(All. 1A - Accordo - Art. 7)
                             Articolo 7 
                            Consultazioni 
      I Membri si consultano reciprocamente, su richiesta, in  merito
a questioni concernenti il funzionamento dell'Accordo. In tali  casi,
si applicano al presente Accordo le disposizioni  dell'articolo  XXII
del  GATT  1994,  cosi'  come  formulate  ed  applicare  nel   quadro
dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.