(All. 1A - Accordo - Art. 2)
                             Articolo 2 
                  Obblighi dei Membri utilizzatori 
Obbligo di non discriminazione 
1. I Membri utilizzatori garantiscono che  le  ispezioni  pre-imbarco
siano effettuate in maniera non discriminatoria e che le procedure  e
i criteri impiegati nello svolgimento delle attivita' siano obiettivi
e applicati allo stesso modo a tutti gli esportatori  interessati.  I
Membri utilizzatori garantiscono inoltre l'esecuzione uniforme  delle
ispezioni da parte di tutti gli ispettori degli enti per le ispezioni
pre-imbarco che ricevono l'appalto o l'incarico dagli stessi. 
Disposizioni governative 
2. I Membri utilizzatori garantiscono che nel corso  delle  attivita'
di  ispezione  pre-imbarco  inerenti  leggi,  regolamenti   e   norme
rispettivi  siano  rispettate  le  disposizioni   del   paragrafo   4
dell'articolo III del GATT 1994 nella misura in cui  le  stesse  sono
pertinenti. 
Sito dell'ispezione 
3. I Membri utilizzatori garantiscono che tutte  le  attivita'  rela-
tive alle ispezioni pre-imbarco,  ivi  compresa  l'emissione  di  una
relazione  fattuale  che  consente  il  rilascio  di   un   nullaosta
all'imbarco ("Clean Report of  Findings"),  ovvero  di  una  nota  di
mancanza emissione, si svolgano nel territorio doganale dal quale  le
merci vengono  esportate  ovvero,  se  l'ispezione  non  puo'  essere
effettuata in tale territorio doganale data la natura  complessa  dei
prodotti in questione o se  concordato  da  entrambe  le  parti,  nel
territorio doganale nel quale le merci vengono prodotte. 
Norme 
4. I Membri utilizzatori devono altresi' garantire che  le  ispezioni
sulla quantita' e la qualita' siano effettuate in  conformita'  delle
norme definite da venditore e compratore nel contratto di acquisto  e
che, in assenza di tali norme, si applichino le norme internazionali 
pertinenti. 2 
Trasparenza 
5. I Membri utilizzatori garantiscono che  le  ispezioni  pre-imbarco
siano effettuate in maniera trasparente. 
6. I Membri utilizzatori garantiscono che, nel momento in cui vengono
contattati dagli esportatori, gli enti per le ispezioni pre-  imbarco
provvedano a fornire  agli  stessi  un  elenco  contenente  tutte  le
informazioni necessarie agli esportatori per conformarsi ai requisiti
d'ispezione. Gli enti per le  ispezioni  pre-imbarco  sono  tenuti  a
fornire le informazioni pertinenti, su richiesta  degli  esportatori.
Tali informazioni includono il riferimento a leggi e regolamenti  dei
Membri  utilizzatori  relativamente  alle  attivita'   di   ispezione
pre-imbarco,  nonche'  le  procedure  e  i  criteri  utilizzati   per
l'ispezione e ai fini della verifica di prezzo e tasso di  cambio,  i
diritti degli esportatori nei confronti degli enti di ispezione e  le
procedure di appello previste al paragrafo  21.  Eventuali  ulteriori
obblighi procedurali o modifiche  nelle  procedure  vigenti  potranno
essere applicati ad una determinata spedizione solo ove l'esportatore
interessato  venga  informato  dei  cambiamenti  al   momento   della
definizione della data dell'ispezione.  Tuttavia,  in  situazioni  di
emergenza, come nei casi contemplati dagli articolo XX e XXI del GATT
1994, tali  ulteriori  obblighi  procedurali  o  eventuali  modifiche
possono essere applicati ad una spedizione prima che l'esportatore ne
venga informato. Quanto precede, tuttavia, non esime gli  esportatori
dai loro obblighi per quanto concerne l'osservanza della normativa in
materia di importazioni del Membro utilizzatore. 
7. I Membri utilizzatori garantiscono che le informazioni di  cui  al
paragrafo 6 che precede siano facilmente accessibili agli esportatori
e che gli uffici per le ispezioni pre-imbarco gestiti dagli enti  per
le ispezioni pre-imbarco fungano  da  punti  di  riferimento  per  le
informazioni. 
8. I Membri utilizzatori pubblicano con sollecitudine tutte le  leggi
e i regolamenti vigenti in materia di ispezioni pre-imbarco, in  modo
da permettere ad altri governi e operatori commerciali  di  prenderne
conoscenza. 
