ALLEGATO II COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE IN DOGANA 1. Conformemente all'articolo 18 del presente Accordo, il Comitato tecnico sara' istituito sotto gli auspici del CCD allo scopo di garantire, a livello tecnico, l'uniformita' di interpretazione e di applicazione del presente Accordo. 2. Le attribuzioni del Comitato tecnico saranno le seguenti: a) esaminare i problemi tecnici specifici che si presenteranno nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei Membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati; b) studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscono al presente Accordo, nonche' elaborate rapporti sui risultati di detti studi; c) preparare e distribuire rapporti annuali sugli aspetti tecnici dell'applicazione e dello stato del presente Accordo; d) fornite, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate, le informazioni e i pareri che potrebbero essere richiesti da qualsiasi Membro o dal Comitato. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative; e) agevolare, su richiesta, l'assistenza tecnica a favore dei Membri, allo scopo di promuovere l'accettazione del presente Accordo sul piano internazionale; f) effettuare l'esame delle questioni che gli vengono sottoposte da un gruppo speciale, ai sensi dell'articolo 19 del presente Accordo; e g) esercitare altre eventuali attribuzioni che potrebbe conferirgli il Comitato. Considerazioni di carattere generale 3. Il Comitato tecnico si impegnera' a concludere entro un termine ragionevolmente breve i suoi lavori su questioni specifiche, in particolare su quelle che gli saranno sottoposte dai Membri, dal Comitato o da un gruppo speciale (panel). Secondo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 4, il gruppo speciale dovra' fissare una scadenza specifica per il ricevimento di un rapporto del Comitato tecnico, il quale dovra' provvedere a fornire il rapporto entro tale scadenza. 4. Nello svolgimento della sua attivita', il Comitato tecnico sara' opportunamente assistito dal segretariato del CCD. Rappresentanza 5. Ciascun Membro avra' il diritto di essere rappresentato nel Comitato tecnico e potra' designare un delegato e uno o piu' supplenti per rappresentarlo nel Comitato tecnico. Ogni Membro cosi' rappresentato nel comitato tecnico e' qui di seguito denominato "membro del Comitato tecnico". I rappresentanti dei membri del Comitato tecnico potranno avvalersi dell'opera di consulenti. Il Segretariato dell'OMC potra' anch'esso assistere alle riunioni del Comitato in qualita' di osservatore. 6. I membri del CCD che non sono Membri dell'OMC potranno farsi rappresentare alle riunioni del Comitato tecnico da un delegato e uno o piu' supplenti. Tali rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del Comitato tecnico. 7. Con riserva dell'accettazione del presidente del Comitato tecnico, il segretario generale del CCD (qui di seguito denominato "segretario generale") potra' inviare rappresentanti di governi che non sono ne' Membri dell'OMC, ne' membri del CCD, nonche' rappresentanti di organizzazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualita' di osservatori alle riunioni del Comitato tecnico. 8. Le designazioni dei delegati, dei supplenti e dei consulenti chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato tecnico saranno trasmesse al segretario generale. Riunioni del Comitato tecnico 9. Il Comitato tecnico si riunira' quando sara' necessario, e comunque almeno due volte l'anno. La data di ciascuna riunione sara' fissata dal Comitato tecnico nella sessione precedente. La data della riunione potra' essere modificata sia su richiesta di un membro del Comitato tecnico, confermata dalla maggioranza semplice dei Membri, sia, per i casi urgenti, su richiesta del presidente. In deroga a quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo, il Comitato tecnico si riunira' quando necessario per esaminare questioni sottoposte da un gruppo speciale a norma dell'articolo 19 del presente Accordo. 10. Le riunioni del Comitato tecnico si svolgeranno presso la sede del CCD, salvo decisione contraria. 