(All. 1A - Accordo - Allegato I)
                             ALLEGATO I 
                         NOTE INTERPRETATIVE 
                            Nota generale 
Ordine di applicazione dei metodi di valutazione 
1. Gli articoli da 1 a 7 incluso definiscono come determinare a norma
del presente accordo il valore in dogana delle merci importate. 
I metodi  di  valutazione  sono  indicati  nell'ordine  in  cui  sono
applicabili. Il metodo principale per la determinazione del valore in
dogana e' definito all'articolo 1: le merci importate  devono  essere
valutate  conformemente   a   tale   articolo   ogniqualvolta   siano
soddisfatte le condizioni in esso previste. 
2. Quando il valore in dogana non puo'  essere  determinato  a  norma
dell'articolo 1, occorre passare via via agli articoli seguenti, fino
all'articolo che per primo consente la determinazione del  valore  in
dogana. Salvo per quanto disposto  all'articolo  4,  solo  quando  il
valore in dogana non puo' essere stabilito in base alle  disposizioni
di un determinato articolo e' consentito ricorrere alle  disposizioni
dell'articolo immediatamente successivo nell'ordine di applicazione. 
3. Se l'importatore non richiede di invertire l'ordine degli articoli
5 e 6, dev'essere rispettato il normale ordine  di  applicazione.  Se
tale richiesta viene formulata, ma  in  seguito  risulta  impossibile
determinare  il  valore  in  dogana   in   base   alle   disposizioni
dell'articolo 6,  la  determinazione  deve  avvenire  applicando,  se
possibile, le disposizioni dell'articolo 5. 
4. Quando non puo' essere determinato a norma di uno  degli  articoli
da 1  a  6  incluso,  il  valore  in  dogana  deve  essere  stabilito
applicando le disposizioni dell'articolo 7. 
Applicazione di principi di contabilita' generalmente ammessi 
1. Per "principi di contabilita' generalmente ammessi"  si  intendono
quelli che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato,  di
un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti  che  fanno
testo e che  determinano  quali  siano  le  risorse  e  gli  obblighi
economici da registrare  all'attivo  e  al  passivo,  quali  siano  i
cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come  dovrebbero
essere valutati l'attivo, il passivo  e  i  cambiamenti  intervenuti,
quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano
i rendiconti finanziari da preparare. Tali norme  possono  consistere
tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale, quanto  in
pratiche e procedure particolareggiate. 
2. Ai  fini  del  presente  Accordo,  l'amministrazione  doganale  di
ciascun Membro utilizza le informazioni raccolte in modo  compatibile
con i principi di contabilita'  generalmente  ammessi  nel  paese  di
riferimento   per   l'articolo   in   questione.   Ad   esempio,   la
determinazione degli utili e delle spese generali correnti  ai  sensi
dell'articolo 5, sara' effettuata in base  ad  informazioni  raccolte
compatibilmente con i principi di contabilita'  generalmente  ammessi
nel paese di importazione. Per contro, la determinazione degli  utili
e delle spese generali correnti ai sensi dell'articolo 6, avverra' in
base alle informazioni raccolte compatibilmente  con  i  principi  di
contabilita' generalmente ammessi  nel  paese  di  produzione.  Altro
esempio: la determinazione di un elemento  contemplato  dall'articolo
8, paragrafo  1,  lettera  b),  punto  ii),  compiuta  nel  paese  di
importazione,   sara'   effettuata   utilizzando   le    informazioni
compatibilmente con i principi di contabilita'  generalmente  ammessi
nel paese in questione. 
                    Nota relativa all'articolo 1 
Prezzo effettivamente pagato o da pagare 
1. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare  e'  l'importo  totale
versato o da versare da  parte  del  compratore  al  venditore,  o  a
beneficio di quest'ultimo, per le merci importate. Il  pagamento  non
deve necessariamente avvenire in forma di trasferimento di denaro, ma
puo' anche essere effettuato mediante  lettere  di  credito  o  altri
strumenti negoziabili, e in forma diretta o indiretta. Un esempio  di
pagamento indiretto sarebbe il regolamento totale o parziale da parte
del compratore di un debito del venditore. 
2. Le attivita' intraprese dal  compratore  per  proprio  conto,  di-
verse da quelle per le quali e' prevista una rettifica  nell'articolo
8, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore, anche se
si puo' ritenere che il venditore ne sia il beneficiario. Ne consegue
che, per la determinazione del valore in dogana, il costo  di  queste
attivita' non verra' aggiunto al prezzo effettivamente  pagato  o  da
pagare. 
3. Il valore in dogana non comprende  le  spese  o  i  costi  qui  di
seguito  indicati,   purche'   essi   siano   distinti   dal   prezzo
effettivamente pagato o da pagare per le merci importate: 
      a) spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di 
         montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica avviati 
         dopo l'importazione, in relazione a  merci  importate  quali
impianti, macchinari o attrezzature industriali; 
      b) costo del trasporto successivamente all'importazione; 
      c) diritti e imposte applicati nel paese di importazione. 
4. Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il  prezzo
delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana  i
trasferimenti  di  dividendi  o  altri   pagamenti   effettuati   dal
compratore a favore del venditore che non si riferiscono  alle  merci
importate. 
Paragrafo 1, lettera a), punto iii) 
      Tra le restrizioni che non renderebbero inaccettabile un prezzo
effettivamente pagato o da pagare, figurano quelle che  non  incidono
sostanzialmente sul valore delle merci. Un  esempio  puo'  essere  il
caso in cui un venditore chieda ad un compratore di automobili di non
rivenderle,  ne'  esporle  prima  di  una   determinata   data,   che
corrispondere al momento  dell'immissione  sul  mercato  dei  modelli
dell'anno. 
Paragrafo 1, lettera b) 
1. Se la  vendita  o  il  prezzo  sono  soggetti  a  condizioni  o  a
prestazioni il cui valore, nel caso delle merci da valutare, non puo'
essere determinato, il valore di transazione non sara' accettabile ai
fini doganali. Seguono alcuni esempi di situazioni di questo tipo: 
      a) il venditore fissa il prezzo delle merci importate 
         subordinandolo alla condizione che  il  compratore  acquisti
anche determinate quantita' di altre merci; 
      b) il prezzo delle merci importate dipende dal prezzo o dai 
         prezzi ai quali il compratore delle  merci  importate  vende
altre merci al venditore di dette merci importate; 
      c) il prezzo e' stabilito sulla base della forma di pagamento, 
         senza alcun rapporto con le merci importate; ad esempio, 
         quando le merci importate sono dei prodotti semilavorati che 
         il  venditore  ha  fornito  a  condizione  di  ricevere  una
determinata quantita' di prodotti finiti. 
2. Tuttavia, non comporteranno il rifiuto del valore  di  transazione
condizioni  o   prestazioni   relative   alla   produzione   o   alla
commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il  fatto  che
il compratore fornisca lavori di progettazione o piani effettuati nel
paese  di  importazione  non  comporta  il  rifiuto  del  valore   di
transazione ai fini dell'articolo 1. Analogamente, se  il  compratore
intraprende per conto proprio, anche nel quadro di un accordo con  il
venditore, attivita'  inerenti  la  commercializzazione  delle  merci
importate, nel valore  in  dogana  non  rientra  il  valore  di  tali
attivita', che non comportano il rifiuto del valore di transazione. 
 
 
Paragrafo 2 
1. I paragrafi 2, lettera a) e 2 lettera b) prevedono  mezzi  diversi
per stabilire l'accettabilita' di una valore di transazione. 
2. Il paragrafo 2, lettera  a)  prevede  che,  nel  caso  in  cui  il
compratore e il venditore siano  collegati,  le  circostanze  proprie
della vendita vengano verificate e il  valore  di  transazione  venga
ammesso come valore in dogana a condizione che il legame tra  le  due
parti non abbia influito  sul  prezzo.  Cio'  non  significa  che  le
circostanze della vendita dovrebbero essere esaminate ogni volta  che
compratore e venditore sono  collegati.  La  verifica  e'  necessaria
soltanto nel caso  in  cui  esistano  dubbi  sull'accettabilita'  del
prezzo. Quando l'amministrazione  doganale  non  nutre  alcun  dubbio
sull'accettabilita'  del   prezzo,   quest'ultimo   dovrebbe   essere
accettato  senza  chiedere  all'importatore  di   fornire   ulteriori
informazioni.  Ad  esempio,  l'amministrazione  doganale  puo'  avere
esaminato in precedenza il legame tra le  parti,  o  essere  gia'  in
possesso di informazioni particolareggiate concernenti il  compratore
e il venditore ed essere gia' certa, sulla base di tale verifica o di
tali informazioni, che il legame non ha influito sul prezzo. 
3. Quando l'amministrazione doganale non e' in grado di accettare  il
valore di transazione senza complemento di  indagine,  essa  dovrebbe
dare all'importatore la possibilita' di fornire tutte le informazioni
particolareggiate che potrebbero essere necessarie per consentire  di
esaminare  le  circostanze  della   vendita.   A   questo   riguardo,
l'amministrazione doganale dovrebbe essere disposta ad esaminare  gli
aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui  il
compratore e il venditore organizzano i loro rapporti  commerciali  e
le modalita' secondo le quali e' stato deciso il prezzo in questione,
allo scopo di determinare se il legame tra le  parti  abbia  influito
sul prezzo. Se e' possibile provare che il compratore e il venditore,
benche' collegati ai sensi dell'articolo  15,  commerciano  tra  loro
come se non lo fossero, cio' vale come dimostrazione del fatto che il
legame non ha influito sul prezzo. Ad esempio,  se  il  prezzo  fosse
stabilito secondo modalita' compatibili  con  le  normali  prassi  di
determinazione dei prezzi nel  settore  produttivo  in  questione,  o
secondo le modalita' in base alle quali  il  venditore  stabilisce  i
prezzi per la vendita a compratori non collegati, cio'  dimostrerebbe
che il legame esistente tra le parti  non  ha  influito  sul  prezzo.
Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo e' sufficiente  a
coprire tutti i  costi  e  ad  assicurare  un  utile  rappresentativo
dell'utile globale realizzato dall'impresa nell'arco  di  un  periodo
rappresentativo (ad esempio, su una base annua)  per  la  vendita  di
merci della stessa categoria o tipo, cio' dimostrerebbe che il prezzo
non e' stato influenzato. 
4.  Il  paragrafo  2,  lettera  b)  prevede   la   possibilita'   per
l'importatore  di  dimostrate  che  il  valore  di   transazione   e'
estremamente  vicino  ad  un  valore  di  riferimento  in  precedenza
accettato   dall'amministrazione   doganale   e   pertanto    risulta
accettabile ai sensi delle  disposizioni  dell'articolo  1.  Ove  sia
soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non
e' necessario esaminare la questione della  possibile  influenza  sul
prezzo di cui  al  paragrafo  2,  lettera  a).  Se  l'amministrazione
doganale  e'  gia'  in  possesso  di   informazioni   sufficienti   a
convincerla,  senza  svolgere  ricerche  piu'  approfondite,  che  e'
soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, lettera b), essa
non avra' motivo di esigere dall'importatore che ne apporti la prova. 
Nel paragrafo  2,  lettera  b),  con  l'espressione  "compratori  non
collegati"  si  intendono  compratori  che  non  sono  collegati   al
venditore in nessun caso particolare. 
Paragrafo 2, lettera b) 
Per determinare se un valore sia "estremamente vicino"  ad  un  altro
valore e' necessario prendere in  considerazione  vari  elementi.  Si
tratta, in particolare, della natura  delle  merci  importate,  della
natura del settore produttivo considerato, della stagione  nel  corso
della quale  le  merci  sono  importate,  nonche'  di  sapere  se  la
differenza di valore e' significativa dal punto di vista commerciale. 
Poiche' questi elementi possono variare da un caso all'altro, sarebbe
impossibile applicare in tutti i casi una  norma  uniforme  come,  ad
esempio, una percentuale fissa. Ad esempio,  nel  determinare  se  il
valore  di  transazione  sia  estremamente  vicino   ai   valori   di
riferimento indicati all'articolo 1, paragrafo  2,  lettera  b),  una
piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile  in  un
caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una  differenza
rilevante potrebbe risultare accettabile in un  caso  concernente  un
altro tipo di merce. 
                    Nota relativa all'articolo 2 
1.  Nell'applicare  l'articolo  2,  l'amministrazione   doganale   si
riferira', ogni volta che sara' possibile, ad una  vendita  di  merci
identiche   effettuata   allo   stesso    livello    commerciale    e
sostanzialmente della stessa quantita' della vendita delle  merci  da
valutare. In mancanza, sara' possibile riferirsi  a  una  vendita  di
merci identiche che avvenga in una qualsiasi  delle  tre  circostanze
seguenti: 
      a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante 
         quantita' differenti; 
      b) vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante 
         quantita' sostanzialmente uguali, oppure 
      c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante 
         quantita' differenti. 
2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre
circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener 
conto, a seconda del caso 
      a) unicamente del fattore quantita' 
      b) unicamente del fattore livello commerciale; o 
      c) sia del livello commerciale sia della quantita'. 
3. L'espressione "e/o"  consente  di  riferirsi  alle  vendite  e  di
operare  le  rettifiche  necessarie  in  una  qualsiasi   delle   tre
circostanze in precedenza descritte. 
4. Ai fini dell'articolo  2,  per  valore  di  transazione  di  merci
importate identiche si  intende  un  valore  in  dogana,  rettificato
conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2,  che  sia  gia'  stato
accettato a norma dell'articolo 1. 
5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di  differenza  di  livello
commerciale o di quantita' e' subordinata alla  condizione  che  tale
rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o  ad  una
diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad  elementi
di  prova  documentati,  che  dimostrino  chiaramente  che  essa   e'
ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini  prezzi  in  vigore
nei  quali  figurino  prezzi  relativi  a  livelli  differenti  o   a
quantitativi  differenti.  Ad  esempio,  se  le  merci  importate  da
valutare consistono in  un  invio  di  10  unita'  e  le  sole  merci
importate identiche per le quali esiste un valore di transazione sono
state vendute in quantita' pari a 500  unita',  ed  e'  noto  che  il
venditore concede sconti di quantita', la necessaria rettifica potra'
essere  operata  ricorrendo  al  listino  prezzi  del  venditore   ed
utilizzando il prezzo applicabile ad una  vendita  di  10  unita'.  A
questo proposito, non e' necessario che  una  vendita  di  10  unita'
abbia avuto luogo purche' si sia stabilito, a seguito di  vendite  di
quantita'  differenti,  che  il  listino  prezzi  e'   veritiero   ed
effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo  di  questo
tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le  disposizioni
dell'articolo 2 non e' adeguata. 
                    Nota relativa all'articolo 3 
1.  Nell'applicare  l'articolo  3,  l'amministrazione   doganale   si
riferira', ogni volta che sara' possibile, ad una  vendita  di  merci
simili effettuata allo stesso livello commerciale  e  sostanzialmente
nelle stesse quantita' della vendita  delle  merci  da  valutare.  In
mancanza, sara' possibile riferirsi a una vendita di merci simili che
avvenga in una qualsiasi delle tre circostanze seguenti: 
      a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante 
         quantita' differenti; 
      b) vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante 
         quantita' sostanzialmente uguali; oppure 
      c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante 
         quantita' differenti. 
2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre
circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener 
conto, a seconda del caso 
      a) unicamente del fattore quantita' 
      b) unicamente del fattore livello commerciale; o 
      c) sia del livello commerciale sia della quantita'. 
3. L'espressione "e/o"  consente  di  riferirsi  alle  vendite  e  di
operare  le  rettifiche  necessarie  in  una  qualsiasi   delle   tre
circostanze in precedenza descritte. 
4. Ai fini dell'articolo  2,  per  valore  di  transazione  di  merci
importate  simili  si  intende  un  valore  in  dogana,   rettificato
conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2,  che  sia  gia'  stato
accettato a norma dell'articolo 1. 
5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di  differenze  di  livello
commerciale o di quantita' e' subordinata alla  condizione  che  tale
rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o  ad  una
diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad  elementi
di  prova  documentati,  che  dimostrino  chiaramente  che  essa   e'
ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini  prezzi  in  vigore
nei  quali  figurino  prezzi  relativi  a  livelli  differenti  o   a
quantitativi  differenti.  Ad  esempio,  se  le  merci  importate  da
valutare consistono in  un  invio  di  10  unita'  e  le  sole  merci
importate simili per le quali esiste un valore  di  transazione  sono
state vendute in quantita' pari a 500  unita',  ed  e'  noto  che  il
venditore concede sconti di quantita', la necessaria rettifica potra'
essere  operata  ricorrendo  al  listino  prezzi  del  venditore   ed
utilizzando il prezzo applicabile ad una  vendita  di  10  unita'.  A
questo proposito, non e' necessario che  una  vendita  di  10  unita'
abbia avuto luogo purche' si sia stabilito, a seguito di  vendite  di
quantita'  differenti,  che  il  listino  prezzi  e'   veritiero   ed
effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo  di  questo
tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le  disposizioni
dell'articolo 3 non e' adeguata. 
                    Nota relativa all'articolo 5 
1. Con l'espressione "prezzo unitario corrispondente alle vendite nel
quantitativo complessivo maggiore" s'intende il prezzo al quale viene
venduto il maggior  numero  di  unita'  in  occasione  di  vendite  a
soggetti non collegati alle persone da cui  acquistano  le  merci  in
questione, al primo livello commerciale  successivo  all'importazione
al quale si effettuano tali vendite. 
Segue frase illeggibile 
2. Per fare un esempio, alcune merci sono vendute sulla  base  di  un
listino prezzi che prevede prezzi unitari favorevoli per acquisti  in
quantita' piuttosto elevate. 
          Quantita' per Prezzo Numero di vendite Quantita' 
vendita unitario totale 
                                                           venduta a 
                                                           ciascun 
                                                           prezzo 
1-10 unita' 100 10 vendite di 5 unita' 65 
                              5 vendite di 3 unita' 
11-25 unita' 95 5 vendite di 11 unita' 55 
piu' di 25 unita' 90 1 vendita di 30 unita' 80 
                              1 vendita di 50 unita' 
      Il numero piu' elevato di  unita'  vendute  ad  un  determinato
prezzo e' 80; di conseguenza, il prezzo  unitario  corrispondente  al
quantitativo complessivo maggiore e' 90. 
3. Per fare un altro esempio, si considerino due diverse vendite. Nel
primo caso, 500 unita' sono vendute al prezzo di 95 unita'  monetarie
ciascuna. Nel secondo caso, 400 unita' vengono vendute al  prezzo  di
90 unita' monetarie ciascuna.  In  questo  esempio,  il  numero  piu'
elevato di unita'  vendute  ad  un  determinato  prezzo  e'  500;  di
conseguenza,  il  prezzo  unitario  corrispondente  al   quantitativo
complessivo maggiore e' 95. 
4. Terzo esempio: nella  seguente  situazione,  diversi  quantitativi
sono venduti a prezzi differenti. 
      a) Vendite 
      Quantita' per vendita Prezzo unitario 
         40 unita' 100 
         30 unita' 90 
         15 unita' 100 
         50 unita' 95 
         25 unita' 105 
         35 unita' 90 
          5 unita' 100 
      b) Totali Quantita' totale venduto Prezzo unitario 
         65 90 
         50 95 
         60 100 
         25 105 
      In questo esempio, il numero piu' elevato di unita' vendute  ad
un determinato prezzo e'  65;  di  conseguenza,  il  prezzo  unitario
corrispondente al quantitativo complessivo maggiore e' 90. 
5. Una vendita effettuata nel paese d'importazione come descritto  al
precedente paragrafo 1, a una persona che  fornisca,  direttamente  o
indirettamente e gratuitamente o a costo ridotto, a fini di  utilizzo
nella produzione o  nella  vendita  per  l'esportazione  delle  merci
importate, uno qualsiasi degli elementi specificati  all'articolo  8,
paragrafo 1, lettera b), non dovrebbe essere presa in  considerazione
per stabilire il prezzo unitario ai fini dell'articolo 5. 
6. Occorre notare  che  gli  "utili  e  le  spese  generali"  di  cui
all'articolo 5,  paragrafo  1,  dovrebbero  essere  considerati  come
un'unica entita'. La cifra considerata  ai  fini  di  tale  deduzione
dovrebbe  essere  determinata  in  base  alle  informazioni   fornite
dall'importatore o a suo nome, a meno che le  cifre  dell'importatore
siano  incompatibili  con  quelle  normalmente  corrispondenti   alle
vendite nel paese di importazione di  merci  importate  della  stessa
categoria  o  dello  stesso  tipo.  In  questo  caso,  l'importo   da
considerare per gli  utili  e  le  spese  generali  puo'  basarsi  su
informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dall'importatore o
a suo nome. 
7. Le "spese generali" comprendono i costi diretti e indiretti  della
commercializzazione delle merci in questione. 
8. Le imposte locali da pagare a seguito della  vendita  delle  merci
per le quali non e' ammessa la deduzione ai sensi delle  disposizioni
dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv)  dovranno  essere
detratte conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto
i). 
9. Nel determinare le commissioni o gli utili  e  le  spese  generali
consuete  conformemente  all'articolo  5,  paragrafo  1,  si   dovra'
decidere, caso per caso e tenendo conto delle circostanze, se  deter-
minate merci siano "della stessa categoria o dello  stesso  tipo"  di
altre merci. Si dovrebbe procedere ad un  esame  delle  vendite,  nel
paese di importazione, del gruppo o  della  gamma  piu'  limitata  di
merci importate della stessa  categoria  o  dello  stesso  tipo,  che
comprenda le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le
necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo  5,  le  "merci  della
stessa categoria o dello stesso genere" comprendono  merci  importate
dallo stesso paese di provenienza delle merci  da  valutare,  nonche'
merci importate provenienti da altri paesi. 
10. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la  "data  piu'
vicina" sara' la data alla quale le merci importate o merci identiche
o  simili  importate  sono  vendute  in  quantita'   sufficiente   ad
individuare il prezzo unitario. 
11. Quando si fa ricorso al metodo indicato all'articolo 5, paragrafo
2, le deduzioni operare per tener conto del  valore  aggiunto  dovuto
alla lavorazione o alla successiva trasformazione si devono basare su
dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale  lavoro.  I
calcoli vengono effettuati in base a formule, prescrizioni  e  metodi
di interpretazione ammessi nel  settore  di  produzione,  nonche'  ad
altre pratiche del settore. 
12.  E'  riconosciuto  che  il   metodo   di   valutazione   previsto
dall'articolo  5,  paragrafo  2  non  sarebbe  di  norma  applicabile
qualora,  in  seguito  a  una  lavorazione  o  a  una  trasformazione
successiva, le merci importate  avessero  perso  la  loro  identita'.
Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benche' le  merci  importate
abbiano perso la loro identita', il valore aggiunto per effetto della
lavorazione  o  della  trasformazione  puo'  essere  determinato  con
precisione e senza eccessiva difficolta'.  Viceversa,  possono  anche
verificarsi casi nei quali le  merci  importate  conservano  la  loro
identita',  ma  costituiscono   un   elemento   talmente   secondario
nell'ambito delle merci vendute nel  paese  di  importazione  che  il
ricorso a questo metodo di valutazione non sarebbe giustificato. Alla
luce delle considerazioni che precedono, le situazioni di questo tipo
devono essere considerate caso per caso. 
                    Nota relativa all'articolo 6 
1. Di norma, il  valore  in  dogana  e'  determinato,  ai  sensi  del
presente Accordo, in base ad informazioni immediatamente  disponibili
nel paese d'importazione. Tuttavia, al fine di determinare un  valore
calcolato, potra' essere necessario esaminare i costi  di  produzione
delle merci da valutare,  nonche'  altre  informazioni  che  dovranno
essere ottenute al di fuori del paese d'importazione. Inoltre,  nella
maggior  parte  dei  casi,  il  produttore  delle  merci  non   sara'
assoggettato  alla  giurisdizione  delle  autorita'  del   paese   di
importazione. Il ricorso al metodo del  valore  calcolato  sara',  in
generale, limitato ai casi nei  quali  compratore  e  venditore  sono
collegati e nei quali il produttore e'  disposto  a  comunicare  alle
autorita' del paese di importazione i dati  necessari  relativi  alla
determinazione  dei  costi,  nonche'  ad  agevolare  ogni   ulteriore
verifica che possa risultare necessaria. 
2. Il "costo o valore" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
e' da determinare in base ad informazioni  relative  alla  produzione
delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore  o  a  suo
nome. Tale  costo  si  basera'  sulla  contabilita'  commerciale  del
produttore, a condizione che la stessa sia compatibile con i principi
di  contabilita'  generalmente  ammessi  e  applicati  nel  paese  di
produzione delle merci. 
3. Il "costo o valore" comprende il costo  degli  elementi  precisati
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera  a),  punti  ii)  e  iii).  Esso
comprende inoltre il valore, attribuito  nelle  proporzioni  adeguate
conformemente alla nota relativa all'articolo  8,  di  ogni  elemento
specificato al paragrafo 1, lettera b) di  detto  articolo,  che  sia
stato fornito direttamente o indirettamente dal compratore per essere
utilizzato in sede di produzione delle merci importate. Il valore dei
lavori specificati all'articolo 8, paragrafo  1,  lettera  b),  punto
iv), che sono eseguiti  nel  paese  di  importazione,  viene  incluso
unicamente nella misura  in  cui  detti  lavori  sono  a  carico  del
produttore. Resta inteso che il costo  o  il  valore  degli  elementi
considerati nel presente paragrafo non dovra'  essere  contabilizzato
due volte nella determinazione del valore calcolato. 
4. L'"importo per gli utili e le spese generali" di cui  all'articolo
6, paragrafo 1,  lettera  b)  dev'essere  determinato  in  base  alle
informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre
comunicate siano incompatibili con quelle normalmente  corrispondenti
alle vendite di merci della stessa  categoria  o  dello  stesso  tipo
delle  merci  da  valutare,  effettuate  da  produttori   del   paese
d'esportazione per l'esportazione nel paese d'importazione. 
5. Occorre notare a questo proposito che "l'importo per gli  utili  e
le spese generali" deve considerarsi come un'unica entita'. Ne deriva
che, se in un caso particolare l'utile del produttore e' esiguo e  le
sue spese generali elevate, il suo utile  e  le  sue  spese  generali
considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili  con
quelli normalmente corrispondenti alle vendite di merci della  stessa
categoria o dello stesso tipo. Una  situazione  del  genere  potrebbe
verificarsi nel caso in cui venisse lanciato un  prodotto  nel  paese
d'importazione e il produttore si accontentasse di un utile  nullo  o
esiguo per compensare le elevate spese generali  relative  al  lancio
del prodotto. Quando il produttore puo' dimostrare di aver realizzato
un utile esiguo dalle vendite  delle  merci  importate,  a  causa  di
circostanze  commerciali  particolari,  dovrebbero  essere  prese  in
considerazione le cifre relative ai suoi utili effettivi,  sempreche'
il produttore le giustificasse non valide  motivazioni  di  carattere
commerciale e la sua politica in materia  di  prezzi  riflettesse  le
politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in  questione.
Tale situazione potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in  cui  dei
produttori fossero stati costretti a ridurre temporaneamente  i  loro
prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o  ancora
nel caso in cui essi vendessero merci per  completare  una  gamma  di
merci prodotte nel paese d'importazione, accontentandosi di un  utile
esiguo per salvaguardare la loro competitivita'. Quando le cifre rel-
ative agli utili e alle spese generali  fornite  dal  produttore  non
sono compatibili con quelle normalmente corrispondenti  alle  vendite
di merci della stessa categoria o dello stesso tipo  delle  merci  da
valutare, effettuate  da  produttori  del  paese  d'esportazione  per
l'esportazione nel paese  d'importazione,  l'importo  degli  utili  e
delle spese generali potra' basarsi su  informazioni  pertinenti  di-
verse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome. 
6. Quando, per determinare un valore  calcolato,  vengano  utilizzate
informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a  suo  nome,
le autorita' del paese d'importazione comunicheranno all'importatore,
qualora questi ne faccia richiesta, la fonte di  dette  informazioni,
nonche' i dati utilizzati e i calcoli effettuati sulla base di questi
stessi dati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10. 
7. Le "spese generali" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
comprendono i costi diretti e indiretti relativi alla  produzione  ed
alla commercializzazione delle merci per l'esportazione,  e  che  non
sono inclusi a norma della lettera a) di detto paragrafo. 
8. Per stabilire se determinate merci sono "della stessa categoria  o
dello stesso tipo" di altre merci, si deve procedere  caso  per  caso
tenendo conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese
generali abituali conformemente all'articolo 6, si dovrebbe procedere
ad un esame delle vendite  per  l'esportazione,  destinate  al  paese
d'importazione,  del  gruppo,  o  gamma,  di  merci   piu'   limitato
comprendente le merci  da  valutare,  per  le  quali  possono  essere
fornite le necessarie  informazioni.  Ai  fini  dell'articolo  6,  le
"merci della stessa categoria o dello stesso tipo" debbono  provenire
dallo stesso paese delle merci da valutare. 
                    Nota relativa all'articolo 7 
1. I valori in dogana determinati a norma dell'articolo 7 dovrebbero,
nella maggior misura possibile, basarsi su valori in 
dogana determinati in precedenza. 
2. I metodi di valutazione da  utilizzare  a  norma  dell'articolo  7
dovrebbero essere quelli definiti agli articoli da  1  a  6  incluso;
tuttavia una ragionevole elasticita' nell'applicazione di tali metodi
risulterebbe   conforme   agli   obiettivi   e   alle    disposizioni
dell'articolo 7. 