Protezione delle informazioni commerciali confidenziali 
9. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per  le  ispezioni
pre-imbarco  trattino  le  informazioni  ricevute  nel  corso   delle
ispezioni come informazioni commerciali confidenziali,  nella  misura
in cui tali informazioni  non  siano  gia'  pubblicate,  in  generale
disponibili  a  terzi  o  comunque  di  dominio  pubblico.  I  Membri
utilizzatori garantiscono altresi' che gli enti per le ispezioni pre-
imbarco indirizzino la procedura in questo senso. 
10. I Membri utilizzatori forniscono, su richiesta,  informazioni  ai
Membri sulle misure adottate per dare attuazione al paragrafo  9.  Le
disposizioni del presente paragrafo tuttavia non impongono ai  Membri
di  rendere  note  informazioni  confidenziali  la  cui  divulgazione
potrebbe compromettere l'efficacia delle operazioni di ispezione pre-
imbarco  o  pregiudicare  i  legittimi   interessi   commerciali   di
particolari imprese, pubbliche o private. 
11. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le  ispezioni
pre-imbarco  non  divulghino   a   terzi   informazioni   commerciali
confidenziali, fermo restando che tali  enti  possono  comunicare  le
informazioni  agli  organi  governativi  dai  quali  hanno   ricevuto
l'appalto o l'incarico. I Membri utilizzatori  garantiscono  altresi'
che le informazioni commerciali confidenziali ricevute da enti per le
ispezioni pre-inbarco che hanno ricevuto l'appalto o l'incarico siano
adeguatamente salvaguardate. Gli enti per  le  ispezioni  pre-imbarco
comunicano le informazioni commerciali confidenziali ai  governi  che
li hanno incaricati esclusivamente nella  misura  in  cui  le  stesse
siano consuetudinariamente richieste per lettere di credito  o  altre
forme di pagamento o ai fini doganali, di concessione di  licenza  di
importazione o di controllo sui cambi. 
12. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le  ispezioni
pre-imbarco non richiedano agli esportatori di  fornire  informazioni
in merito a quanto segue: 
      a) dati di fabbricazione relativi a processi brevettati, 
         protetti da licenza o non divulgati, ovvero a  processi  con
brevetto in corso di registrazione; 
      b) dati tecnici non pubblicati, diversi dai dati necessari a 
         dimostrate la conformita' con regolamenti o norme tecniche; 
      c) determinazione interna dei prezzi, inclusi i costi di 
         produzione; 
      d) livelli di profitto; 
      e) condizioni di contratti stipulati tra gli esportatori e i 
         loro fornitori, a meno che l'ente non possa procedere 
         altrimenti per effettuare l'ispezione in questione. In 
         questi  casi,  l'ente  si  limitera'  a  chiedere  solo   le
informazioni necessarie a tale scopo. 
13. Le informazioni di cui al paragrafo 12, che  non  possono  essere
richieste dall'ente per le  ispezioni  pre-imbarco,  potranno  invece
essere fornite volontariamente  dall'esportatore  per  illustrare  un
caso specifico. 
Conflitti di interesse 
14. I Membri utilizzatori assicurano che gli enti  per  le  ispezioni
pre-imbarco, tenendo conto anche delle disposizioni  in  merito  alla
protezione delle informazioni commerciali  confidenziali  di  cui  ai
paragrafi da 9 a 13,  si  attengano  a  procedure  volte  ad  evitare
conflitti di interesse: 
      a) tra gli enti per le ispezioni pre-imbarco e eventuali enti 
         collegati agli stessi, ivi compresi enti nei quali questi 
         ultimi detengano interessi finanziari o commerciali ovvero 
         enti che detengano un interesse finanziario negli enti per 
         le ispezioni pre-imbarco in questione, e le  cui  spedizioni
debbano essere ispezionate da questi ultimi; 
      b) tra enti per le ispezioni pre-imbarco e qualsivoglia altro 
         ente, ivi compresi altri enti soggetti a ispezioni pre- 
         imbarco,  esclusi  gli  enti  governativi  che  appaltano  o
affidano l'incarico di effettuare le ispezioni; 
      c) con divisioni di enti per le ispezioni pre-imbarco che 
         svolgano  attivita'  diverse  da  quelle   richieste   dalla
procedura di ispezione. 
Ritardi 
15. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le  ispezioni
pre-imbarco evitino inutili ritardi nell'ispezione delle  spedizioni.
