(All. 1A - Accordo - Art. 3)
                             Articolo 3 
                   Obblighi dei Membri esportatori 
Obbligo di non discriminazione 
1. I Membri esportatori garantiscono che le  rispettive  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di ispezione pre-imbarco siano
applicate in maniera non discriminatoria. 
Trasparenza 
2. I Membri esportatori pubblicano sollecitamente tutte le leggi e  i
regolamenti vigenti in relazione alle  attivita'  di  ispezione  pre-
imbarco, in maniera tale da consentire ad altri governi  e  operatori
commerciali di prenderne conoscenza. 
Assistenza tecnica 
3. I Membri esportatori propongono di fornire ai Membri utilizzatori,
su  richiesta,  la  necessaria  assistenza  tecnica  ai  fini   della
realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, a 
condizioni reciprocamente concordate. 5