili e le spese generali" di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dovrebbero essere considerati come un'unica entita'. La cifra considerata ai fini di tale deduzione dovrebbe essere determinata in base alle informazioni fornite dall'importatore o a suo nome, a meno che le cifre dell'importatore siano incompatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite nel paese di importazione di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo. In questo caso, l'importo da considerare per gli utili e le spese generali puo' basarsi su informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dall'importatore o a suo nome. 7. Le "spese generali" comprendono i costi diretti e indiretti della commercializzazione delle merci in questione. 8. Le imposte locali da pagare a seguito della vendita delle merci per le quali non e' ammessa la deduzione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv) dovranno essere detratte conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i). 9. Nel determinare le commissioni o gli utili e le spese generali consuete conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, si dovra' decidere, caso per caso e tenendo conto delle circostanze, se deter- minate merci siano "della stessa categoria o dello stesso tipo" di altre merci. Si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite, nel paese di importazione, del gruppo o della gamma piu' limitata di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo, che comprenda le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 5, le "merci della stessa categoria o dello stesso genere" comprendono merci importate dallo stesso paese di provenienza delle merci da valutare, nonche' merci importate provenienti da altri paesi. 10. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la "data piu' vicina" sara' la data alla quale le merci importate o merci identiche o simili importate sono vendute in quantita' sufficiente ad individuare il prezzo unitario. 11. Quando si fa ricorso al metodo indicato all'articolo 5, paragrafo 2, le deduzioni operare per tener conto del valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla successiva trasformazione si devono basare su dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavoro. I calcoli vengono effettuati in base a formule, prescrizioni e metodi di interpretazione ammessi nel settore di produzione, nonche' ad altre pratiche del settore. 12. E' riconosciuto che il metodo di valutazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 non sarebbe di norma applicabile qualora, in seguito a una lavorazione o a una trasformazione successiva, le merci importate avessero perso la loro identita'. Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benche' le merci importate abbiano perso la loro identita', il valore aggiunto per effetto della lavorazione o della trasformazione puo' essere determinato con precisione e senza eccessiva difficolta'. Viceversa, possono anche verificarsi casi nei quali le merci importate conservano la loro identita', ma costituiscono un elemento talmente secondario nell'ambito delle merci vendute nel paese di importazione che il ricorso a questo metodo di valutazione non sarebbe giustificato. Alla luce delle considerazioni che precedono, le situazioni di questo tipo devono essere considerate caso per caso. Nota relativa all'articolo 6 1. Di norma, il valore in dogana e' determinato, ai sensi del presente Accordo, in base ad informazioni immediatamente disponibili nel paese d'importazione. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potra' essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare, nonche' altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori del paese d'importazione. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore delle merci non sara' assoggettato alla giurisdizione delle autorita' del paese di importazione. Il ricorso al metodo del valore calcolato sara', in generale, limitato ai casi nei quali compratore e venditore sono collegati e nei quali il produttore e' disposto a comunicare alle autorita' del paese di importazione i dati necessari relativi alla determinazione dei costi, nonche' ad agevolare ogni ulteriore verifica che possa risultare necessaria. 2. Il "costo o valore" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e' da determinare in base ad informazioni relative alla produzione delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Tale costo si basera' sulla contabilita' commerciale del produttore, a condizione che la stessa sia compatibile con i principi di contabilita' generalmente ammessi e applicati nel paese di produzione delle merci. 3. Il "costo o valore" comprende il costo degli elementi precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii). Esso comprende inoltre il valore, attribuito nelle proporzioni adeguate conformemente alla nota relativa all'articolo 8, di ogni elemento specificato al paragrafo 1, lettera b) di detto articolo, che sia stato fornito direttamente o indirettamente dal compratore per essere utilizzato in sede di produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), che sono eseguiti nel paese di importazione, viene incluso unicamente nella misura in cui detti lavori sono a carico del produttore. Resta inteso che il costo o il valore degli elementi considerati nel presente paragrafo non dovra' essere contabilizzato due volte nella determinazione del valore calcolato. 4. L'"importo per gli utili e le spese generali" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) dev'essere determinato in base alle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre comunicate siano incompatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione nel paese d'importazione. 