Articolo 8 1. Nel determinare il valore in dogana a norma dell'articolo 1, si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate: a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) commissioni e senserie, escluse le commissioni di acquisto; ii) costo dei contenitori, considerati, ai fini doganali, come facenti un tutto unico con le merci in questione; iii) costo dell'imballaggio, relativamente a manodopera o a materiali; b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, se forniti direttamente o indirettamente dal compratore, gratuitamente o a costo ridotto, e utilizzati in relazione alla produzione o alla vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: i) materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate; ii) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate; iii) materiali consumati nella produzione delle merci importate; iv) lavori di progettazione e studio, d'arte e di design, nonche' piani e schizzi, eseguiti in un paese diverso da quello d'importazione e necessari per la produzione delle merci importate; c) corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore e' tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; d) il valore di qualsiasi parte dei proventi di eventuali rivendite, cessioni o utilizzazione delle merci importate, spettanti direttamente o indirettamente al venditore. 2. Nella formulazione della propria legislazione in materia, ciascun Membro e' tenuto a prevedere disposizioni per includere nel valore in dogana o escludere dallo stesso, in tutto o in parte, i seguenti elementi: a) le spese di trasporto delle merci importate fino al porto o luogo di importazione; b) le spese di carico, scarico e movimentazione connesse con il trasporto delle merci importate fino al porto o luogo d'importazione; e c) il costo dell'assicurazione. 3. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare sono effettuate a norma del presente articolo esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili. 4. Nella determinazione del valore in dogana, non saranno aggiunti ulteriori elementi al prezzo effettivamente pagato o da pagare, salvo per quanto previsto nel presente articolo.