(All. 1A - Accordo - Art. 9)
                             Articolo 9 
1. Ove per la determinazione del  valore  in  dogana  sia  necessario
convertire una moneta, il tasso di cambio  da  utilizzare  e'  quello
debitamente  pubblicato  dalle   autorita'   competenti   del   paese
d'importazione  interessato  e   deve   rispecchiare,   quanto   piu'
effettivamente  possibile,  per  il  periodo  considerato   da   tale
pubblicazione, il valore corrente di detta moneta  nelle  transazioni
commerciali, espresso nella moneta del paese d'importazione. 
2. Il tasso di conversione  da  applicare  e'  quello  in  vigore  al
momento dell'esportazione o  al  momento  dell'importazione,  secondo
quanto previsto da ciascun Membro.