(All. 1A - Accordo - Art. 4)
                             Articolo 4 
                             Istruzioni 
1. In virtu' del presente Accordo viene istituito un Comitato per  le
regole in materia di origine (qui denominato "Comitato"), composto da
rappresentanti di tutti i  Membri.  Il  Comitato  elegge  il  proprio
presidente e si riunisce quando necessario,  e  comunque  almeno  una
volta all'anno, allo scopo di consentire ai  membri  di  procedere  a
consultazioni su questioni riguardanti la gestione delle Parti I, II,
III e IV o la promozione degli obiettivi  indicati  nelle  stesse,  e
allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno  essergli
conferite ai sensi del presente  Accordo  o  dal  Consiglio  per  gli
scambi  di  merci.  Se  del  caso,  il   Comitato   puo'   richiedere
informazioni e consulenze al Comitato tecnico (di cui al comma b)) su
questioni attinenti al presente Accordo. Il Comitato puo'  richiedere
altri  interventi  del  Comitato  tecnico  secondo   quanto   ritenga
opportuno per il  perseguimento  degli  obiettivi  sopra  citati  del
presente Accordo. Il Segretario dell'OMC  svolgera'  le  funzioni  di
segretaria del Comitato. 
2. Viene inoltre istituito un  Comitato  tecnico  per  le  regole  in
materia di origine (qui denominato "il Comitato tecnico") posto sotto
gli auspici del Consiglio  di  cooperazione  doganale  ("CCD"),  come
indicato nell'allegato  I.  Il  Comitato  tecnico  svolge  il  lavoro
tecnico richiesto dalla Parte IV e previsto dall'allegato I.  Se  del
caso, il Comitato tecnico puo' chiedere informazioni e consulenze  al
Comitato su questioni attinenti  al  presente  Accordo.  Il  comitato
tecnico puo' inoltre chiedere altri interventi da parte del  Comitato
secondo quanto ritenga opportuno per il perseguimento degli obiettivi
sopra citati del presente Accordo. Il Segretariato del CCD  svolgera'
le funzioni di segretaria del Comitato tecnico.