11. Fatta eccezione per i casi urgenti, il segretario generale informera' almeno 30 giorni prima della data di apertura di ciascuna sessione tutti i membri del Comitato tecnico, nonche' i partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7. Ordine del giorno 12. Il segretario generale redigera' un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione e lo comunichera' ai membri del Comitato tecnico ed ai partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7, almeno 30 giorni prima della sessione, fatta eccezione per i casi urgenti. L'ordine del giorno comprendera' tutti i punti la cui iscrizione sia stata approvata dal Comitato tecnico nella sessione precedente, tutti i punti iscritti dal presidente su una iniziativa, nonche' tutti i punti la cui iscrizione sia stata richiesta dal segretario generale, dal Comitato o da un membro del Comitato tecnico. 13. Il Comitato tecnico adottera' il proprio ordine del giorno in apertura di ciascuna sessione. Nel corso della stessa, l'ordine del giorno potra' essere modificato in qualsiasi momento dal Comitato tecnico. Cariche e regolamento interno 14. Il Comitato tecnico elegge tra i delegati dei suoi membri un presidente e uno o piu' vicepresidenti. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha la durata di un anno. Il presidente e i vicepresidenti uscenti sono rieleggibili. Il mandato di un presidente, o vicepresidente, che non rappresenta piu' un membro del Comitato tecnico cessa automaticamente. 15. In caso di assenza del presidente ad una riunione, o a parte della stessa, un vicepresidente assumera' la presidenza, con gli stessi poteri e gli stessi doveri del presidente. 16. Il presidente della riunione partecipera' ai lavori del Comitato tecnico in qualita' di presidente e non in qualita' di rappresentante di un membro del Comitato tecnico. 17. Oltre ad esercitare gli altri poteri attribuitigli dal presente regolamento, il presidente dichiarera' l'apertura e la chiusura di ciascuna riunione, dirigera' la discussione, dara' la parola e, conformemente al presente regolamento, disciplinera' i lavori. Il presidente potra' inoltre richiamare all'ordine un oratore qualora le osservazioni di quest'ultimo non siano pertinenti. 18. Ciascuna delegazione potra' presentare una mozione d'ordine nel corso della discussione su qualsivoglia questione. In questo caso, il presidente prendera' una decisione immediata. In caso di contestazione nei confronti di tale decisione, il presidente la mettera' ai voti. Se non viene respinta, la decisione verra' mantenuta tale e quale. 19. Il segretario generale, o i funzionari del segretariato designati dallo stesso segretario, svolgeranno le funzioni di segreteria nelle riunioni del Comitato tecnico. Quorum e scrutini 20. Il quorum sara' costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice dei membri del Comitato tecnico. 21. Ciascun membro del Comitato tecnico disporra' di un voto. Ogni decisione del Comitato tecnico sara' adottata con la maggioranza almeno dei due terzi dei membri presenti. Prescindendo dai risultati della votazione su una determinata questione, il Comitato tecnico avra' la facolta' di presentare un rapporto completo al comitato ed al CCD, indicando i diversi punti di vista espressi nelle relative discussioni. In deroga a quanto fin qui disposto dal presente paragrafo, su questioni sottoposte da un gruppo speciale, le decisioni del Comitato tecnico saranno prese per accordo unanime. Ove non raggiunga un accordo al suo interno su una questione presentata da un gruppo speciale, il Comitato tecnico fornira' un rapporto dettagliato dei fatti in questione in cui siano indicate le opinioni dei membri. Lingue e documenti 22. Le lingue ufficiali del Comitato tecnico saranno il francese, l'inglese e lo spagnolo. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in una di queste tre lingue saranno immediatamente tradotti nelle altre lingue ufficiali, a meno che tutte le delegazioni abbiano deciso di rinunciare alla loro traduzione. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in un'altra lingua saranno tradotti in francese, in inglese e in spagnolo alle stesse condizioni, ma in tal caso spettera' alla delegazione interessata fornirne la traduzione in francese, in inglese o in spagnolo. Il francese, l'inglese e lo spagnolo saranno le uniche lingue utilizzate nei documenti ufficiali del Comitato tecnico. Le memorie e la corrispondenza sottoposte all'esame del Comitato tecnico dovranno essere presentate in una delle lingue ufficiali. 23. Il Comitato tecnico redigera' un rapporto su ciascuna delle sessioni e, se il presidente lo riterra' necessario, anche processi verbali o resoconti analitici delle sue riunioni. Il presidente, o una persona da questi designata, presentera' un rapporto sui lavori del Comitato tecnico a ciascuna riunione del Comitato e a ciascuna riunione del CCD.