(All. 1A - Accordo - Art. 5)
                             Articolo 5 
                              Notifica 
      I Membri presentano al Segretariato copie  delle  leggi  e  dei
regolamenti concernenti l'applicazione del presente Accordo,  nonche'
copie di altre leggi  e  regolamenti  relativi  alle  ispezioni  pre-
imbarco, al momento  dell'entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  nei
confronti  del  Membro  interessato.  Nessuna  modifica  a  leggi   e
regolamenti relativi alle ispezioni pre-imbarco  entrera'  in  vigore
prima  di  essere   stata   oggetto   di   pubblicazione   ufficiale.
Immediatamente dopo la pubblicazione, le modifiche saranno notificate
al Segretariato, che prevedera' ad informare i Membri in merito  alla
disponibilita' di tale informazione.