(All. 1A - Accordo - Art. 7)
                             Articolo 7 
1. Se il valore in dogana  delle  merci  importate  non  puo'  essere
determinato a norma degli articoli da  1  a  6  incluso,  esso  sara'
determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi
e le disposizioni generali del presente Accordo e  dell'articolo  VII
del  GATT  1994  e  sulla  base  dei  dati  disponibili   nel   paese
d'importazione. 
2. A norma del presente  articolo,  nessun  valore  in  dogana  sara'
determinato sulla base: 
      a) del prezzo di vendita nel paese d'importazione di merci 
         prodotte nello stesso paese; 
      b) di un sistema che preveda l'accettazione, ai fini doganali, 
         del piu' elevato tra due valori possibili; 
      c) del prezzo di merci sul mercato interno del paese 
         d'esportazione; 
      d) del costo di produzione, diverso dai valori calcolati che 
         sono  stati  determinati  per  merci  identiche   o   simili
conformemente alle disposizioni dell'articolo 6; 
      e) del prezzo di merci vendute per l'esportazione in un paese 
         diverso dal paese d'importazione; 
      f) dei valori in dogana minimi, o ancora 
      g) di valori arbitrari o fittizi. 
3.  Ove  ne  faccia  richiesta,  l'importatore  sara'  informato  per
iscritto  del  valore  in  dogana  stabilito  a  norma  del  presente
articolo, nonche' del metodo utilizzato per determinarlo.