Articolo 4 Procedure per l'esame indipendente I Membri incoraggiano gli enti per le ispezioni pre-imbarco e gli esportatori a risolvere tra di loro eventuali controversie. Tuttavia, dopo due giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo in conformita' con le disposizioni del paragrafo 21 dell'articolo 2, entrambe le parti hanno facolta' di deferire la controversia all'esame di una parte indipendente. I Membri prendono tutte le misure ragionevoli a loro disposizione per garantire che le seguenti procedure siano stabilite e mantenute in essere a tal fine: a) le procedure in questione saranno amministrare da un ente indipendente costituito congiuntamente da un'organizzazione che rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco ed un'organizzazione che rappresenta gli esportatori ai fini del presente accordo; b) l'ente indipendente di cui al comma a) dovra' redigere un elenco di esperti, secondo le seguenti modalita': i) un gruppo di membri nominati da un'organizzazione che rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco ii) un gruppo di membri nominati da un'organizzazione che rappresenta gli esportatori; iii) un gruppo di esperti indipendenti in materia commerciale, nominati dall'ente indipendente di cui al comma a). La distribuzione geografica degli esperti indicati nell'elenco sara' tale da consentire la rapida definizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro di queste procedure. L'elenco sara' approntato entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC e sara' aggiornato di anno in anno. L'elenco sara' disponibile al pubblico, verra' notificato al Segretariato e distribuito a tutti i Membri; c) un esportatore o un ente per le ispezioni pre-imbarco che desideri sollevare una vertenza dovra' contattare l'ente indipendente di cui al comma a) e richiedere l'istituzione di un gruppo speciale (panel). L'ente indipendente sara' responsabile della formazione del gruppo speciale, che dovra' consistere di tre membri, scelti in modo da evitare inutili costi e ritardi. Il primo membro dovra' essere selezionato dal gruppo i) dell'elenco che precede dall'ente per le ispezioni pre-imbarco interessato, fermo restando che non deve esistere alcun rapporto tra tale membro e l'ente per le ispezioni pre-imbarco. Il secondo membro dovra' essere selezionato dal gruppo ii) dell'elenco che precede dall'esportatore interessato, fermo restando che non devono esistere collegamenti tra tale membro e l'esportatore. Il terzo membro dovra' essere scelto dalla sezione iii) della lista che precede dall'ente indipendente di cui al comma a). Un esperto indipendente in materia commerciale scelto nell'ambito del gruppo iii) dell'elenco che precede non puo' essere contestato; d) l'esperto indipendente in materia commerciale scelto nell'ambito del gruppo iii) dell'elenco di cui sopra svolgera' le funzioni di presidente del gruppo speciale e prendera' tutte le necessarie decisioni per garantire la rapida composizione della controversia da parte del panel stesso: ad esempio, se i fatti in questione impongono un incontro dei membri del panel e, in tal caso, la sede di tale incontro, tenendo conto del sito dell'ispezione in questione; e) ove concordato dalle parti in controversia, un esperto indipendente in materia commerciale potrebbe essere scelto dal gruppo iii) dell'elenco che precede dall'ente indipendente di cui al comma a) per un esame della questione. L'esperto prendera' le decisioni necessarie per garantire la rapida composizione della controversia, ad esempio tenendo conto del sito dell'ispezione in questione; f) l'oggetto dell'esame consistera' nello stabilire se, nel corso dell'ispezione oggetto della controversia, le parti interessate abbiano agito nel rispetto delle disposizioni del presente accordo. La procedura dovra' essere rapida e fornire ad entrambe le parti la possibilita' di presentare le rispettive opinioni di persona o per iscritto; g) le decisioni del gruppo speciale di tre membri saranno prese con voto di maggioranza. La decisione in merito alla controversia sara' emessa entro otto giorni lavorativi dalla richiesta di esame indipendente e comunicata alle parti in controversia. Il termine potrebbe essere allungato, ove concordato dalle parti interessate. Il gruppo speciale o l'esperto indipendente in materia commerciale effettueranno la ripartizione dei costi in base al merito del caso. h) la decisione del gruppo speciale sara' vincolante per l'ente per le ispezioni pre-imbarco e per l'esportatore parti della controversia. ------------------- 5 Resta inteso che tale assistenza tecnica puo' essere fornita su base bilaterale, plurilaterale o multilaterale.