ACCORDO SULLE ISPEZIONI PRE-IMBARCO I Membri, Notando che il 20 settembre 1986 i Ministri hanno convenuto che "l'Uruguay Round di negoziati commerciali multilaterali mira a promuovere l'ulteriore liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale", a "rafforzare il ruolo del GATT" e ad "aumentare la capacita' del sistema GATT di adeguarsi all'ambiente economico internazionale in evoluzione"; Notando che un certo numero di paesi in via di sviluppo Membri fanno ricorso ad ispezioni preimbarco; Riconoscendo l'esigenza dei paesi in via di sviluppo di ricorrere a tale procedura per quanto e nella misura in cui sia necessario verificare la qualita', la quantita' e il prezzo delle merci importate; Coscienti del fatto che siffatte operazioni devono essere effettuate senza dare origine a inutili ritardi o trattamenti differenziati; Notando che l'ispezione, per definizione, viene effettuata nel territorio dei Membri esportatori; Riconoscendo l'esigenza di definire un quadro internazionale concordato di diritti e obblighi spettanti a Membri utilizzatori e Membri esportatori; Riconoscendo che i principi e gli obblighi del GATT 1994 si applicano alle attivita' degli enti per le ispezioni pre-imbarco incaricati dai governi dei Membri dell'OMC; Riconoscendo che e' auspicabile rendere trasparenti le operazioni svolte dagli enti per le ispezioni pre-imbarco nonche' leggi e regolamenti in materia di ispezioni pre-imbarco; Desiderosi di promuovere la rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie tra esportatori ed enti per le ispezioni pre-imbarco che possano insorgere nel quadro del presente accordo, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Ambito di applicazione - Definizioni 1. Il presente Accordo si applica a tutte le attivita' di ispezione pre-imbarco svolte nel territorio dei Membri, appaltate o comunque affidate dai governo o da un organismo governativo di un Membro. 2. Per "Membro utilizzatore" si intende un Membro il cui governo o un cui organismo governativo appalta o comunque affida la pratica di attivita' di ispezione pre-imbarco. 3. Per attivita' di ispezione pre-imbarco si intendono tutte le attivita' relative alla verifica di qualita', quantita' e prezzo, ivi compresi tasso di cambio e condizioni finanziarie, e/o la classificazione delle merci da esportare nel territorio del Membro utilizzatore. 4. Per "ente per le ispezioni pre-imbarco" si intende qualsiasi ente al quale un Membro appalta o comunque affida l'incarico di effettuare ispezioni pre-imbarco. 1