(All. 1A - Accordo - Art. 5)
                             Articolo 5 
Informazioni e procedure per la modifica e  l'introduzione  di  nuove
                    regole in materia di origine 
1. Ciascun Membro fornisce al Segretariato,  entro  90  giorni  dalla
data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto lo concerne, le
proprie regole in materia di origine, nonche' le decisioni giudiziali
ed amministrative di applicazione generale relative  alle  regole  in
materia di origine in vigore a tale data. Qualora,  inavvertitamente,
non venga comunicata una regola in  materia  di  origine,  il  Membro
interessato provvede a fornirla prontamente non appena riscontrata la
mancanza. Gli  elenchi  delle  informazioni  ricevute  e  disponibili
presso il Segretariato saranno  distribuiti  a  tutti  i  Membri  dal
Segretariato stesso. 
2. Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 2, i  Membri
che introducano modifiche, che non siano de minimis, nelle rispettive
regole in materia di origine,  ovvero  introducano  nuove  regole  in
materia di origine che includano,  ai  fini  del  presente  articolo,
regole alle quali fa riferimento il paragrafo 1 e che non siano state
non fornite al Segretariato, provvedono a pubblicare un avviso in tal
senso almeno 60 giorni  prima  dell'entrata  in  vigore  della  norma
modificata  o  nuova,  in  maniera  tale  da  consentire  alle  parti
interessate di venire a conoscenza dell'intenzione di modificare  una
regola ovvero di introdurre una nuova regola in materia di origine, a
meno che per un Membro non intervengano o siano imminenti circostanze
eccezionali. In questi casi eccezionali, il Membro pubblica la  norma
modificata o nuova non appena possibile.