3.  Seguono  alcuni  esempi  intesi  ad  illustrare  che  cosa  debba
intendersi per ragionevole elasticita': 
      a) merci identiche: la prescrizione in base alla quale le merci 
         identiche dovrebbero essere esportate esattamente, o quasi 
         nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere 
         interpretata con elasticita'; merci importate identiche 
         prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle 
         merci da valutare potrebbero fornire la base per la 
         valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare i valori in 
         dogana di merci  importate  identiche,  gia'  determinati  a
norma degli articoli 5 o 6. 
      b) merci simili: la prescrizione in base alla quale le merci 
         simili dovrebbero essere esportate esattamente, o quasi 
         nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere 
         interpretata con elasticita'; merci importate simili 
         prodotte in un paese diverso da quello di esportazione delle 
         merci da valutare potrebbero fornire la base per la 
         valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare valori in 
         dogana di merci importate simili gia'  determinati  a  norma
degli articoli 5 o 6. 
      c) metodo deduttivo: la prescrizione in base alla quale le 
         merci dovranno essere state vendute "nello stato in cui sono 
         importate", di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) 
         potrebbe essere interpretata con elasticita'; il termine  di
"90 giorni" potrebbe essere applicato in maniera flessibile. 
                    Nota relativa all'articolo 8 
Paragrafo 1, lettera a), punto i) 
      Per "commissioni d'acquisto" si intendono le somme  versate  da
un importatore al suo agente per il servizio da  questi  fornito  nel
rappresentarlo all'estero per l'acquisto delle merci da valutare. 
Paragrafo 1, lettera b), punto ii) 
1. Due considerazioni intervengono nell'attribuzione  degli  elementi
precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera  b),  punto  ii)  alle
merci importate, e cioe' il valore dell'elemento stesso e il modo  in
cui  tale  valore  dev'essere  attribuito   alle   merci   importate.
L'attribuzione di detti elementi dovrebbe essere effettuata  in  modo
ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai  principi  di
contabilita' generalmente ammessi. 
2. Per quanto riguarda il valore dell'elemento, se  l'importatore  lo
acquista ad un determinato costo da un  venditore  al  quale  non  e'
collegato,  detto  costo  rappresenta  il  valore  dell'elemento.  Se
l'elemento e' stato prodotto dall'importatore o  da  una  persona  ad
esso collegata, il suo valore e' dato dal  costo  di  produzione.  Se
l'elemento e' stato  utilizzato  in  precedenza  dall'importatore,  a
prescindere dal fatto che questi l'abbia acquistato  o  prodotto,  il
costo iniziale di acquisto o di produzione  dovrebbe  essere  ridotto
per tener conto di detto utilizzo  nella  determinazione  del  valore
dell'elemento. 
3.  Una  volta  determinato,  il  valore   dell'elemento   dev'essere
attribuito alle merci importate. Esistono  diverse  possibilita'.  Ad
esempio, il valore potrebbe essere interamente  attribuito  al  primo
invio se l'importatore desidera pagare i dazi sul  valore  totale  in
un'unica soluzione. Oppure,  l'importatore  puo'  richiedere  che  il
valore sia attribuito al numero di unita' prodotte  fino  al  momento
del primo invio. O ancora, l'importatore puo' chiedere che il  valore
sia attribuito alla totalita' della produzione prevista, se  esistono
gia' contratti o precisi impegni per  la  produzione.  Il  metodo  di
attribuzione  utilizzato  dipendera'  dalla  documentazione   fornita
dall'importatore. 
4.  A  titolo  illustrativo,  si  puo'  considerare  il  caso  di  un
importatore che fornisca al produttore uno stampo da  utilizzare  per
la produzione delle merci da importare e che concluda con  lo  stesso
un contratto di acquisto di 10.000 unita'. Al momento dell'arrivo del
primo invio, di 1.000 unita', il produttore ha gia' fabbricato  4.000
unita'. L'importatore puo' chiedere all'amministrazione  doganale  di
attribuire il valore dello stampo a 1.000, 4.000 o 10.000 unita'. 
Paragrafo 1, lettera b), punto iv) 
1. I valori da aggiungere per gli elementi  specificati  all'articolo
8, paragrafo 1, lettera b), punto iv),  dovrebbero  basarsi  su  dati
oggettivi e  quantificabili.  Al  fine  di  ridurre  al  minimo,  per
l'importatore e per l'amministrazione doganale,  il  valore  connesso
con la determinazione dei valori  da  aggiungere,  sarebbe  opportuno
utilizzare,  nella  misura  del  possibile,  i  dati   immediatamente
disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore. 
2. Per gli elementi forniti dal compratore e da questi  acquistati  o
noleggiati, il valore da aggiungere sarebbe il costo dell'acquisto  o
del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non danno luogo a
nessuna aggiunta, salvo quella relativa al costo delle copie. 
3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati  con  maggiore  o
minore facilita'  a  seconda  della  struttura,  delle  procedure  di
gestione e dei metodi contabili dell'impresa considerata. 
