(All. 1A - Accordo - Art. 1)
                 ACCORDO SULLE ISPEZIONI PRE-IMBARCO 
I Membri, 
      Notando che il 20 settembre 1986 i Ministri hanno convenuto che
"l'Uruguay  Round  di  negoziati  commerciali  multilaterali  mira  a
promuovere l'ulteriore liberalizzazione ed espansione  del  commercio
mondiale", a "rafforzare il  ruolo  del  GATT"  e  ad  "aumentare  la
capacita'  del  sistema  GATT  di  adeguarsi  all'ambiente  economico
internazionale in evoluzione"; 
      Notando che un certo numero di paesi in via di sviluppo  Membri
fanno ricorso ad ispezioni preimbarco; 
      Riconoscendo  l'esigenza  dei  paesi  in  via  di  sviluppo  di
ricorrere a tale procedura per quanto  e  nella  misura  in  cui  sia
necessario verificare la qualita', la quantita'  e  il  prezzo  delle
merci importate; 
      Coscienti del  fatto  che  siffatte  operazioni  devono  essere
effettuate  senza  dare  origine  a  inutili  ritardi  o  trattamenti
differenziati; 
      Notando che l'ispezione, per definizione, viene effettuata  nel
territorio dei Membri esportatori; 
      Riconoscendo l'esigenza di definire  un  quadro  internazionale
concordato di diritti e obblighi spettanti a  Membri  utilizzatori  e
Membri esportatori; 
      Riconoscendo che i principi e gli obblighi  del  GATT  1994  si
applicano alle attivita' degli  enti  per  le  ispezioni  pre-imbarco
incaricati dai governi dei Membri dell'OMC; 
      Riconoscendo  che  e'  auspicabile   rendere   trasparenti   le
operazioni svolte dagli enti per  le  ispezioni  pre-imbarco  nonche'
leggi e regolamenti in materia di ispezioni pre-imbarco; 
      Desiderosi  di  promuovere  la   rapida,   efficace   ed   equa
risoluzione  delle  controversie  tra  esportatori  ed  enti  per  le
ispezioni pre-imbarco che possano insorgere nel quadro  del  presente
accordo, 
      Hanno concordato quanto segue: 
                             Articolo 1 
                Ambito di applicazione - Definizioni 
1. Il presente Accordo si applica a tutte le attivita'  di  ispezione
pre-imbarco svolte nel territorio dei Membri,  appaltate  o  comunque
affidate dai governo o da un organismo governativo di un Membro. 
2. Per "Membro utilizzatore" si intende un Membro il cui governo o un
cui organismo governativo appalta o comunque  affida  la  pratica  di
attivita' di ispezione pre-imbarco. 
3. Per attivita' di  ispezione  pre-imbarco  si  intendono  tutte  le
attivita' relative alla verifica di qualita', quantita' e prezzo, ivi
compresi  tasso  di  cambio  e   condizioni   finanziarie,   e/o   la
classificazione delle merci da esportare nel  territorio  del  Membro
utilizzatore. 
4. Per "ente per le ispezioni pre-imbarco" si intende qualsiasi  ente
al quale un Membro appalta o comunque affida l'incarico di 
effettuare ispezioni pre-imbarco. 1