(All. 1A - Accordo-Allegato III)
                            ALLEGATO III 
1. Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 20, paragrafo  1,
per l'applicazione dell'accordo da parte dei paesi in via di sviluppo
Membri potrebbe rivelarsi nella pratica insufficiente per  alcuni  di
questi paesi. In tal caso, un paese in via di sviluppo Membro potra',
prima della fine del periodo citato  all'articolo  20,  paragrafo  1,
richiederne la proroga, restando inteso che i Membri esamineranno con
comprensione tale richiesta, ove il paese in via di  sviluppo  Membro
di cui trattasi sia in grado di motivarla debitamente. 
2. I paesi in via di sviluppo che abitualmente determinano il  valore
delle merci sulla  base  di  valori  minimi  stabiliti  ufficialmente
potrebbero richiedere di formulare una riserva che consenta  loro  di
mantenere tali valori  entro  certi  limiti  e  in  via  transitoria,
secondo le modalita' e le condizioni accettate dai Membri. 
3. I paesi in via di sviluppo, per i quali  l'inversione  dell'ordine
di applicazione su richiesta dell'importatore, di cui all'articolo  4
dell'Accordo potrebbe creare reali  difficolta',  hanno  facolta'  di
formulare una riserva nei confronti  dell'articolo  4,  nei  seguenti
termini: 
      "Il governo di.............si riserva il  diritto  di  decidere
che la  disposizione  dell'articolo  4  dell'Accordo  in  materia  si
applichi soltanto quando  le  autorita'  doganali  acconsentano  alla
richiesta di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6". 
      Ove i paesi in via di sviluppo formulino tale riserva, i Membri
vi consentiranno a norma dell'articolo 21 dell'Accordo. 
4. I paesi in via di sviluppo potrebbero chiedere  di  formulare  una
riserva in relazione all'articolo 5,  paragrafo  2  dell'Accordo  nei
seguenti termini: 
      "Il governo di ........... si riserva il  diritto  di  decidere
che  l'articolo  5,  paragrafo  2  dell'Accordo  sia  applicato,  che
l'importatore lo richieda o meno, in conformita' con le disposizioni 
della nota corrispondente." 
      Se i paesi in via di sviluppo formulino tale riserva, i  Membri
vi consentiranno a norma dell'articolo 21 dell'Accordo. 
5. Alcuni paesi  in  via  di  sviluppo  possono  incontrare  problemi
nell'attuazione dell'articolo 1 dell'Accordo,  nella  misura  in  cui
esso si riferisca alle importazioni effettuate  in  questi  paesi  da
rappresentanti, distributori o concessionari esclusivi.  Se  problemi
di tale natura si presenteranno nella pratica  ai  paesi  in  via  di
sviluppo Membri in sede di applicazione  dell'Accordo,  la  questione
verra' esaminata, su richiesta di detti Membri, allo scopo di trovare
soluzioni adeguate. 
6. L'articolo 17 riconosce che l'applicazione  dell'accordo  potrebbe
richiedere alle amministrazioni doganali di informarsi in merito alla
veridicita'  o  all'esattezza  di  ogni  affermazione,  documento   o
dichiarazione presentati ai fini della determinazione del  valore  in
dogana. L'articolo pertanto da' atto del  fatto  che  possono  essere
condotte indagini allo scopo, per  esempio,  di  verificare  se  sono
completi e corretti gli elementi  relativi  al  valore  dichiarati  o
presentati in dogana ai  fini  della  determinazione  del  valore  in
dogana. I Membri, con riserva  delle  rispettive  leggi  e  procedure
nazionali, hanno il diritto di contare sulla piena cooperazione degli
importatori in indagini di questo tipo. 
7. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare comprende la totalita'
dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione  della  vendita
delle merci importate, dal compratore a favore del venditore,  ovvero
dal  compratore  a  favore  di  una  terza  persona  per   soddisfare
un'obbligazione del venditore.