(All. 1A - Accordo - Art. 3)
                             Articolo 3 
1. a) Se non puo' essere determinato applicando degli articoli 1 e 2,
         il valore in dogana delle  merci  importate  corrisponde  al
         valore  di  transazione  di  merci   simili,   vendute   per
         l'esportazione  nello  stesso  paese  di   importazione   ed
         esportate esattamente, o quasi nello  stesso  momento  delle
         merci da valutare. 
      b) Nell'applicazione del presente articolo, il valore in dogana 
         deve essere determinato riferendosi al valore di transazione 
         di merci simili, vendute allo stesso livello commerciale e 
         sostanzialmente nella stessa quantita' delle merci da 
         valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa 
         riferimento al valore di transazione di merci identiche 
         vendute ad un livello commerciale differente e/o in 
         quantita' differenti, rettificato per tener conto delle 
         differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla 
         quantita', purche' tali rettifiche, sia che portino ad un 
         aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su 
         elementi di prova documentati che ne dimostrino  chiaramente
la ragionevolezza ed accuratezza. 
2. Quando i costi e le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2  sono
compresi nel valore di transazione, detto valore e'  rettificato  per
tener conto di eventuali differenze significative tra i  costi  e  le
spese concernenti, da un lato, le merci importate e,  dall'altro,  le
merci simili considerate, derivanti da differenze  nelle  distanze  e
nei modi di trasporto. 
3. Se, all'atto dell'applicazione del presente articolo, si riscontra
piu' di un valore di transazione per merci simili, per determinare il
valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di
transazione piu' basso.