I Membri utilizzatori assicurano inoltre che una volta concordata con
l'esportatore la data dell'ispezione, l'ente per l'ispezione provveda
ad effettuare l'ispezione in tale data, salvo  che  la  stessa  venga
modificata di comune accordo da esportatore ed ente per le  ispezioni
pre-imbarco, o che a quest'ultimo venga impedito di procedere 
dall'esportatore o per cause di forza maggiore. 3 
16.  I  Membri  utilizzatori  assicurano  che,   successivamente   al
ricevimento dei documenti finali e al  completamento  dell'ispezione,
gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano, entro cinque giorni
lavorativi, ad  emettere  una  relazione  fattuale  che  consenta  il
nullaosta all'imbarco, o una nota esplicativa scritta che  specifichi
in dettaglio i motivi della mancata emissione. I Membri  utilizzatori
garantiscono altresi' che, in quest'ultimo  caso,  gli  enti  per  le
ispezioni  pre-imbarco  diano  agli  esportatori  l'opportunita'   di
presentare in forma scritta i  propri  punti  di  vista  nonche',  su
richiesta degli  esportatori,  provvedano  ad  effettuare  una  nuova
ispezione alla data piu' vicina gradita ad entrambe le parti. 
17.  I  Membri  utilizzatori  garantiscono  che,  ogniqualvolta   sia
richiesto dagli esportatori, gli enti per  le  ispezioni  pre-imbarco
provvedano prima della data dell'ispezione fisica, ad effettuare  una
verifica preliminare del prezzo e, se del caso, del tasso di  cambio,
sulla base del contratto stipulato  tra  esportatore  e  importatore,
della  fattura  pro  forma  e,  se  del  caso,  della   domanda   per
l'autorizzazione all'importazione. I Membri utilizzatori garantiscono
che l'accettazione di prezzi o tassi di cambio da parte  di  un  ente
per le ispezioni pre-imbarco sulla base di tale verifica  preliminare
non sia revocata, purche' le merci siano conformi alla documentazione
di importazione e/o alla licenza di importazione.  Essi  garantiscono
inoltre che, successivamente alla verifica preliminare, gli enti  per
le ispezioni pre-imbarco informino prontamente  gli  esportatori  per
iscritto in merito all'accettazione  del  prezzo  e/o  del  tasso  di
cambio o comunichino in dettaglio i motivi della mancata accettazione
degli stessi. 
18. I Membri utilizzatori assicurano che, al fine di evitare  ritardi
dei pagamenti, gli enti per le ispezioni  pre-imbarco  provvedano  ad
inviare agli esportatori o a rappresentanti designati dagli stessi il
predetto nullaosta all'imbarco il piu' sollecitamente possibile. 
19. I Membri utilizzatori garantiscono che, nel caso di un errore  di
trascrizione nella relazione fattuale gli enti per le ispezioni  pre-
imbarco provvedano a correggerlo e  a  far  pervenire  l'informazione
corretta alle parti interessate il piu' rapidamente possibile. 
Verifica del prezzo 
20. I Membri utilizzatori garantiscono che, al fine di impedire  casi
di fatturazioni al di sotto o al di  sopra  del  prezzo  effettivo  e
frodi, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano ad effettuare
verifiche dei prezzi in base alle seguenti indicazioni: 
      a) gli enti per le ispezioni pre-imbarco potranno respingere un 
         prezzo concordato in un contratto stipulato tra un 
         esportatore e un importatore soltanto qualora siano in grado 
         di dimostrare che il prezzo puo' essere ritenuto 
         insoddisfacente  sulla  base  di  un  processo  di  verifica
conforme ai criteri esposti ai commi da b) a e); 
      b) l'ente per le ispezioni pre-imbarco basera' il confronto dei 
         prezzi ai fini della verifica del prezzo di esportazione sul 
         prezzo (o sui prezzi) di merci identiche o simili offerte 
         per l'esportazione dallo stesso paese esportatore 
         esattamente o pressappoco nello stesso momento, in 
         condizioni di vendita competitive e confrontabili, 
         conformemente alle normali prassi commerciali e al netto di 
         eventuali sconti  standard.  Il  confronto  si  basera'  sui
seguenti elementi: 
         i) saranno considerati esclusivamente prezzi che 
               forniscono una valida base di confronto, tenendo conto 
                dei fattori economici pertinenti relativi al paese di 
                    importazione e al paese o ai paesi ai quali si fa 
              riferimento per il confronto dei prezzi; 
         ii) l'ente per le ispezioni pre-imbarco non si dovra' 
              basare sul prezzo di merci offerte per l'esportazione a 
                         paesi importatori diversi al fine di imporre 
              arbitrariamente il prezzo piu' basso alla spedizione; 
         iii) l'ente per le ispezioni pre-imbarco dovra' tenere conto 
