Articolo 4 Istruzioni 1. In virtu' del presente Accordo viene istituito un Comitato per le regole in materia di origine (qui denominato "Comitato"), composto da rappresentanti di tutti i Membri. Il Comitato elegge il proprio presidente e si riunisce quando necessario, e comunque almeno una volta all'anno, allo scopo di consentire ai membri di procedere a consultazioni su questioni riguardanti la gestione delle Parti I, II, III e IV o la promozione degli obiettivi indicati nelle stesse, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno essergli conferite ai sensi del presente Accordo o dal Consiglio per gli scambi di merci. Se del caso, il Comitato puo' richiedere informazioni e consulenze al Comitato tecnico (di cui al comma b)) su questioni attinenti al presente Accordo. Il Comitato puo' richiedere altri interventi del Comitato tecnico secondo quanto ritenga opportuno per il perseguimento degli obiettivi sopra citati del presente Accordo. Il Segretario dell'OMC svolgera' le funzioni di segretaria del Comitato. 2. Viene inoltre istituito un Comitato tecnico per le regole in materia di origine (qui denominato "il Comitato tecnico") posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale ("CCD"), come indicato nell'allegato I. Il Comitato tecnico svolge il lavoro tecnico richiesto dalla Parte IV e previsto dall'allegato I. Se del caso, il Comitato tecnico puo' chiedere informazioni e consulenze al Comitato su questioni attinenti al presente Accordo. Il comitato tecnico puo' inoltre chiedere altri interventi da parte del Comitato secondo quanto ritenga opportuno per il perseguimento degli obiettivi sopra citati del presente Accordo. Il Segretariato del CCD svolgera' le funzioni di segretaria del Comitato tecnico.