(All. 1A - Accordo - Art. 6)
                             Articolo 6 
1. Il valore in dogana delle merci importate, a  norma  del  presente
articolo, si basa su un valore calcolato, che consistera' nella somma
dei seguenti elementi: 
      a) costo o valore dei materiali e dei processi di fabbricazione 
         o altre lavorazioni utilizzate per la produzione delle merci
importate; 
      b) un importo per utili e spese generali uguale a quello 
         generalmente considerato nella vendita di merci della stessa 
         categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, 
         effettuata  da  produttori  del   paese   esportatore,   per
l'esportazione nel paese di importazione; 
      c) costo o valore di qualsiasi altra spesa di cui e' necessario 
         tener conto in base alla scelta in materia di valutazione 
         effettuata dal Membro in questione a norma dell'articolo  8,
paragrafo 2. 
2. Nessun Membro potra'  richiedere  o  imporre  a  una  persona  non
residente sul proprio territorio di presentare  per  esame  documenti
contabili o altri documenti, ne' di consentire l'accesso ai medesimi,
allo scopo  di  determinare  un  valore  calcolato.  Per  contro,  le
informazioni  fornite  dal  produttore  delle  merci  ai  fini  della
determinazione  del  valore  in   dogana,   in   applicazione   delle
disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate in  un
altro paese dalle autorita' del paese d'importazione, con il consenso
del produttore e a  condizione  che  tali  autorita'  diano  adeguato
preavviso al governo del paese in questione e che quest'ultimo non si
opponga all'indagine.