(All. 1A - Accordo -Allegato II)
                             ALLEGATO II 
     DICHIARAZIONE CONGIUNTA CONCERNENTE LE REGOLE PREFERENZIALI 
                        IN MATERIA DI ORIGINE 
1. Riconoscendo che alcuni Membri applicano regole  preferenziali  in
materia di origine, distinte da quelle non  preferenziali,  i  Membri
concordano quanto segue. 
2. Ai fini della presente dichiarazione congiunta, con  l'espressione
regole preferenziali in materia di origine s'intendono  le  leggi,  i
regolamenti e  le  prescrizioni  amministrative  di  ambito  generale
applicate da un Membro  per  determinare  se  una  merce  possegga  i
requisiti per godere di un  trattamento  preferenziale  ai  sensi  di
disposizioni  contrattuali  o   regimi   commerciali   autonomi   che
comportano  la  concessione  di  preferenze  tariffarie  al  di   la'
dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT 1994. 
3. I Membri convengono di garantire che: 
      a) all'atto dell'emissione di norme amministrative di 
         applicazione generale siano chiaramente definiti i requisiti
da soddisfare. In particolare: 
         i) nei casi in cui si applica il criterio del cambiamento 
                di classificazione tariffaria, la norma preferenziale 
              in materia di origine, nonche' eventuali eccezioni alla 
                       stessa, deve chiaramente specificare le voci o 
                sottovoci della nomenclatura tariffaria alle quali fa 
              riferimento; 
         ii) nei casi in cui si applica il criterio della 
                percentuale ad valorem, nelle regole preferenziali in 
                   materia di origine e' necessario indicare anche il 
              metodo di calcolo della percentuale; 
         iii) nei casi in cui e' previsto il criterio dei processi di 
              fabbricazione o lavorazione, e' necessario indicare con 
                      precisione il processo che conferisce l'origine 
              preferenziale alle merci in questione; 
      b) le loro regole preferenziali in materia di origine si basino 
         su criteri positivi. Le regole preferenziali che 
         stabiliscono che cosa non conferisce l'origine preferenziale 
         (criterio negativo) sono ammesse a scopo di chiarimento di 
         un criterio positivo o in singoli casi dove non sia 
         necessaria   la   determinazione    positiva    dell'origine
preferenziale; 
      c) le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni 
         giudiziali e amministrative di ambito generale concernenti 
         le regole preferenziali in materia di origine siano 
         pubblicate come se fossero soggette al paragrafo 1 
         dell'articolo X del GATT 1994 e  in  conformita'  di  quanto
disposto dallo stesso; 
      d) su richiesta di un esportatore, di un importatore o di 
         qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti 
         dell'origine preferenziale accordati a una merce siano 
         emessi quanto prima possibile e comunque non oltre 150 
         giorni 7 dalla richiesta in tal senso purche' siano stati 
         forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di 
         accertamento saranno accettate prima che venga avviato il 
         commercio delle merci in questione e successivamente 
         potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli 
         accertamenti restano validi per tre anni, purche' i fatti e 
         le condizioni, ivi comprese le regole preferenziali in 
         materia di origine, in base ai quali sono stati effettuati 
         non subiscano variazioni di rilievo. Purche' le parti 
         interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti 
         non s'intendono piu' validi qualora venga presa una 
         decisione contraria all'accertamento in occasione di una 
         revisione come indicato al comma f). Gli accertamenti 
         saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di  quanto
disposto dal comma g); 
      e) in caso di modifiche alle regole preferenziali in materia di 
         origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali 
         modifiche non siano applicate con effetto retroattivo, come 
         definito nelle rispettive leggi o regolamenti,  che  restano
impregiudicati; 
      f) qualsiasi azione di tipo amministrativo da essi intrapresa 
         in relazione alla determinazione di un'origine preferenziale 
         sia prontamente assoggettabile a una revisione da parte di 
         tribunali, o nell'ambito do procedimenti, giudiziari, 
         arbitrali o amministrativi, indipendenti dall'autorita'  che
ha effettuato la determinazione, revisione che potra' dare 
         luogo alla modifica o all'annullamento della determinazione; 
      g) tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano 
         fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione 
         delle regole preferenziali in materia di origine siano 
         trattate come strettamente riservate dalle autorita' 
         interessate, che si asterranno dal divulgarle senza 
         l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le 
         ha fornite, salvo nella misura in cui  si  renda  necessario
divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario. 
4. I Membri convengono di fornire con sollecitudine  al  Segretariato
le rispettive regole preferenziali in materia di origine, nonche'  un
elenco degli accordi preferenziali ai quali fanno riferimento e delle
decisioni giudiziali ed amministrative di  ambito  generale  relative
alle regole preferenziali in materia di origine in vigore  alla  data
di entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  per  quanto  li  concerne.
Inoltre, i Membri convengono di comunicare al Segretariato non appena
possibile  eventuali  modifiche  apportate  alle  rispettive   regole
preferenziali in materia di origine, nonche' l'eventuale introduzione
di  nuove  regole  preferenziali.  Gli  elenchi  delle   informazioni
ricevute e disponibili presso il Segretariato saranno  distribuiti  a
tutti i Membri dal Segretariato stesso. 
 
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7 Per quanto attiene alle richieste presentate nel corso del primo 
anno dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i Membri