ALLEGATO II DICHIARAZIONE CONGIUNTA CONCERNENTE LE REGOLE PREFERENZIALI IN MATERIA DI ORIGINE 1. Riconoscendo che alcuni Membri applicano regole preferenziali in materia di origine, distinte da quelle non preferenziali, i Membri concordano quanto segue. 2. Ai fini della presente dichiarazione congiunta, con l'espressione regole preferenziali in materia di origine s'intendono le leggi, i regolamenti e le prescrizioni amministrative di ambito generale applicate da un Membro per determinare se una merce possegga i requisiti per godere di un trattamento preferenziale ai sensi di disposizioni contrattuali o regimi commerciali autonomi che comportano la concessione di preferenze tariffarie al di la' dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT 1994. 3. I Membri convengono di garantire che: a) all'atto dell'emissione di norme amministrative di applicazione generale siano chiaramente definiti i requisiti da soddisfare. In particolare: i) nei casi in cui si applica il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria, la norma preferenziale in materia di origine, nonche' eventuali eccezioni alla stessa, deve chiaramente specificare le voci o sottovoci della nomenclatura tariffaria alle quali fa riferimento; ii) nei casi in cui si applica il criterio della percentuale ad valorem, nelle regole preferenziali in materia di origine e' necessario indicare anche il metodo di calcolo della percentuale; iii) nei casi in cui e' previsto il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, e' necessario indicare con precisione il processo che conferisce l'origine preferenziale alle merci in questione; b) le loro regole preferenziali in materia di origine si basino su criteri positivi. Le regole preferenziali che stabiliscono che cosa non conferisce l'origine preferenziale (criterio negativo) sono ammesse a scopo di chiarimento di un criterio positivo o in singoli casi dove non sia necessaria la determinazione positiva dell'origine preferenziale; c) le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziali e amministrative di ambito generale concernenti le regole preferenziali in materia di origine siano pubblicate come se fossero soggette al paragrafo 1 dell'articolo X del GATT 1994 e in conformita' di quanto disposto dallo stesso; d) su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell'origine preferenziale accordati a una merce siano emessi quanto prima possibile e comunque non oltre 150 giorni 7 dalla richiesta in tal senso purche' siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purche' i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole preferenziali in materia di origine, in base ai quali sono stati effettuati non subiscano variazioni di rilievo. Purche' le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s'intendono piu' validi qualora venga presa una decisione contraria all'accertamento in occasione di una revisione come indicato al comma f). Gli accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma g); e) in caso di modifiche alle regole preferenziali in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non siano applicate con effetto retroattivo, come definito nelle rispettive leggi o regolamenti, che restano impregiudicati; f) qualsiasi azione di tipo amministrativo da essi intrapresa in relazione alla determinazione di un'origine preferenziale sia prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell'ambito do procedimenti, giudiziari, arbitrali o amministrativi, indipendenti dall'autorita' che ha effettuato la determinazione, revisione che potra' dare luogo alla modifica o all'annullamento della determinazione; g) tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione delle regole preferenziali in materia di origine siano trattate come strettamente riservate dalle autorita' interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario. 4. I Membri convengono di fornire con sollecitudine al Segretariato le rispettive regole preferenziali in materia di origine, nonche' un elenco degli accordi preferenziali ai quali fanno riferimento e delle decisioni giudiziali ed amministrative di ambito generale relative alle regole preferenziali in materia di origine in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto li concerne. Inoltre, i Membri convengono di comunicare al Segretariato non appena possibile eventuali modifiche apportate alle rispettive regole preferenziali in materia di origine, nonche' l'eventuale introduzione di nuove regole preferenziali. Gli elenchi delle informazioni ricevute e disponibili presso il Segretariato saranno distribuiti a tutti i Membri dal Segretariato stesso. ---------------- 7 Per quanto attiene alle richieste presentate nel corso del primo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i Membri