Articolo 3 Obblighi dei Membri esportatori Obbligo di non discriminazione 1. I Membri esportatori garantiscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ispezione pre-imbarco siano applicate in maniera non discriminatoria. Trasparenza 2. I Membri esportatori pubblicano sollecitamente tutte le leggi e i regolamenti vigenti in relazione alle attivita' di ispezione pre- imbarco, in maniera tale da consentire ad altri governi e operatori commerciali di prenderne conoscenza. Assistenza tecnica 3. I Membri esportatori propongono di fornire ai Membri utilizzatori, su richiesta, la necessaria assistenza tecnica ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, a condizioni reciprocamente concordate. 5