(All. 1A - Accordo - Art. 1)
         ACCORDO RELATIVO ALLE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE 
I Membri, 
      Notando che il 20 settembre 1986 i Ministri hanno convenuto che
"l'Uruguay  Round  di  negoziati  commerciali  multilaterali  mira  a
promuovere l'ulteriore liberalizzazione ed espansione  del  commercio
mondiale", a "rafforzare il  ruolo  del  GATT"  e  ad  "aumentare  la
capacita'  del  sistema  GATT  di  adeguarsi  all'ambiente  economico
internazionale in evoluzione"; 
      Desiderosi di promuovere gli obiettivi del GATT 1994; 
      Riconoscendo che la  definizione  e  l'applicazione  di  regole
chiare e prevedibili in materia di origine facilitano il flusso degli
scambi internazionali; 
      Desiderosi di assicurare che le regole stesse non rappresentino
un inutile ostacolo agli scambi; 
      Desiderosi di assicurare che le regole in  materia  di  origine
non annullino ne' pregiudichino i diritti dei  Membri  ai  sensi  del
GATT 1994; 
      Riconoscendo che e' auspicabile promuovere  la  trasparenza  di
leggi, regolamenti e prassi  concernenti  le  regole  in  materia  di
origine; 
      Desiderosi di assicurare che le regole in  materia  di  origine
siano  formulate  e  applicate  in  modo   imparziale,   trasparente,
prevedibile, coerente e neutrale; 
      Riconoscendo   la   disponibilita'   di   un   meccanismo    di
consultazione e  di  procedure  per  una  rapida,  efficace  ed  equa
risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro  del
presente Accordo; 
      Desiderosi di armonizzare e rendere piu' chiare  le  regole  in
materia di origine. 
      Hanno concordato quanto segue: 
                             Articolo 1 
                    Regole in materia di origine 
1. Ai fini delle parti dalla I alla  IV  del  presente  Accordo,  con
l'espressione "regole in materia di origine" si intendono le leggi, i
regolamenti e le norme amministrative di  ambito  generale  applicate
dai Membri per determinare il paese di origine delle  merci,  purche'
tali regole in materia di origine non siano connesse  a  disposizioni
contrattuali  o  regimi  commerciali  autonomi  che   comportano   la
concessione di tariffe  preferenziali  al  di  la'  dell'applicazione
dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT 1994. 
2. Le regole in materia di origine di cui al paragrafo 1  comprendono
tutte le norme relative a tale materia utilizzate  in  strumenti  non
preferenziali di politica commerciale, ad  esempio  nell'applicazione
di quanto segue: trattamento della nazione piu'  favorita,  ai  sensi
degli articoli I, II, III, XI e XIII del GATT 1994; dazi  antidumping
e dazi compensativi ai sensi dell'articolo VI del GATT  1994;  misure
di salvaguardia, ai sensi dell'articolo XIX del GATT  1994;  obblighi
in materia di marchi d'origine, ai sensi dell'articolo  IX  del  GATT
1994;  restrizioni   quantitative   discriminatorie   o   contingenti
tariffari. Esse comprendono inoltre le regole in materia  di  origine
utilizzate per gli appalti pubblici e le 
statistiche commerciali. 1 
    
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1 Resta inteso che questa clausola non pregiudica  le  determinazioni
effettuate ai fini  della  definizione  di  "industria  nazionale"  o
"prodotti  analoghi  dell'industria  nazionale"  o  termini   simili,
ogniqualvolta si applichino.