(All. 1A - Accordo - Art. 5)
                             Articolo 5 
1. a) Se le  merci  importate,  ovvero  merci  identiche   o   simili
         importate, sono vendute nel paese d'importazione nello stato
         in cui sono importate,  il  valore  in  dogana  delle  merci
         importate, a norma del presente articolo, si basa sul prezzo
         unitario applicato per la vendita delle merci importate o di
         merci  identiche  o  simili  importate,   nel   quantitativo
         complessivo  maggiore,  a  compratori   non   collegati   ai
         venditori, esattamente o quasi nel momento dell'importazione
         delle merci da valutare, fatte salve le  deduzioni  relative
         agli elementi che seguono: 
         i) commissioni generalmente pagate o convenute, oppure 
                     margini generalmente applicati per utili e spese 
               generali relativamente alle vendite, in quel paese, di 
              merci importate della stessa categoria o stesso genere; 
         ii) spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonche' 
              spese connesse sostenute nel paese d'importazione; 
         iii) se del caso, costi e spese di cui all'articolo 8, 
              paragrafo 2; e 
         iv) dazi doganali e altre imposte nazionali da pagare nel 
                  paese d'importazione in ragione dell'importazione o 
              della vendita delle merci. 
      b) Se ne' le merci importate, ne' merci identiche o simili 
         importate sono vendute esattamente, o quasi nel momento 
         dell'importazione delle merci da valutare, il valutare, il 
         valore in dogana si basa, ferme restando le disposizioni del 
         paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale le 
         merci importate o merci identiche o simili importate sono 
         vendute nel paese di importazione, nello stato in cui sono 
         importate, alla data piu' vicina successiva all'importazione 
         delle  merci  da  valutare,  e  comunque  entro  90   giorni
dall'importazione. 
2. Se ne' le merci importate, ne' merci identiche o simili importate,
sono vendute nel paese  di  importazione  nello  stato  in  cui  sono
importate,   il   valore   in   dogana   si   basa,   su    richiesta
dell'importatore, sul prezzo  unitario  al  quale,  dopo  l'ulteriore
lavorazione o trasformazione, le merci importate vengono vendute  nel
quantitativo   complessivo   maggiore,   a   compratori   nel   paese
d'importazione non collegati ai venditori, tenendo debitamente  conto
del valore aggiunto connesso alla lavorazione o alla  trasformazione,
nonche' delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera a).