(All. 1A - Accordo - Art. 2)
                             Articolo 2 
              Disciplina per il periodo di transizione 
      Fino   al   completamento   del   programma   di   lavoro   per
l'armonizzazione delle regole in materia di origine, illustrato nella
Parte IV, i Membri garantiscono che: 
      a) all'atto dell'emissione di decisioni amministrative di 
         applicazione  generale,   siano   chiaramente   definiti   i
requisiti da soddisfare. In particolare: 
         i) nei casi in cui si applica il criterio del cambiamento 
               di classificazione tariffaria, la regola in materia di 
               origine, nonche' eventuali eccezioni alla stessa, deve 
                    chiaramente specificare le voci o sottovoci della 
              nomenclatura tariffaria alle quali fa riferimento; 
         ii) nei casi in cui si applica il criterio della 
                   percentuale ad valorem, nelle regole in materia di 
                origine e' necessario indicare anche il metodo per il 
              calcolo della percentuale; 
         iii) nei casi in cui si applica il criterio dei processi di 
              fabbricazione o lavorazione, e' necessario indicare con 
                 precisione il processo che conferisce l'origine alle 
              merci in questione; 
      b) in deroga alla misura o allo strumento di politica 
         commerciale al quale sono collegate, le loro regole in 
         materia di origine non sono utilizzate come strumenti per 
         perseguire   direttamente   o   indirettamente   determinati
obiettivi di natura commerciale; 
      c) le regole in materia di origine non danno origine di per se 
         stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave 
         disturbo degli scambi internazionali e non impongono 
         requisiti eccessivamente severi, ne' richiedono l'osservanza 
         di determinare condizioni non connesse alla produzione o 
         alla lavorazione, a titolo di requisito essenziale per la 
         determinazione del paese d'origine. Tuttavia, i costi non 
         direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione 
         possono essere inclusi ai fini dell'applicazione del 
         criterio della percentuale ad  valorem  compatibilmente  con
quanto definito al comma a); 
      d) le regole in materia di origine applicate alle importazioni 
         e alle esportazioni non sono piu' severe delle regole 
         applicate al fine di stabilire se una merce si possa 
         ritenere nazionale e non sono discriminatorie nei confronti 
         di altri Membri, a prescindere dai rapporti di  affiliazione
dei produttori delle merci in questione; 2 
      e) le loro regole in materia di origine sono gestite in maniera 
         coerente, uniforme, imparziale e ragionevole; 
      f) le loro regole in materia di origine si basano su norme pos- 
         itive. Le regole che stabiliscono che cosa non conferisce 
         l'origine  (norma  negativa)  sono  ammesse   a   scopo   di
chiarimento di una norma positivo o, in singoli casi, ove 
         non sia necessaria una determinazione positiva dell'origine; 
      g) le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni 
         giudiziarie e amministrative di applicazione generale 
         concernenti le regole in materia di origine sono pubblicate 
         come se fossero soggette all'articolo  X,  paragrafo  1  del
GATT 1994 e in conformita' di quanto disposto dallo stesso; 
      h) su richiesta di un esportatore, di un importatore o di 
         qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti 
         dell'origine accordati a una merce sono emessi al piu' 
         presto e comunque non oltre 150 giorni dalla richiesta in 
         tal senso purche' siano stati forniti tutti gli elementi 
         necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate 
         prima che venga avviato il commercio delle merci in 
         questione e successivamente potranno essere accettate in 
         qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre 
         anni, purche' i fatti e le condizioni, ivi comprese le 
         regole in materia di origine, in base ai quali sono stati 
         effettuati non subiscano variazioni di rilievo. Purche' le 
         parti interessate vengano informate in anticipo, tali 
         accertamenti non s'intendono piu' validi qualora venga presa 
         una decisione contraria all'accertamento in occasione di una 
         revisione come indicato al comma j). Tali accertamenti 
         saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di  quanto
disposto dal comma k); 
      i) in caso di modifiche alle regole in materia di origine, 
         ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non 
         sono applicate con effetto retroattivo, come definito  nelle
leggi o regolamenti dei Membri, che restano impregiudicati; 
      j) qualsiasi azione di tipo amministrativo intrapresa in 
         relazione alla determinazione dell'origine e' prontamente 
         assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o 
         nell'ambito di procedimento, giudiziari, arbitrali o 
         amministrativi indipendenti dall'autorita' che ha effettuato 
         la determinazione, che potra' dare  luogo  alla  modifica  o
all'annullamento della determinazione; 
      k) tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano 
         fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione 
         delle regole in materia di origine sono trattate come 
         strettamente riservate dalle autorita' interessare, che si 
         asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione 
         della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella 
         misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito  di
un procedimento giudiziario. 
    
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2 Per quanto concerne le regole in materia di  origine  applicate  ai
fini di un appalto pubblico, questa clausola non s'intende  porre  in
essere ulteriori obblighi oltre a quelli gia' assunti dai  Membri  ai
sensi del GATT 1994.