(All. 1A - Accordo -Allegato II)
                             ALLEGATO II 
            COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE IN DOGANA 
1. Conformemente all'articolo 18 del presente  Accordo,  il  Comitato
tecnico sara' istituito sotto gli  auspici  del  CCD  allo  scopo  di
garantire, a livello tecnico, l'uniformita' di interpretazione  e  di
applicazione del presente Accordo. 
2. Le attribuzioni del Comitato tecnico saranno le seguenti: 
      a) esaminare i problemi tecnici specifici che si presenteranno 
         nella gestione quotidiana  dei  sistemi  di  valutazione  in
dogana dei Membri ed esprimere pareri consultivi in merito 
         alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati; 
      b) studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in 
         materia di valutazione nella misura in cui si riferiscono al 
         presente Accordo, nonche' elaborate rapporti  sui  risultati
di detti studi; 
      c) preparare e distribuire rapporti annuali sugli aspetti 
         tecnici  dell'applicazione  e  dello  stato   del   presente
Accordo; 
      d) fornite, su qualsiasi questione riguardante la valutazione 
         in dogana delle merci importate, le informazioni e i pareri 
         che potrebbero essere richiesti da qualsiasi Membro o dal 
         Comitato. Queste informazioni e pareri potranno assumere la 
         forma  di  pareri  consultivi,  di  commenti   o   di   note
esplicative; 
      e) agevolare, su richiesta, l'assistenza tecnica a favore dei 
         Membri, allo scopo di promuovere l'accettazione del presente
Accordo sul piano internazionale; 
      f) effettuare l'esame delle questioni che gli vengono 
         sottoposte da un gruppo speciale, ai sensi dell'articolo  19
del presente Accordo; e 
      g) esercitare altre eventuali attribuzioni che potrebbe 
         conferirgli il Comitato. 
Considerazioni di carattere generale 
3. Il Comitato tecnico si impegnera' a concludere  entro  un  termine
ragionevolmente breve i  suoi  lavori  su  questioni  specifiche,  in
particolare su quelle che gli  saranno  sottoposte  dai  Membri,  dal
Comitato o da un gruppo speciale  (panel).  Secondo  quanto  disposto
dall'articolo 19, paragrafo 4, il gruppo speciale dovra' fissare  una
scadenza specifica per il ricevimento di  un  rapporto  del  Comitato
tecnico, il quale dovra' provvedere a fornire il rapporto entro  tale
scadenza. 
4. Nello svolgimento della sua attivita', il Comitato  tecnico  sara'
opportunamente assistito dal segretariato del CCD. 
Rappresentanza 
5. Ciascun Membro  avra'  il  diritto  di  essere  rappresentato  nel
Comitato tecnico  e  potra'  designare  un  delegato  e  uno  o  piu'
supplenti per rappresentarlo nel Comitato tecnico. Ogni Membro  cosi'
rappresentato nel comitato  tecnico  e'  qui  di  seguito  denominato
"membro del  Comitato  tecnico".  I  rappresentanti  dei  membri  del
Comitato tecnico potranno  avvalersi  dell'opera  di  consulenti.  Il
Segretariato dell'OMC potra' anch'esso assistere  alle  riunioni  del
Comitato in qualita' di osservatore. 
6. I membri del CCD che  non  sono  Membri  dell'OMC  potranno  farsi
rappresentare alle riunioni del Comitato tecnico da un delegato e uno
o piu' supplenti. Tali rappresentanti assisteranno  come  osservatori
alle riunioni del Comitato tecnico. 
7. Con riserva dell'accettazione del presidente del Comitato tecnico,
il segretario generale del CCD (qui di seguito denominato "segretario
generale") potra' inviare rappresentanti di governi che non sono  ne'
Membri dell'OMC,  ne'  membri  del  CCD,  nonche'  rappresentanti  di
organizzazioni  governative  e   professionali   internazionali,   ad
assistere in qualita'  di  osservatori  alle  riunioni  del  Comitato
tecnico. 
8. Le designazioni dei  delegati,  dei  supplenti  e  dei  consulenti
chiamati a partecipare alle riunioni  del  Comitato  tecnico  saranno
trasmesse al segretario generale. 
Riunioni del Comitato tecnico 
9. Il  Comitato  tecnico  si  riunira'  quando  sara'  necessario,  e
comunque almeno due volte l'anno. La data di ciascuna riunione  sara'
fissata dal Comitato tecnico nella sessione precedente. La data della
riunione potra' essere modificata sia su richiesta di un  membro  del
Comitato tecnico, confermata dalla maggioranza semplice  dei  Membri,
sia, per i casi urgenti, su richiesta del  presidente.  In  deroga  a
quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo, il Comitato
tecnico  si  riunira'  quando  necessario  per  esaminare   questioni
sottoposte da  un  gruppo  speciale  a  norma  dell'articolo  19  del
presente Accordo. 
10. Le riunioni del Comitato tecnico si svolgeranno  presso  la  sede
del CCD, salvo decisione contraria. 
11. Fatta eccezione  per  i  casi  urgenti,  il  segretario  generale
informera' almeno 30 giorni prima della data di apertura di  ciascuna
sessione tutti i membri del Comitato tecnico, nonche' i  partecipanti
di cui ai paragrafi 6 e 7. 