4. Ad esempio,  e'  possibile  che  un'impresa  che  importa  diversi
prodotti provenienti da piu' paesi, tenga  la  contabilita'  del  suo
centro di progettazione fuori dal paese d'importazione,  in  modo  da
far risultare con esattezza i costi attribuibili  ad  un  determinato
prodotto. In tal caso, potra' essere operata una  rettifica  diretta,
in misura appropriata, a norma dell'articolo 8. 
5. Si puo' avere anche il caso di un'impresa che trasferisca i  costi
del  suo  centro  di   progettazione,   situato   fuori   dal   paese
d'importazione,  nelle  sue  spese  generali,  senza  attribuirli   a
prodotti specifici. In tal caso, sarebbe possibile operare,  a  norma
dell'articolo 8, un'adeguata rettifica per quanto riguarda  le  merci
importate,  attribuendo  il  totale   dei   costi   del   centro   di
progettazione all'intera produzione che  beneficia  dei  servizi  del
cento stesso e aggiungendo i costi cosi' attribuiti al  prezzo  delle
merci importate in funzione del numero di unita'. 
6.  Eventuali  variazioni  rispetto  alle  circostanze  sopra  citate
richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi  per  la
determinazione del metodo di attribuzione piu' appropriato. 
7. Nei casi in cui la produzione dell'elemento in questione coinvolga
un certo numero di  paesi  e  avvenga  nell'arco  di  un  determinato
periodo di tempo, la rettifica dovrebbe  essere  limitata  al  valore
effettivamente aggiunto  a  tale  elemento  al  di  fuori  del  paese
d'importazione. 
Paragrafo 1, lettera c) 
1. I corrispettivi e i diritti di  licenza  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 1, lettera c) possono comprendere tra l'altro  i  pagamenti
effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e  diritti
di riproduzione. Tuttavia,  in  occasione  della  determinazione  del
valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione  delle
merci importate nel paese  d'importazione  non  saranno  aggiunte  al
prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. 
2. I pagamenti effettuati dal compratore in contropartita del diritto
di distribuzione o di rivendita delle  merci  importate  non  saranno
aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da  pagare  per  le  merci
importate, se questi pagamenti non costituiscono una condizione della
vendita per  l'esportazione  nel  paese  d'importazione  delle  merci
importate. 
Paragrafo 3 
      In mancanza di dati oggettivi e quantificabili  sugli  elementi
da aggiungere conformemente alle  disposizioni  dell'articolo  8,  il
valore di transazione  non  puo'  essere  determinato  applicando  le
disposizioni dell'articolo 1. A titolo illustrativo  di  quanto  pre-
cede: un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita
nel paese d'importazione di un  litro  di  un  determinato  prodotto,
importato al kg e trasformato in soluzione dopo l'importazione. Se il
corrispettivo si basa in parte sulle merci importate e  in  parte  su
altri fattori che  con  tali  merci  non  hanno  alcun  rapporto  (ad
esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti  di
origine  nazionale   e   non   possono   piu'   essere   identificate
separatamente; oppure, nel caso in cui  l'importo  del  corrispettivo
non possa essere distinto da speciali accordi finanziari conclusi tra
il compratore  e  il  venditore,  sarebbe  inappropriato  cercare  di
aggiungere  un  elemento  corrispondente   a   detto   corrispettivo.
Tuttavia, se l'importo del corrispettivo  si  basa  unicamente  sulle
merci importate  e  puo'  essere  facilmente  quantificato,  si  puo'
apportare un'aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare. 
                    Nota relativa all'articolo 9 
      Ai fini dell'articolo 9, il  "momento  dell'importazione"  puo'
essere quello della dichiarazione in dogana. 
                    Nota relativa all'articolo 11 
1. L'articolo 11 conferisce all'importatore un diritto di appello nei
confronti   di   una    determinazione    del    valore    effettuata
dall'amministrazione doganale a proposito delle  merci  da  valutare.
Dapprima   si   potra'   ricorrere    ad    un'autorita'    superiore
dell'amministrazione doganale, ma l'importatore avra' il diritto,  in
ultima istanza, di interporre appello dinanzi agli organi giudiziari. 
2. "Non comportante alcuna penalita'" significa che l'importatore non
sara' possibile o minacciato di ammenda, per la sola ragione di  aver
deciso di esercitare il proprio diritto di appello. Le normali  spese
giudiziarie e gli onorari  degli  avvocati  non  saranno  considerati
un'ammenda. 
3. Tuttavia, nessuna delle disposizioni dell'articolo 11 impedira' ad
un  Membro  di  esigere  che  i   dazi   doganali   stabiliti   siano
integralmente pagati prima dell'interposizione dell'appello. 
                    Nota relativa all'articolo 15 
Paragrafo 4 
      Ai fini dell'articolo 15, il termine "persone" si  applica,  se
del caso, ad una persona giuridica. 
Paragrafo 4, lettera e) 
      Ai fini del  presente  accordo,  si  ritiene  che  una  persona
controlli un'altra, ove la prima  sia  in  grado  di  esercitare,  di
diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento  sulla
seconda.