              degli elementi specifici elencati al comma c); 
         iv) in qualsiasi fase del processo sopra descritto, l'ente 
                        per le ispezioni pre-imbarco dovra' concedere 
               all'esportatore la possibilita' di fornire spiegazioni 
              sul prezzo; 
      c) nell'effettuare la verifica del prezzo, gli enti per le 
         ispezioni pre-imbarco terranno in debito conto i termini del 
         contratto di vendita e i fattori di rettifica di norma 
         applicabili in relazione alla transazione; tali fattori 
         includono, a titolo illustrativo ma non limitativo, il 
         livello commerciale e la quantita' della vendita, i periodi 
         e le condizioni di consegna, la clausola di adeguamento dei 
         prezzi, specifiche di qualita', speciali caratteristiche di 
         progettazione, particolari specifiche di spedizione o di 
         imballaggio, dimensioni dell'ordine, vendite a contanti, 
         influenze stagionali, corrispettivi di licenza o altri 
         diritti di proprieta' intellettuale, nonche' servizi resi 
         nell'ambito del contratto, ove non siano fatturati 
         separatamente; e ancora, determinati elementi relativi al 
         prezzo dell'esportatore, quali il rapporto contrattuale  tra
esportatore e importatore; 
      d) la verifica dei costi di trasporto si riferira' 
         esclusivamente al prezzo convenuto del modo di trasporto nel 
         paese  di  esportazione,  come  indicato  nel  contratto  di
vendita; 
      e) ai fini della verifica del prezzo non si dovra' tener conto 
         delle seguenti voci: 
        i) prezzo di vendita nel paese d'importazione di merci 
              prodotte in quel paese; 
         ii) prezzo delle merci per l'esportazione da un paese 
              diverso dal paese esportatore; 
         iii) costi di produzione 
         iv) prezzi o valori arbitrari o fittizi. 
Procedura di appello 
21. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le  ispezioni
pre-imbarco provvedano a  stabilire  procedure  per  il  ricevimento,
l'esame e l'emissione di decisioni in merito a rimostranze presentate
da esportatori e che le informazioni concernenti tali procedure siano
rese disponibili agli esportatori in conformita' con le  disposizioni
dei paragrafi 6 e 7. I Membri utilizzatori garantiscono  inoltre  che
le procedure siano  formulate  ed  eseguite  in  conformita'  con  le
indicazioni che seguono: 
      a) gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvederanno a 
         designare uno o piu' funzionari che saranno a disposizione, 
         durante il normale orario d'ufficio, in ogni citta' o porto 
         nel quale e' ubicato un ufficio amministrativo per le 
         ispezioni pre-imbarco, per ricevere, esaminare e emettere 
         decisioni  su  appelli  o   rimostranze   presentati   dagli
esportatori; 
      b) gli esportatori forniranno in forma scritta al funzionario 
         designato i fatti concernenti la specifica transazione in 
         questione,  la  natura  del  reclamo  e  una   proposta   si
soluzione; 
      c) il funzionario designato esaminera' con comprensione le 
         rimostranze degli esportatori ed emettera' una decisione al 
         piu'   presto,   successivamente   al   ricevimento    della
documentazione di cui al comma b). 
Deroghe 
22.  In  deroga  alle  disposizioni   dell'articolo   2,   i   Membri
utilizzatori prevedono che, ad eccezione di spedizioni  parziali,  le
spedizioni di valore inferiore ad  un  valore  minimo  applicabile  a
spedizioni definite dai Membri utilizzatori  non  siano  soggette  ad
ispezione, tranne che in circostanze eccezionali. Il valore minimo di
cui sopra rientrera'  nelle  informazioni  fornite  agli  esportatori
secondo quanto disposto nel paragrafo 6. 
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1 Resta inteso che questa clausola non obbliga i Membri a  consentire
ad organismi governativi di  altri  Membri  di  effettuare  ispezioni
pre-imbarco sul loro territorio. 
2 Con "norma internazionale"  s'intende  una  norma  adottata  da  un
organismo governativo o non  governativo  al  quale  possono  aderire
tutti i Membri, e la cui attivita' nel campo della normalizzazione e'
riconosciuta. 
3 Resta inteso che, ai fini del presente  accordo,  "forza  maggiore"
significa "obbligo o  coercizione  inevitabile,  corso  imprevedibile
degli eventi che giustifichi il mancato adempimento del contratto". 
4 Gli obblighi dei Membri utilizzatori rispetto  ai  servizi  forniti
dagli enti per le ispezioni pre-imbarco in relazione alla valutazione
in dogana saranno gli obblighi che gli  stessi  hanno  accettato  nel
GATT 1994 e negli