 
 
Ordine del giorno 
12. Il segretario generale redigera' un ordine del giorno provvisorio
per ciascuna sessione  e  lo  comunichera'  ai  membri  del  Comitato
tecnico ed ai partecipanti di cui ai  paragrafi  6  e  7,  almeno  30
giorni prima della sessione, fatta  eccezione  per  i  casi  urgenti.
L'ordine del giorno comprendera' tutti i punti la cui iscrizione  sia
stata approvata dal Comitato tecnico nella sessione precedente, tutti
i punti iscritti dal presidente su una iniziativa,  nonche'  tutti  i
punti la cui iscrizione sia stata richiesta dal segretario  generale,
dal Comitato o da un membro del Comitato tecnico. 
13. Il Comitato tecnico adottera' il proprio  ordine  del  giorno  in
apertura di ciascuna sessione. Nel corso della stessa,  l'ordine  del
giorno potra' essere modificato in  qualsiasi  momento  dal  Comitato
tecnico. 
Cariche e regolamento interno 
14. Il Comitato tecnico elegge tra i  delegati  dei  suoi  membri  un
presidente e uno o piu' vicepresidenti. Il mandato del  presidente  e
dei vicepresidenti ha la  durata  di  un  anno.  Il  presidente  e  i
vicepresidenti  uscenti  sono  rieleggibili.   Il   mandato   di   un
presidente, o vicepresidente, che non rappresenta piu' un membro  del
Comitato tecnico cessa automaticamente. 
15. In caso di assenza del presidente ad  una  riunione,  o  a  parte
della stessa, un vicepresidente  assumera'  la  presidenza,  con  gli
stessi poteri e gli stessi doveri del presidente. 
16. Il presidente della riunione partecipera' ai lavori del  Comitato
tecnico in qualita' di presidente e non in qualita' di rappresentante
di un membro del Comitato tecnico. 
17. Oltre ad esercitare gli altri poteri attribuitigli  dal  presente
regolamento, il presidente dichiarera' l'apertura e  la  chiusura  di
ciascuna riunione, dirigera'  la  discussione,  dara'  la  parola  e,
conformemente al presente regolamento,  disciplinera'  i  lavori.  Il
presidente potra' inoltre richiamare all'ordine un oratore qualora le
osservazioni di quest'ultimo non siano pertinenti. 
18. Ciascuna delegazione potra' presentare una mozione  d'ordine  nel
corso della discussione su qualsivoglia questione. In questo caso, il
presidente  prendera'   una   decisione   immediata.   In   caso   di
contestazione nei confronti  di  tale  decisione,  il  presidente  la
mettera'  ai  voti.  Se  non  viene  respinta,  la  decisione  verra'
mantenuta tale e quale. 
19. Il segretario generale, o i funzionari del segretariato designati
dallo stesso segretario, svolgeranno le funzioni di segreteria  nelle
riunioni del Comitato tecnico. 
Quorum e scrutini 
20. Il quorum sara' costituito dai rappresentanti  della  maggioranza
semplice dei membri del Comitato tecnico. 
21. Ciascun membro del Comitato tecnico disporra' di  un  voto.  Ogni
decisione del Comitato tecnico  sara'  adottata  con  la  maggioranza
almeno dei due terzi dei membri presenti. Prescindendo dai  risultati
della votazione su una determinata  questione,  il  Comitato  tecnico
avra' la facolta' di presentare un rapporto completo al  comitato  ed
al CCD, indicando i diversi punti di vista  espressi  nelle  relative
discussioni. In  deroga  a  quanto  fin  qui  disposto  dal  presente
paragrafo,  su  questioni  sottoposte  da  un  gruppo  speciale,   le
decisioni del Comitato tecnico saranno prese per accordo unanime. Ove
non raggiunga un accordo al suo interno su una  questione  presentata
da un gruppo speciale,  il  Comitato  tecnico  fornira'  un  rapporto
dettagliato dei fatti in questione in cui siano indicate le  opinioni
dei membri. 
Lingue e documenti 
22. Le lingue ufficiali del Comitato  tecnico  saranno  il  francese,
l'inglese  e  lo  spagnolo.  Gli  interventi   o   le   dichiarazioni
pronunciati in  una  di  queste  tre  lingue  saranno  immediatamente
tradotti  nelle  altre  lingue  ufficiali,  a  meno  che   tutte   le
delegazioni abbiano deciso di rinunciare alla  loro  traduzione.  Gli
interventi o le dichiarazioni pronunciati in un'altra lingua  saranno
tradotti  in  francese,  in  inglese  e  in  spagnolo   alle   stesse
condizioni, ma in tal caso  spettera'  alla  delegazione  interessata
fornirne la traduzione in francese, in  inglese  o  in  spagnolo.  Il
francese, l'inglese e lo spagnolo saranno le uniche lingue utilizzate
nei documenti  ufficiali  del  Comitato  tecnico.  Le  memorie  e  la
corrispondenza sottoposte all'esame  del  Comitato  tecnico  dovranno
essere presentate in una delle lingue ufficiali. 
23. Il Comitato tecnico  redigera'  un  rapporto  su  ciascuna  delle
sessioni e, se il presidente lo riterra' necessario,  anche  processi
verbali o resoconti analitici delle sue riunioni.  Il  presidente,  o
una persona da questi designata, presentera' un rapporto  sui  lavori
del Comitato tecnico a ciascuna riunione del Comitato  e  a  ciascuna
riunione del CCD.