Articolo 4 Se non puo' essere determinato a norma degli articoli 1, 2 o 3, il valore in dogana delle merci importate e' determinato applicando le disposizioni dell'articolo 5 ovvero, nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato a norma di tale articolo, ricorrendo alle disposizioni dell'articolo 6 salvo che, su richiesta dell'importatore, l'ordine di applicazione degli articoli 5 e 6 sia invertito.