ACCORDO RELATIVO ALLE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE I Membri, Notando che il 20 settembre 1986 i Ministri hanno convenuto che "l'Uruguay Round di negoziati commerciali multilaterali mira a promuovere l'ulteriore liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale", a "rafforzare il ruolo del GATT" e ad "aumentare la capacita' del sistema GATT di adeguarsi all'ambiente economico internazionale in evoluzione"; Desiderosi di promuovere gli obiettivi del GATT 1994; Riconoscendo che la definizione e l'applicazione di regole chiare e prevedibili in materia di origine facilitano il flusso degli scambi internazionali; Desiderosi di assicurare che le regole stesse non rappresentino un inutile ostacolo agli scambi; Desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine non annullino ne' pregiudichino i diritti dei Membri ai sensi del GATT 1994; Riconoscendo che e' auspicabile promuovere la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole in materia di origine; Desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine siano formulate e applicate in modo imparziale, trasparente, prevedibile, coerente e neutrale; Riconoscendo la disponibilita' di un meccanismo di consultazione e di procedure per una rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente Accordo; Desiderosi di armonizzare e rendere piu' chiare le regole in materia di origine. Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Regole in materia di origine 1. Ai fini delle parti dalla I alla IV del presente Accordo, con l'espressione "regole in materia di origine" si intendono le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di ambito generale applicate dai Membri per determinare il paese di origine delle merci, purche' tali regole in materia di origine non siano connesse a disposizioni contrattuali o regimi commerciali autonomi che comportano la concessione di tariffe preferenziali al di la' dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT 1994. 2. Le regole in materia di origine di cui al paragrafo 1 comprendono tutte le norme relative a tale materia utilizzate in strumenti non preferenziali di politica commerciale, ad esempio nell'applicazione di quanto segue: trattamento della nazione piu' favorita, ai sensi degli articoli I, II, III, XI e XIII del GATT 1994; dazi antidumping e dazi compensativi ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994; misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994; obblighi in materia di marchi d'origine, ai sensi dell'articolo IX del GATT 1994; restrizioni quantitative discriminatorie o contingenti tariffari. Esse comprendono inoltre le regole in materia di origine utilizzate per gli appalti pubblici e le statistiche commerciali. 1 ------------------ 1 Resta inteso che questa clausola non pregiudica le determinazioni effettuate ai fini della definizione di "industria nazionale" o "prodotti analoghi dell'industria nazionale" o termini simili, ogniqualvolta si applichino.