Articolo 3 1. a) Se non puo' essere determinato applicando degli articoli 1 e 2, il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione di merci simili, vendute per l'esportazione nello stesso paese di importazione ed esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare. b) Nell'applicazione del presente articolo, il valore in dogana deve essere determinato riferendosi al valore di transazione di merci simili, vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantita' delle merci da valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantita' differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantita', purche' tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza. 2. Quando i costi e le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2 sono compresi nel valore di transazione, detto valore e' rettificato per tener conto di eventuali differenze significative tra i costi e le spese concernenti, da un lato, le merci importate e, dall'altro, le merci simili considerate, derivanti da differenze nelle distanze e nei modi di trasporto. 3. Se, all'atto dell'applicazione del presente articolo, si riscontra piu' di un valore di transazione per merci simili, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione piu' basso.