(All. 1A - Accordo - Allegato I)
                             ALLEGATO I 
        COMITATO TECNICO PER LE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE 
Attribuzioni 
 1. Le attribuzioni correnti del Comitato tecnico sono le seguenti: 
      a) a richiesta di un membro del Comitato tecnico, esaminare i 
         problemi tecnici specifici che si presenteranno nella 
         gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei 
         Ministri  ed  esprimere  pareri  consultivi  in   merito   a
soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati; 
      b) fornire, su qualsiasi questione riguardante la 
         determinazione dell'origine delle merci, le informazioni e i
pareri richiesti da un Membro o dal Comitato; 
      c) preparare e distribuire relazioni periodiche sugli aspetti 
         tecnici  dell'applicazione  e  dello  stato   del   presente
Accordo; 
      d) riesaminare ogni anno gli aspetti tecnici dell'attuazione e 
         del funzionamento delle Parti II e III. 
2. Il Comitato tecnico esercitera' altre eventuali  attribuzioni  che
potrebbe conferirgli il Comitato. 
3. Il Comitato tecnico  cerchera'  di  concludere  entro  un  termine
ragionevolmente breve i  suoi  lavori  su  questioni  specifiche,  in
particolare su quelle che gli saranno state sottoposte dai  Membri  o
dal Comitato. 
Rappresentanza 
4. Ciascun Membro  avra'  il  diritto  di  essere  rappresentato  nel
Comitato tecnico  e  potra'  designare  un  delegato  e  uno  o  piu'
supplenti per rappresentarlo nel Comitato tecnico. Ogni Membri  cosi'
rappresentato nel Comitato  tecnico  e'  qui  di  seguito  denominato
"Membro" del Comitato tecnico. Alle riunioni,  i  rappresentanti  dei
Membri  del  Comitato  tecnico  potranno  avvalersi   dell'opera   di
consulenti. Anche il Segretariato dell'OMC potra'  assistere  a  tali
riunioni in qualita' di osservatore. 
5. I Membri del CCD che non  sono  Membri  dell'OMC,  potranno  farsi
rappresentare alle riunioni del Comitato tecnico da un delegato e uno
o piu' supplenti. Tali rappresentanti assisteranno  come  osservatori
alle riunioni del Comitato tecnico. 
 
6 Nel contempo saranno pressi in considerazione  accordi  concernenti
la risoluzione di controversia relativa alla (TESTO ILLEGGIBILE) 
6. Con riserva dell'accettazione del presidente del Comitato tecnico,
il Segretario generale del CCD (qui di seguito denominato "Segretario
generale") potra' inviare rappresentanti di governi che non sono  ne'
Membri dell'OMC,  ne'  membri  del  CCD,  nonche'  rappresentanti  di
organizzazioni  governative  e   professionali   internazionali,   ad
assistere in qualita'  di  osservatori  alle  riunioni  del  Comitato
tecnico. 
7. Le designazioni dei  delegati,  dei  supplenti  e  dei  consulenti
chiamati a partecipare alle riunioni  del  Comitato  tecnico  saranno
trasmesse al Segretario generale. 
Riunioni 
8. Il  Comitato  tecnico  si  riunira'  quando  sara'  necessario,  e
comunque almeno una volta all'anno. 
Procedure 
9. Il Comitato tecnico eleggera' il suo  presidente  e  definira'  le
procedure alle quali attenersi.