Articolo 9 1. Ove per la determinazione del valore in dogana sia necessario convertire una moneta, il tasso di cambio da utilizzare e' quello debitamente pubblicato dalle autorita' competenti del paese d'importazione interessato e deve rispecchiare, quanto piu' effettivamente possibile, per il periodo considerato da tale pubblicazione, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta del paese d'importazione. 2. Il tasso di conversione da applicare e' quello in vigore al momento dell'esportazione o al momento dell'importazione, secondo quanto previsto da ciascun Membro.