Articolo 7 Consultazioni I Membri si consultano reciprocamente, su richiesta, in merito a questioni concernenti il funzionamento dell'Accordo. In tali casi, si applicano al presente Accordo le disposizioni dell'articolo XXII del GATT 1994, cosi' come formulate ed applicare nel quadro dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.