Articolo 5 Notifica I Membri presentano al Segretariato copie delle leggi e dei regolamenti concernenti l'applicazione del presente Accordo, nonche' copie di altre leggi e regolamenti relativi alle ispezioni pre- imbarco, al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC nei confronti del Membro interessato. Nessuna modifica a leggi e regolamenti relativi alle ispezioni pre-imbarco entrera' in vigore prima di essere stata oggetto di pubblicazione ufficiale. Immediatamente dopo la pubblicazione, le modifiche saranno notificate al Segretariato, che prevedera' ad informare i Membri in merito alla disponibilita' di tale informazione.