Articolo 3 Disciplina successivamente al periodo di transizione In considerazione dell'obiettivo di tutti Membri di ottenere, come risultato del programma di lavoro per l'ammonizzazione delle regole in materia di origine illustrato nella Parte IV, la definizione di regole armonizzate in materia di origine, nel momento dell'attuazione dei risultati del lavoro di armonizzazione i Membri garantiscono che: a) le regole in materia di origine siano applicate allo stesso modo per tutti gli scopi indicati all'articolo 1; b) ai sensi delle rispettive regole in materia di origine, il paese da indicare come paese d'origine di una particolare merce sia il paese dove la merce e' stata interamente ottenuta o, qualora due o piu' paesi siano coinvolti nella produzione della merce, il paese dove e' avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale; c) le regole in materia di origine che essi applicano alle importazioni e alle esportazioni non siano piu' severe delle norme applicate al fine di stabilire se un prodotto sia o meno nazionale e non siano discriminatorie nei confronti di altri Membri, a prescindere dai rapporti di affiliazione dei produttori delle merci in questione; d) le rispettive regole in materia di origine siano gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole; e) le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale concernenti le regole in materia di origine siano pubblicate come se fossero soggette all'articolo X, paragrafo 1 del GATT 1994 e in conformita' di quanto disposto dallo stesso; f) su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell'origine accordati a una merce siano emessi al piu' presto e comunque non oltre 150 giorni dalla richiesta in tal senso purche' siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purche' i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole in materia di origine in base ai quali sono stati effettuati, non subiscano variazioni di rilievo. Purche' le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s'intendono piu' validi qualora venga presa una decisione contraria all'accertamento in occasione di un esame come indicato al comma h). Gli accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma i); g) in caso di modifiche alle regole in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non siano applicate con effetto retroattivo, come definito nelle leggi o regolamenti dei Membri, che restano impregiudicati; h) qualsiasi azione di tipo amministrativo intrapresa in relazione alla determinazione dell'origine sia prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell'ambito di procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi indipendenti dall'autorita' che ha effettuato la determinazione, che potra' dare luogo alla modifica o all'annullamento della determinazione; i) tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione delle regole in materia di origine siano trattate come strettamente riservate dalle autorita' interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario.