(All. 1A - Accordo - Art. 3)
                             Articolo 3 
        Disciplina successivamente al periodo di transizione 
      In considerazione dell'obiettivo di tutti Membri  di  ottenere,
come risultato del programma di  lavoro  per  l'ammonizzazione  delle
regole  in  materia  di  origine  illustrato  nella  Parte   IV,   la
definizione di regole armonizzate in materia di origine, nel  momento
dell'attuazione dei risultati del lavoro di armonizzazione  i  Membri
garantiscono che: 
      a) le regole in materia di origine siano applicate allo stesso 
         modo per tutti gli scopi indicati all'articolo 1; 
      b) ai sensi delle rispettive regole in materia di origine, il 
         paese da indicare come paese d'origine di una particolare 
         merce sia il paese dove la merce e' stata interamente 
         ottenuta o, qualora due o piu' paesi siano coinvolti nella 
         produzione della merce, il paese dove e'  avvenuta  l'ultima
trasformazione sostanziale; 
      c) le regole in materia di origine che essi applicano alle 
         importazioni e alle esportazioni non siano piu' severe delle 
         norme applicate al fine di stabilire se un prodotto sia o 
         meno nazionale e non siano discriminatorie nei confronti di 
         altri Membri, a prescindere dai rapporti di affiliazione dei
produttori delle merci in questione; 
      d) le rispettive regole in materia di origine siano gestite in 
         maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole; 
      e) le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni 
         giudiziarie e amministrative di applicazione generale 
         concernenti le regole in materia di origine siano pubblicate 
         come se fossero soggette all'articolo  X,  paragrafo  1  del
GATT 1994 e in conformita' di quanto disposto dallo stesso; 
      f) su richiesta di un esportatore, di un importatore o di 
         qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti 
         dell'origine accordati a una merce siano emessi al piu' 
         presto e comunque non oltre 150 giorni dalla richiesta in 
         tal senso purche' siano stati forniti tutti gli elementi 
         necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate 
         prima che venga avviato il commercio delle merci in 
         questione e successivamente potranno essere accettate in 
         qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre 
         anni, purche' i fatti e le condizioni, ivi comprese le 
         regole in materia di origine in base ai quali sono stati 
         effettuati, non subiscano variazioni di rilievo. Purche' le 
         parti interessate vengano informate in anticipo, tali 
         accertamenti non s'intendono piu' validi qualora venga presa 
         una decisione contraria all'accertamento in occasione di un 
         esame come indicato al comma h). Gli accertamenti saranno 
         resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto
dal comma i); 
      g) in caso di modifiche alle regole in materia di origine, 
         ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non 
         siano applicate con effetto retroattivo, come definito nelle
leggi o regolamenti dei Membri, che restano impregiudicati; 
      h) qualsiasi azione di tipo amministrativo intrapresa in 
         relazione alla determinazione dell'origine sia prontamente 
         assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o 
         nell'ambito di procedimenti giudiziari, arbitrali o 
         amministrativi indipendenti dall'autorita' che ha effettuato 
         la determinazione, che potra' dare  luogo  alla  modifica  o
all'annullamento della determinazione; 
      i) tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano 
         fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione 
         delle regole in materia di origine siano trattate come 
         strettamente riservate dalle autorita' interessate, che si 
         asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione 
         della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella 
         misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito  di
un procedimento giudiziario.