(All. 1A - Accordo - Art. 8)
                             Articolo 8 
                   Risoluzione delle controversie 
      Eventuali controversie che insorgano tra i Membri relativamente
al funzionamento del presente Accordo sono soggette alle disposizioni
dell'articolo XXIII del GATT 1994, cosi' come formulate ed  applicate
nel quadro dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.