(All. 1A - Accordo - Art. 8)
                             Articolo 8 
1. Nel determinare il valore in dogana a norma  dell'articolo  1,  si
aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per  le  merci
importate: 
      a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del 
         compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o
da pagare per le merci: 
         i) commissioni e senserie, escluse le commissioni di 
              acquisto; 
         ii) costo dei contenitori, considerati, ai fini doganali, 
              come facenti un tutto unico con le merci in questione; 
         iii) costo dell'imballaggio, relativamente a manodopera o a 
              materiali; 
      b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e 
         servizi qui di seguito elencati, se forniti direttamente o 
         indirettamente dal compratore, gratuitamente o a costo 
         ridotto, e utilizzati in relazione alla produzione o alla 
         vendita per l'esportazione delle merci importate, nella 
         misura in cui detto valore non sia stato incluso nel  prezzo
effettivamente pagato o da pagare: 
         i) materiali, componenti, parti ed elementi simili 
              incorporati nelle merci importate; 
         ii) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati 
              per la produzione delle merci importate; 
         iii) materiali consumati nella produzione delle merci 
              importate; 
         iv) lavori di progettazione e studio, d'arte e di design, 
                nonche' piani e schizzi, eseguiti in un paese diverso 
               da quello d'importazione e necessari per la produzione 
              delle merci importate; 
      c) corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da 
         valutare, che il compratore e' tenuto a pagare, direttamente 
         o indirettamente, come condizione per la vendita delle merci 
         da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e 
         diritti di  licenza  non  siano  stati  inclusi  nel  prezzo
effettivamente pagato o da pagare; 
      d) il valore di qualsiasi parte dei proventi di eventuali 
         rivendite, cessioni o utilizzazione delle  merci  importate,
spettanti direttamente o indirettamente al venditore. 
2. Nella formulazione della propria legislazione in materia,  ciascun
Membro e' tenuto a prevedere disposizioni per includere nel valore in
dogana o escludere dallo stesso, in tutto  o  in  parte,  i  seguenti
elementi: 
      a) le spese di trasporto delle merci importate fino al porto o 
         luogo di importazione; 
      b) le spese di carico, scarico e movimentazione connesse con il 
         trasporto delle  merci  importate  fino  al  porto  o  luogo
d'importazione; e 
      c) il costo dell'assicurazione. 
3. Le aggiunte al prezzo  effettivamente  pagato  o  da  pagare  sono
effettuate a norma del presente articolo esclusivamente sulla base di
dati oggettivi e quantificabili. 
4. Nella determinazione del valore in dogana,  non  saranno  aggiunti
ulteriori elementi al prezzo effettivamente pagato o da pagare, salvo
per quanto previsto nel presente articolo.