Articolo 7 1. Se il valore in dogana delle merci importate non puo' essere determinato a norma degli articoli da 1 a 6 incluso, esso sara' determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali del presente Accordo e dell'articolo VII del GATT 1994 e sulla base dei dati disponibili nel paese d'importazione. 2. A norma del presente articolo, nessun valore in dogana sara' determinato sulla base: a) del prezzo di vendita nel paese d'importazione di merci prodotte nello stesso paese; b) di un sistema che preveda l'accettazione, ai fini doganali, del piu' elevato tra due valori possibili; c) del prezzo di merci sul mercato interno del paese d'esportazione; d) del costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o simili conformemente alle disposizioni dell'articolo 6; e) del prezzo di merci vendute per l'esportazione in un paese diverso dal paese d'importazione; f) dei valori in dogana minimi, o ancora g) di valori arbitrari o fittizi. 3. Ove ne faccia richiesta, l'importatore sara' informato per iscritto del valore in dogana stabilito a norma del presente articolo, nonche' del metodo utilizzato per determinarlo.