Articolo 2 Obblighi dei Membri utilizzatori Obbligo di non discriminazione 1. I Membri utilizzatori garantiscono che le ispezioni pre-imbarco siano effettuate in maniera non discriminatoria e che le procedure e i criteri impiegati nello svolgimento delle attivita' siano obiettivi e applicati allo stesso modo a tutti gli esportatori interessati. I Membri utilizzatori garantiscono inoltre l'esecuzione uniforme delle ispezioni da parte di tutti gli ispettori degli enti per le ispezioni pre-imbarco che ricevono l'appalto o l'incarico dagli stessi. Disposizioni governative 2. I Membri utilizzatori garantiscono che nel corso delle attivita' di ispezione pre-imbarco inerenti leggi, regolamenti e norme rispettivi siano rispettate le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo III del GATT 1994 nella misura in cui le stesse sono pertinenti. Sito dell'ispezione 3. I Membri utilizzatori garantiscono che tutte le attivita' rela- tive alle ispezioni pre-imbarco, ivi compresa l'emissione di una relazione fattuale che consente il rilascio di un nullaosta all'imbarco ("Clean Report of Findings"), ovvero di una nota di mancanza emissione, si svolgano nel territorio doganale dal quale le merci vengono esportate ovvero, se l'ispezione non puo' essere effettuata in tale territorio doganale data la natura complessa dei prodotti in questione o se concordato da entrambe le parti, nel territorio doganale nel quale le merci vengono prodotte. Norme 4. I Membri utilizzatori devono altresi' garantire che le ispezioni sulla quantita' e la qualita' siano effettuate in conformita' delle norme definite da venditore e compratore nel contratto di acquisto e che, in assenza di tali norme, si applichino le norme internazionali pertinenti. 2 Trasparenza 5. I Membri utilizzatori garantiscono che le ispezioni pre-imbarco siano effettuate in maniera trasparente. 6. I Membri utilizzatori garantiscono che, nel momento in cui vengono contattati dagli esportatori, gli enti per le ispezioni pre- imbarco provvedano a fornire agli stessi un elenco contenente tutte le informazioni necessarie agli esportatori per conformarsi ai requisiti d'ispezione. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco sono tenuti a fornire le informazioni pertinenti, su richiesta degli esportatori. Tali informazioni includono il riferimento a leggi e regolamenti dei Membri utilizzatori relativamente alle attivita' di ispezione pre-imbarco, nonche' le procedure e i criteri utilizzati per l'ispezione e ai fini della verifica di prezzo e tasso di cambio, i diritti degli esportatori nei confronti degli enti di ispezione e le procedure di appello previste al paragrafo 21. Eventuali ulteriori obblighi procedurali o modifiche nelle procedure vigenti potranno essere applicati ad una determinata spedizione solo ove l'esportatore interessato venga informato dei cambiamenti al momento della definizione della data dell'ispezione. Tuttavia, in situazioni di emergenza, come nei casi contemplati dagli articolo XX e XXI del GATT 1994, tali ulteriori obblighi procedurali o eventuali modifiche possono essere applicati ad una spedizione prima che l'esportatore ne venga informato. Quanto precede, tuttavia, non esime gli esportatori dai loro obblighi per quanto concerne l'osservanza della normativa in materia di importazioni del Membro utilizzatore. 7. I Membri utilizzatori garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 6 che precede siano facilmente accessibili agli esportatori e che gli uffici per le ispezioni pre-imbarco gestiti dagli enti per le ispezioni pre-imbarco fungano da punti di riferimento per le informazioni. 8. I Membri utilizzatori pubblicano con sollecitudine tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di ispezioni pre-imbarco, in modo da permettere ad altri governi e operatori commerciali di prenderne conoscenza. Protezione delle informazioni commerciali confidenziali 9. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco trattino le informazioni ricevute nel corso delle ispezioni come informazioni commerciali confidenziali, nella misura in cui tali informazioni non siano gia' pubblicate, in generale disponibili a terzi o comunque di dominio pubblico. I Membri utilizzatori garantiscono altresi' che gli enti per le ispezioni pre- imbarco indirizzino la procedura in questo senso. 10. I Membri utilizzatori forniscono, su richiesta, informazioni ai Membri sulle misure adottate per dare attuazione al paragrafo 9. Le disposizioni del presente paragrafo tuttavia non impongono ai Membri di rendere note informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia delle operazioni di ispezione pre- imbarco o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private. 11. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco non divulghino a terzi informazioni commerciali confidenziali, fermo restando che tali enti possono comunicare le informazioni agli organi governativi dai quali hanno ricevuto l'appalto o l'incarico. I Membri utilizzatori garantiscono altresi' che le informazioni commerciali confidenziali ricevute da enti per le ispezioni pre-inbarco che hanno ricevuto l'appalto o l'incarico siano adeguatamente salvaguardate. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco comunicano le informazioni commerciali confidenziali ai governi che li hanno incaricati esclusivamente nella misura in cui le stesse siano consuetudinariamente richieste per lettere di credito o altre forme di pagamento o ai fini doganali, di concessione di licenza di importazione o di controllo sui cambi. 12. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco non richiedano agli esportatori di fornire informazioni in merito a quanto segue: a) dati di fabbricazione relativi a processi brevettati, protetti da licenza o non divulgati, ovvero a processi con brevetto in corso di registrazione; b) dati tecnici non pubblicati, diversi dai dati necessari a dimostrate la conformita' con regolamenti o norme tecniche; c) determinazione interna dei prezzi, inclusi i costi di produzione; d) livelli di profitto; e) condizioni di contratti stipulati tra gli esportatori e i loro fornitori, a meno che l'ente non possa procedere altrimenti per effettuare l'ispezione in questione. In questi casi, l'ente si limitera' a chiedere solo le informazioni necessarie a tale scopo. 13. Le informazioni di cui al paragrafo 12, che non possono essere richieste dall'ente per le ispezioni pre-imbarco, potranno invece essere fornite volontariamente dall'esportatore per illustrare un caso specifico. Conflitti di interesse 14. I Membri utilizzatori assicurano che gli enti per le ispezioni pre-imbarco, tenendo conto anche delle disposizioni in merito alla protezione delle informazioni commerciali confidenziali di cui ai paragrafi da 9 a 13, si attengano a procedure volte ad evitare conflitti di interesse: a) tra gli enti per le ispezioni pre-imbarco e eventuali enti collegati agli stessi, ivi compresi enti nei quali questi ultimi detengano interessi finanziari o commerciali ovvero enti che detengano un interesse finanziario negli enti per le ispezioni pre-imbarco in questione, e le cui spedizioni debbano essere ispezionate da questi ultimi; b) tra enti per le ispezioni pre-imbarco e qualsivoglia altro ente, ivi compresi altri enti soggetti a ispezioni pre- imbarco, esclusi gli enti governativi che appaltano o affidano l'incarico di effettuare le ispezioni; c) con divisioni di enti per le ispezioni pre-imbarco che svolgano attivita' diverse da quelle richieste dalla procedura di ispezione. Ritardi 15. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco evitino inutili ritardi nell'ispezione delle spedizioni. I Membri utilizzatori assicurano inoltre che una volta concordata con l'esportatore la data dell'ispezione, l'ente per l'ispezione provveda ad effettuare l'ispezione in tale data, salvo che la stessa venga modificata di comune accordo da esportatore ed ente per le ispezioni pre-imbarco, o che a quest'ultimo venga impedito di procedere dall'esportatore o per cause di forza maggiore. 3 16. I Membri utilizzatori assicurano che, successivamente al ricevimento dei documenti finali e al completamento dell'ispezione, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano, entro cinque giorni lavorativi, ad emettere una relazione fattuale che consenta il nullaosta all'imbarco, o una nota esplicativa scritta che specifichi in dettaglio i motivi della mancata emissione. I Membri utilizzatori garantiscono altresi' che, in quest'ultimo caso, gli enti per le ispezioni pre-imbarco diano agli esportatori l'opportunita' di presentare in forma scritta i propri punti di vista nonche', su richiesta degli esportatori, provvedano ad effettuare una nuova ispezione alla data piu' vicina gradita ad entrambe le parti. 17. I Membri utilizzatori garantiscono che, ogniqualvolta sia richiesto dagli esportatori, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano prima della data dell'ispezione fisica, ad effettuare una verifica preliminare del prezzo e, se del caso, del tasso di cambio, sulla base del contratto stipulato tra esportatore e importatore, della fattura pro forma e, se del caso, della domanda per l'autorizzazione all'importazione. I Membri utilizzatori garantiscono che l'accettazione di prezzi o tassi di cambio da parte di un ente per le ispezioni pre-imbarco sulla base di tale verifica preliminare non sia revocata, purche' le merci siano conformi alla documentazione di importazione e/o alla licenza di importazione. Essi garantiscono inoltre che, successivamente alla verifica preliminare, gli enti per le ispezioni pre-imbarco informino prontamente gli esportatori per iscritto in merito all'accettazione del prezzo e/o del tasso di cambio o comunichino in dettaglio i motivi della mancata accettazione degli stessi. 18. I Membri utilizzatori assicurano che, al fine di evitare ritardi dei pagamenti, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano ad inviare agli esportatori o a rappresentanti designati dagli stessi il predetto nullaosta all'imbarco il piu' sollecitamente possibile. 