Articolo 5 1. a) Se le merci importate, ovvero merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese d'importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si basa sul prezzo unitario applicato per la vendita delle merci importate o di merci identiche o simili importate, nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori non collegati ai venditori, esattamente o quasi nel momento dell'importazione delle merci da valutare, fatte salve le deduzioni relative agli elementi che seguono: i) commissioni generalmente pagate o convenute, oppure margini generalmente applicati per utili e spese generali relativamente alle vendite, in quel paese, di merci importate della stessa categoria o stesso genere; ii) spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonche' spese connesse sostenute nel paese d'importazione; iii) se del caso, costi e spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2; e iv) dazi doganali e altre imposte nazionali da pagare nel paese d'importazione in ragione dell'importazione o della vendita delle merci. b) Se ne' le merci importate, ne' merci identiche o simili importate sono vendute esattamente, o quasi nel momento dell'importazione delle merci da valutare, il valutare, il valore in dogana si basa, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale le merci importate o merci identiche o simili importate sono vendute nel paese di importazione, nello stato in cui sono importate, alla data piu' vicina successiva all'importazione delle merci da valutare, e comunque entro 90 giorni dall'importazione. 2. Se ne' le merci importate, ne' merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese di importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana si basa, su richiesta dell'importatore, sul prezzo unitario al quale, dopo l'ulteriore lavorazione o trasformazione, le merci importate vengono vendute nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori nel paese d'importazione non collegati ai venditori, tenendo debitamente conto del valore aggiunto connesso alla lavorazione o alla trasformazione, nonche' delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera a).