(All. 1A - Accordo - Art. 4)
                             Articolo 4 
      Se non puo' essere determinato a norma degli articoli 1, 2 o 3,
il valore in dogana delle merci importate e'  determinato  applicando
le disposizioni dell'articolo 5 ovvero, nel caso in cui il valore  in
dogana non  possa  essere  determinato  a  norma  di  tale  articolo,
ricorrendo alle disposizioni dell'articolo 6 salvo che, su  richiesta
dell'importatore, l'ordine di applicazione degli articoli 5 e  6  sia
invertito.