Articolo 6 1. Il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si basa su un valore calcolato, che consistera' nella somma dei seguenti elementi: a) costo o valore dei materiali e dei processi di fabbricazione o altre lavorazioni utilizzate per la produzione delle merci importate; b) un importo per utili e spese generali uguale a quello generalmente considerato nella vendita di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuata da produttori del paese esportatore, per l'esportazione nel paese di importazione; c) costo o valore di qualsiasi altra spesa di cui e' necessario tener conto in base alla scelta in materia di valutazione effettuata dal Membro in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2. 2. Nessun Membro potra' richiedere o imporre a una persona non residente sul proprio territorio di presentare per esame documenti contabili o altri documenti, ne' di consentire l'accesso ai medesimi, allo scopo di determinare un valore calcolato. Per contro, le informazioni fornite dal produttore delle merci ai fini della determinazione del valore in dogana, in applicazione delle disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate in un altro paese dalle autorita' del paese d'importazione, con il consenso del produttore e a condizione che tali autorita' diano adeguato preavviso al governo del paese in questione e che quest'ultimo non si opponga all'indagine.