Articolo 2 Disciplina per il periodo di transizione Fino al completamento del programma di lavoro per l'armonizzazione delle regole in materia di origine, illustrato nella Parte IV, i Membri garantiscono che: a) all'atto dell'emissione di decisioni amministrative di applicazione generale, siano chiaramente definiti i requisiti da soddisfare. In particolare: i) nei casi in cui si applica il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria, la regola in materia di origine, nonche' eventuali eccezioni alla stessa, deve chiaramente specificare le voci o sottovoci della nomenclatura tariffaria alle quali fa riferimento; ii) nei casi in cui si applica il criterio della percentuale ad valorem, nelle regole in materia di origine e' necessario indicare anche il metodo per il calcolo della percentuale; iii) nei casi in cui si applica il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, e' necessario indicare con precisione il processo che conferisce l'origine alle merci in questione; b) in deroga alla misura o allo strumento di politica commerciale al quale sono collegate, le loro regole in materia di origine non sono utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale; c) le regole in materia di origine non danno origine di per se stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali e non impongono requisiti eccessivamente severi, ne' richiedono l'osservanza di determinare condizioni non connesse alla produzione o alla lavorazione, a titolo di requisito essenziale per la determinazione del paese d'origine. Tuttavia, i costi non direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione possono essere inclusi ai fini dell'applicazione del criterio della percentuale ad valorem compatibilmente con quanto definito al comma a); d) le regole in materia di origine applicate alle importazioni e alle esportazioni non sono piu' severe delle regole applicate al fine di stabilire se una merce si possa ritenere nazionale e non sono discriminatorie nei confronti di altri Membri, a prescindere dai rapporti di affiliazione dei produttori delle merci in questione; 2 e) le loro regole in materia di origine sono gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole; f) le loro regole in materia di origine si basano su norme pos- itive. Le regole che stabiliscono che cosa non conferisce l'origine (norma negativa) sono ammesse a scopo di chiarimento di una norma positivo o, in singoli casi, ove non sia necessaria una determinazione positiva dell'origine; g) le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale concernenti le regole in materia di origine sono pubblicate come se fossero soggette all'articolo X, paragrafo 1 del GATT 1994 e in conformita' di quanto disposto dallo stesso; h) su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell'origine accordati a una merce sono emessi al piu' presto e comunque non oltre 150 giorni dalla richiesta in tal senso purche' siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purche' i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole in materia di origine, in base ai quali sono stati effettuati non subiscano variazioni di rilievo. Purche' le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s'intendono piu' validi qualora venga presa una decisione contraria all'accertamento in occasione di una revisione come indicato al comma j). Tali accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma k); i) in caso di modifiche alle regole in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non sono applicate con effetto retroattivo, come definito nelle leggi o regolamenti dei Membri, che restano impregiudicati; j) qualsiasi azione di tipo amministrativo intrapresa in relazione alla determinazione dell'origine e' prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell'ambito di procedimento, giudiziari, arbitrali o amministrativi indipendenti dall'autorita' che ha effettuato la determinazione, che potra' dare luogo alla modifica o all'annullamento della determinazione; k) tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione delle regole in materia di origine sono trattate come strettamente riservate dalle autorita' interessare, che si asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario. ------------------- 2 Per quanto concerne le regole in materia di origine applicate ai fini di un appalto pubblico, questa clausola non s'intende porre in essere ulteriori obblighi oltre a quelli gia' assunti dai Membri ai sensi del GATT 1994.