19. I Membri utilizzatori garantiscono che, nel caso di un errore di trascrizione nella relazione fattuale gli enti per le ispezioni pre- imbarco provvedano a correggerlo e a far pervenire l'informazione corretta alle parti interessate il piu' rapidamente possibile. Verifica del prezzo 20. I Membri utilizzatori garantiscono che, al fine di impedire casi di fatturazioni al di sotto o al di sopra del prezzo effettivo e frodi, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano ad effettuare verifiche dei prezzi in base alle seguenti indicazioni: a) gli enti per le ispezioni pre-imbarco potranno respingere un prezzo concordato in un contratto stipulato tra un esportatore e un importatore soltanto qualora siano in grado di dimostrare che il prezzo puo' essere ritenuto insoddisfacente sulla base di un processo di verifica conforme ai criteri esposti ai commi da b) a e); b) l'ente per le ispezioni pre-imbarco basera' il confronto dei prezzi ai fini della verifica del prezzo di esportazione sul prezzo (o sui prezzi) di merci identiche o simili offerte per l'esportazione dallo stesso paese esportatore esattamente o pressappoco nello stesso momento, in condizioni di vendita competitive e confrontabili, conformemente alle normali prassi commerciali e al netto di eventuali sconti standard. Il confronto si basera' sui seguenti elementi: i) saranno considerati esclusivamente prezzi che forniscono una valida base di confronto, tenendo conto dei fattori economici pertinenti relativi al paese di importazione e al paese o ai paesi ai quali si fa riferimento per il confronto dei prezzi; ii) l'ente per le ispezioni pre-imbarco non si dovra' basare sul prezzo di merci offerte per l'esportazione a paesi importatori diversi al fine di imporre arbitrariamente il prezzo piu' basso alla spedizione; iii) l'ente per le ispezioni pre-imbarco dovra' tenere conto degli elementi specifici elencati al comma c); iv) in qualsiasi fase del processo sopra descritto, l'ente per le ispezioni pre-imbarco dovra' concedere all'esportatore la possibilita' di fornire spiegazioni sul prezzo; c) nell'effettuare la verifica del prezzo, gli enti per le ispezioni pre-imbarco terranno in debito conto i termini del contratto di vendita e i fattori di rettifica di norma applicabili in relazione alla transazione; tali fattori includono, a titolo illustrativo ma non limitativo, il livello commerciale e la quantita' della vendita, i periodi e le condizioni di consegna, la clausola di adeguamento dei prezzi, specifiche di qualita', speciali caratteristiche di progettazione, particolari specifiche di spedizione o di imballaggio, dimensioni dell'ordine, vendite a contanti, influenze stagionali, corrispettivi di licenza o altri diritti di proprieta' intellettuale, nonche' servizi resi nell'ambito del contratto, ove non siano fatturati separatamente; e ancora, determinati elementi relativi al prezzo dell'esportatore, quali il rapporto contrattuale tra esportatore e importatore; d) la verifica dei costi di trasporto si riferira' esclusivamente al prezzo convenuto del modo di trasporto nel paese di esportazione, come indicato nel contratto di vendita; e) ai fini della verifica del prezzo non si dovra' tener conto delle seguenti voci: i) prezzo di vendita nel paese d'importazione di merci prodotte in quel paese; ii) prezzo delle merci per l'esportazione da un paese diverso dal paese esportatore; iii) costi di produzione iv) prezzi o valori arbitrari o fittizi. Procedura di appello 21. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano a stabilire procedure per il ricevimento, l'esame e l'emissione di decisioni in merito a rimostranze presentate da esportatori e che le informazioni concernenti tali procedure siano rese disponibili agli esportatori in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 6 e 7. I Membri utilizzatori garantiscono inoltre che le procedure siano formulate ed eseguite in conformita' con le indicazioni che seguono: a) gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvederanno a designare uno o piu' funzionari che saranno a disposizione, durante il normale orario d'ufficio, in ogni citta' o porto nel quale e' ubicato un ufficio amministrativo per le ispezioni pre-imbarco, per ricevere, esaminare e emettere decisioni su appelli o rimostranze presentati dagli esportatori; b) gli esportatori forniranno in forma scritta al funzionario designato i fatti concernenti la specifica transazione in questione, la natura del reclamo e una proposta si soluzione; c) il funzionario designato esaminera' con comprensione le rimostranze degli esportatori ed emettera' una decisione al piu' presto, successivamente al ricevimento della documentazione di cui al comma b). Deroghe 22. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, i Membri utilizzatori prevedono che, ad eccezione di spedizioni parziali, le spedizioni di valore inferiore ad un valore minimo applicabile a spedizioni definite dai Membri utilizzatori non siano soggette ad ispezione, tranne che in circostanze eccezionali. Il valore minimo di cui sopra rientrera' nelle informazioni fornite agli esportatori secondo quanto disposto nel paragrafo 6. ----------------- 1 Resta inteso che questa clausola non obbliga i Membri a consentire ad organismi governativi di altri Membri di effettuare ispezioni pre-imbarco sul loro territorio. 2 Con "norma internazionale" s'intende una norma adottata da un organismo governativo o non governativo al quale possono aderire tutti i Membri, e la cui attivita' nel campo della normalizzazione e' riconosciuta. 3 Resta inteso che, ai fini del presente accordo, "forza maggiore" significa "obbligo o coercizione inevitabile, corso imprevedibile degli eventi che giustifichi il mancato adempimento del contratto". 4 Gli obblighi dei Membri utilizzatori rispetto ai servizi forniti dagli enti per le ispezioni pre-imbarco in relazione alla valutazione in dogana saranno gli obblighi che gli stessi hanno accettato nel GATT 1994 e negli