ALLEGATO III 1. Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, per l'applicazione dell'accordo da parte dei paesi in via di sviluppo Membri potrebbe rivelarsi nella pratica insufficiente per alcuni di questi paesi. In tal caso, un paese in via di sviluppo Membro potra', prima della fine del periodo citato all'articolo 20, paragrafo 1, richiederne la proroga, restando inteso che i Membri esamineranno con comprensione tale richiesta, ove il paese in via di sviluppo Membro di cui trattasi sia in grado di motivarla debitamente. 2. I paesi in via di sviluppo che abitualmente determinano il valore delle merci sulla base di valori minimi stabiliti ufficialmente potrebbero richiedere di formulare una riserva che consenta loro di mantenere tali valori entro certi limiti e in via transitoria, secondo le modalita' e le condizioni accettate dai Membri. 3. I paesi in via di sviluppo, per i quali l'inversione dell'ordine di applicazione su richiesta dell'importatore, di cui all'articolo 4 dell'Accordo potrebbe creare reali difficolta', hanno facolta' di formulare una riserva nei confronti dell'articolo 4, nei seguenti termini: "Il governo di.............si riserva il diritto di decidere che la disposizione dell'articolo 4 dell'Accordo in materia si applichi soltanto quando le autorita' doganali acconsentano alla richiesta di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6". Ove i paesi in via di sviluppo formulino tale riserva, i Membri vi consentiranno a norma dell'articolo 21 dell'Accordo. 4. I paesi in via di sviluppo potrebbero chiedere di formulare una riserva in relazione all'articolo 5, paragrafo 2 dell'Accordo nei seguenti termini: "Il governo di ........... si riserva il diritto di decidere che l'articolo 5, paragrafo 2 dell'Accordo sia applicato, che l'importatore lo richieda o meno, in conformita' con le disposizioni della nota corrispondente." Se i paesi in via di sviluppo formulino tale riserva, i Membri vi consentiranno a norma dell'articolo 21 dell'Accordo. 5. Alcuni paesi in via di sviluppo possono incontrare problemi nell'attuazione dell'articolo 1 dell'Accordo, nella misura in cui esso si riferisca alle importazioni effettuate in questi paesi da rappresentanti, distributori o concessionari esclusivi. Se problemi di tale natura si presenteranno nella pratica ai paesi in via di sviluppo Membri in sede di applicazione dell'Accordo, la questione verra' esaminata, su richiesta di detti Membri, allo scopo di trovare soluzioni adeguate. 6. L'articolo 17 riconosce che l'applicazione dell'accordo potrebbe richiedere alle amministrazioni doganali di informarsi in merito alla veridicita' o all'esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentati ai fini della determinazione del valore in dogana. L'articolo pertanto da' atto del fatto che possono essere condotte indagini allo scopo, per esempio, di verificare se sono completi e corretti gli elementi relativi al valore dichiarati o presentati in dogana ai fini della determinazione del valore in dogana. I Membri, con riserva delle rispettive leggi e procedure nazionali, hanno il diritto di contare sulla piena cooperazione degli importatori in indagini di questo tipo. 7. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare comprende la totalita' dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore a favore del venditore, ovvero dal compratore a favore di una terza persona per soddisfare un'obbligazione del venditore.