(All. 1A - Accordo - Art. 4)
                             Articolo 4 
                 Procedure per l'esame indipendente 
      I Membri incoraggiano gli enti per le ispezioni  pre-imbarco  e
gli esportatori a  risolvere  tra  di  loro  eventuali  controversie.
Tuttavia, dopo due giorni lavorativi dalla presentazione del  reclamo
in conformita' con le disposizioni del paragrafo 21 dell'articolo  2,
entrambe  le  parti  hanno  facolta'  di  deferire  la   controversia
all'esame di una parte  indipendente.  I  Membri  prendono  tutte  le
misure ragionevoli a loro disposizione per garantire che le  seguenti
procedure siano stabilite e mantenute in essere a tal fine: 
      a) le procedure in questione saranno amministrare da un ente 
         indipendente costituito congiuntamente da un'organizzazione 
         che rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco ed 
         un'organizzazione che rappresenta gli  esportatori  ai  fini
del presente accordo; 
      b) l'ente indipendente di cui al comma a) dovra' redigere un 
         elenco di esperti, secondo le seguenti modalita': 
         i) un gruppo di membri nominati da un'organizzazione che 
              rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco 
         ii) un gruppo di membri nominati da un'organizzazione che 
              rappresenta gli esportatori; 
         iii) un gruppo di esperti indipendenti in materia 
               commerciale, nominati dall'ente indipendente di cui al 
              comma a). 
         La distribuzione geografica degli esperti indicati 
         nell'elenco sara' tale da consentire la rapida definizione 
         delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro di 
         queste procedure. L'elenco sara' approntato entro due mesi 
         dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC e sara' aggiornato 
         di anno in anno. L'elenco sara' disponibile al pubblico, 
         verra' notificato al Segretariato e distribuito  a  tutti  i
Membri; 
      c) un esportatore o un ente per le ispezioni pre-imbarco che 
         desideri sollevare una vertenza dovra' contattare l'ente 
         indipendente di cui al comma a) e richiedere l'istituzione 
         di un gruppo speciale (panel). L'ente indipendente sara' 
         responsabile della formazione del gruppo speciale, che 
         dovra' consistere di tre membri, scelti in modo da evitare 
         inutili costi e ritardi. Il primo membro dovra' essere 
         selezionato dal gruppo i) dell'elenco che precede dall'ente 
         per le ispezioni pre-imbarco interessato, fermo restando che 
         non deve esistere alcun rapporto tra tale membro e l'ente 
         per le ispezioni pre-imbarco. Il secondo membro dovra' 
         essere selezionato dal gruppo ii) dell'elenco che precede 
         dall'esportatore interessato, fermo restando che non devono 
         esistere collegamenti tra tale membro e l'esportatore. Il 
         terzo membro dovra' essere scelto dalla sezione iii) della 
         lista che precede dall'ente indipendente di cui al comma a). 
         Un esperto indipendente in materia commerciale scelto 
         nell'ambito del gruppo iii) dell'elenco che precede non puo'
essere contestato; 
      d) l'esperto indipendente in materia commerciale scelto 
         nell'ambito del gruppo iii) dell'elenco di cui sopra 
         svolgera' le funzioni di presidente del gruppo speciale e 
         prendera' tutte le necessarie decisioni per garantire la 
         rapida composizione della controversia da parte del panel 
         stesso: ad esempio, se i fatti in questione impongono un 
         incontro dei membri del panel e, in tal caso, la sede di 
         tale incontro, tenendo  conto  del  sito  dell'ispezione  in
questione; 
      e) ove concordato dalle parti in controversia, un esperto 
         indipendente in materia commerciale potrebbe essere scelto 
         dal gruppo iii) dell'elenco che precede dall'ente 
         indipendente di cui al comma a) per un esame della 
         questione. L'esperto prendera' le decisioni necessarie per 
         garantire la  rapida  composizione  della  controversia,  ad
esempio tenendo conto del sito dell'ispezione in questione; 
      f) l'oggetto dell'esame consistera' nello stabilire se, nel 
         corso dell'ispezione oggetto della controversia, le parti 
         interessate abbiano agito nel rispetto delle disposizioni 
         del presente accordo. La procedura dovra' essere rapida e 
         fornire ad entrambe le parti la possibilita'  di  presentare
le rispettive opinioni di persona o per iscritto; 
      g) le decisioni del gruppo speciale di tre membri saranno prese 
         con voto di maggioranza. La decisione in merito alla 
         controversia sara' emessa entro otto giorni lavorativi dalla 
         richiesta di esame indipendente e comunicata alle parti in 
         controversia. Il termine potrebbe essere allungato, ove 
         concordato dalle parti interessate. Il gruppo speciale o 
         l'esperto indipendente in materia commerciale  effettueranno
la ripartizione dei costi in base al merito del caso. 
      h) la decisione del gruppo speciale sara' vincolante per l'ente 
         per le ispezioni pre-imbarco e per l'esportatore parti della
controversia. 
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5 Resta inteso che tale assistenza tecnica  puo'  essere  fornita  su
base bilaterale, plurilaterale o multilaterale.