ALLEGATO I COMITATO TECNICO PER LE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE Attribuzioni 1. Le attribuzioni correnti del Comitato tecnico sono le seguenti: a) a richiesta di un membro del Comitato tecnico, esaminare i problemi tecnici specifici che si presenteranno nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei Ministri ed esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati; b) fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell'origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un Membro o dal Comitato; c) preparare e distribuire relazioni periodiche sugli aspetti tecnici dell'applicazione e dello stato del presente Accordo; d) riesaminare ogni anno gli aspetti tecnici dell'attuazione e del funzionamento delle Parti II e III. 2. Il Comitato tecnico esercitera' altre eventuali attribuzioni che potrebbe conferirgli il Comitato. 3. Il Comitato tecnico cerchera' di concludere entro un termine ragionevolmente breve i suoi lavori su questioni specifiche, in particolare su quelle che gli saranno state sottoposte dai Membri o dal Comitato. Rappresentanza 4. Ciascun Membro avra' il diritto di essere rappresentato nel Comitato tecnico e potra' designare un delegato e uno o piu' supplenti per rappresentarlo nel Comitato tecnico. Ogni Membri cosi' rappresentato nel Comitato tecnico e' qui di seguito denominato "Membro" del Comitato tecnico. Alle riunioni, i rappresentanti dei Membri del Comitato tecnico potranno avvalersi dell'opera di consulenti. Anche il Segretariato dell'OMC potra' assistere a tali riunioni in qualita' di osservatore. 5. I Membri del CCD che non sono Membri dell'OMC, potranno farsi rappresentare alle riunioni del Comitato tecnico da un delegato e uno o piu' supplenti. Tali rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del Comitato tecnico. 6 Nel contempo saranno pressi in considerazione accordi concernenti la risoluzione di controversia relativa alla (TESTO ILLEGGIBILE) 6. Con riserva dell'accettazione del presidente del Comitato tecnico, il Segretario generale del CCD (qui di seguito denominato "Segretario generale") potra' inviare rappresentanti di governi che non sono ne' Membri dell'OMC, ne' membri del CCD, nonche' rappresentanti di organizzazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualita' di osservatori alle riunioni del Comitato tecnico. 7. Le designazioni dei delegati, dei supplenti e dei consulenti chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato tecnico saranno trasmesse al Segretario generale. Riunioni 8. Il Comitato tecnico si riunira' quando sara' necessario, e comunque almeno una volta all'anno. Procedure 9. Il Comitato tecnico eleggera' il suo presidente e definira' le procedure alle quali attenersi.