5. Occorre notare a questo proposito che "l'importo per gli utili e le spese generali" deve considerarsi come un'unica entita'. Ne deriva che, se in un caso particolare l'utile del produttore e' esiguo e le sue spese generali elevate, il suo utile e le sue spese generali considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili con quelli normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo. Una situazione del genere potrebbe verificarsi nel caso in cui venisse lanciato un prodotto nel paese d'importazione e il produttore si accontentasse di un utile nullo o esiguo per compensare le elevate spese generali relative al lancio del prodotto. Quando il produttore puo' dimostrare di aver realizzato un utile esiguo dalle vendite delle merci importate, a causa di circostanze commerciali particolari, dovrebbero essere prese in considerazione le cifre relative ai suoi utili effettivi, sempreche' il produttore le giustificasse non valide motivazioni di carattere commerciale e la sua politica in materia di prezzi riflettesse le politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in questione. Tale situazione potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in cui dei produttori fossero stati costretti a ridurre temporaneamente i loro prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o ancora nel caso in cui essi vendessero merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d'importazione, accontentandosi di un utile esiguo per salvaguardare la loro competitivita'. Quando le cifre rel- ative agli utili e alle spese generali fornite dal produttore non sono compatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione nel paese d'importazione, l'importo degli utili e delle spese generali potra' basarsi su informazioni pertinenti di- verse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome. 6. Quando, per determinare un valore calcolato, vengano utilizzate informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome, le autorita' del paese d'importazione comunicheranno all'importatore, qualora questi ne faccia richiesta, la fonte di dette informazioni, nonche' i dati utilizzati e i calcoli effettuati sulla base di questi stessi dati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10. 7. Le "spese generali" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) comprendono i costi diretti e indiretti relativi alla produzione ed alla commercializzazione delle merci per l'esportazione, e che non sono inclusi a norma della lettera a) di detto paragrafo. 8. Per stabilire se determinate merci sono "della stessa categoria o dello stesso tipo" di altre merci, si deve procedere caso per caso tenendo conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese generali abituali conformemente all'articolo 6, si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite per l'esportazione, destinate al paese d'importazione, del gruppo, o gamma, di merci piu' limitato comprendente le merci da valutare, per le quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 6, le "merci della stessa categoria o dello stesso tipo" debbono provenire dallo stesso paese delle merci da valutare. Nota relativa all'articolo 7 1. I valori in dogana determinati a norma dell'articolo 7 dovrebbero, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana determinati in precedenza. 2. I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell'articolo 7 dovrebbero essere quelli definiti agli articoli da 1 a 6 incluso; tuttavia una ragionevole elasticita' nell'applicazione di tali metodi risulterebbe conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell'articolo 7. 3. Seguono alcuni esempi intesi ad illustrare che cosa debba intendersi per ragionevole elasticita': a) merci identiche: la prescrizione in base alla quale le merci identiche dovrebbero essere esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticita'; merci importate identiche prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare i valori in dogana di merci importate identiche, gia' determinati a norma degli articoli 5 o 6. b) merci simili: la prescrizione in base alla quale le merci simili dovrebbero essere esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticita'; merci importate simili prodotte in un paese diverso da quello di esportazione delle merci da valutare potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare valori in dogana di merci importate simili gia' determinati a norma degli articoli 5 o 6. c) metodo deduttivo: la prescrizione in base alla quale le merci dovranno essere state vendute "nello stato in cui sono importate", di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) potrebbe essere interpretata con elasticita'; il termine di "90 giorni" potrebbe essere applicato in maniera flessibile. Nota relativa all'articolo 8 Paragrafo 1, lettera a), punto i) Per "commissioni d'acquisto" si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo all'estero per l'acquisto delle merci da valutare. Paragrafo 1, lettera b), punto ii) 1. Due considerazioni intervengono nell'attribuzione degli elementi precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii) alle merci importate, e cioe' il valore dell'elemento stesso e il modo in cui tale valore dev'essere attribuito alle merci importate. L'attribuzione di detti elementi dovrebbe essere effettuata in modo ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai principi di contabilita' generalmente ammessi. 2. Per quanto riguarda il valore dell'elemento, se l'importatore lo acquista ad un determinato costo da un venditore al quale non e' collegato, detto costo rappresenta il valore dell'elemento. Se l'elemento e' stato prodotto dall'importatore o da una persona ad esso collegata, il suo valore e' dato dal costo di produzione. Se l'elemento e' stato utilizzato in precedenza dall'importatore, a prescindere dal fatto che questi l'abbia acquistato o prodotto, il costo iniziale di acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto di detto utilizzo nella determinazione del valore dell'elemento. 3. Una volta determinato, il valore dell'elemento dev'essere attribuito alle merci importate. Esistono diverse possibilita'. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente attribuito al primo invio se l'importatore desidera pagare i dazi sul valore totale in un'unica soluzione. Oppure, l'importatore puo' richiedere che il valore sia attribuito al numero di unita' prodotte fino al momento del primo invio. O ancora, l'importatore puo' chiedere che il valore sia attribuito alla totalita' della produzione prevista, se esistono gia' contratti o precisi impegni per la produzione. Il metodo di attribuzione utilizzato dipendera' dalla documentazione fornita dall'importatore. 4. A titolo illustrativo, si puo' considerare il caso di un importatore che fornisca al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione delle merci da importare e che concluda con lo stesso un contratto di acquisto di 10.000 unita'. Al momento dell'arrivo del primo invio, di 1.000 unita', il produttore ha gia' fabbricato 4.000 unita'. L'importatore puo' chiedere all'amministrazione doganale di attribuire il valore dello stampo a 1.000, 4.000 o 10.000 unita'. Paragrafo 1, lettera b), punto iv) 1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), dovrebbero basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo, per l'importatore e per l'amministrazione doganale, il valore connesso con la determinazione dei valori da aggiungere, sarebbe opportuno utilizzare, nella misura del possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore. 2. Per gli elementi forniti dal compratore e da questi acquistati o noleggiati, il valore da aggiungere sarebbe il costo dell'acquisto o del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non danno luogo a nessuna aggiunta, salvo quella relativa al costo delle copie. 3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilita' a seconda della struttura, delle procedure di gestione e dei metodi contabili dell'impresa considerata. 4. Ad esempio, e' possibile che un'impresa che importa diversi prodotti provenienti da piu' paesi, tenga la contabilita' del suo centro di progettazione fuori dal paese d'importazione, in modo da far risultare con esattezza i costi attribuibili ad un determinato prodotto. In tal caso, potra' essere operata una rettifica diretta, in misura appropriata, a norma dell'articolo 8. 5. Si puo' avere anche il caso di un'impresa che trasferisca i costi del suo centro di progettazione, situato fuori dal paese d'importazione, nelle sue spese generali, senza attribuirli a prodotti specifici. In tal caso, sarebbe possibile operare, a norma dell'articolo 8, un'adeguata rettifica per quanto riguarda le merci importate, attribuendo il totale dei costi del centro di progettazione all'intera produzione che beneficia dei servizi del cento stesso e aggiungendo i costi cosi' attribuiti al prezzo delle merci importate in funzione del numero di unita'. 6. Eventuali variazioni rispetto alle circostanze sopra citate richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi per la determinazione del metodo di attribuzione piu' appropriato. 7. Nei casi in cui la produzione dell'elemento in questione coinvolga un certo numero di paesi e avvenga nell'arco di un determinato periodo di tempo, la rettifica dovrebbe essere limitata al valore effettivamente aggiunto a tale elemento al di fuori del paese d'importazione. Paragrafo 1, lettera c) 1. I corrispettivi e i diritti di licenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) possono comprendere tra l'altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di riproduzione. Tuttavia, in occasione della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nel paese d'importazione non saranno aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. 2. I pagamenti effettuati dal compratore in contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non saranno aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, se questi pagamenti non costituiscono una condizione della vendita per l'esportazione nel paese d'importazione delle merci importate. Paragrafo 3 In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da aggiungere conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, il valore di transazione non puo' essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1. A titolo illustrativo di quanto pre- cede: un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita nel paese d'importazione di un litro di un determinato prodotto, importato al kg e trasformato in soluzione dopo l'importazione. Se il corrispettivo si basa in parte sulle merci importate e in parte su altri fattori che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono piu' essere identificate separatamente; oppure, nel caso in cui l'importo del corrispettivo non possa essere distinto da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore e il venditore, sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l'importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e puo' essere facilmente quantificato, si puo' apportare un'aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare. Nota relativa all'articolo 9 Ai fini dell'articolo 9, il "momento dell'importazione" puo' essere quello della dichiarazione in dogana. Nota relativa all'articolo 11 1. L'articolo 11 conferisce all'importatore un diritto di appello nei confronti di una determinazione del valore effettuata dall'amministrazione doganale a proposito delle merci da valutare. Dapprima si potra' ricorrere ad un'autorita' superiore dell'amministrazione doganale, ma l'importatore avra' il diritto, in ultima istanza, di interporre appello dinanzi agli organi giudiziari. 2. "Non comportante alcuna penalita'" significa che l'importatore non sara' possibile o minacciato di ammenda, per la sola ragione di aver deciso di esercitare il proprio diritto di appello. Le normali spese giudiziarie e gli onorari degli avvocati non saranno considerati un'ammenda. 3. Tuttavia, nessuna delle disposizioni dell'articolo 11 impedira' ad un Membro di esigere che i dazi doganali stabiliti siano integralmente pagati prima dell'interposizione dell'appello. Nota relativa all'articolo 15 Paragrafo 4 Ai fini dell'articolo 15, il termine "persone" si applica, se del caso, ad una persona giuridica. Paragrafo 4, lettera e) Ai fini del presente accordo, si ritiene che una persona controlli un'altra, ove la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda.