Articolo 5 Informazioni e procedure per la modifica e l'introduzione di nuove regole in materia di origine 1. Ciascun Membro fornisce al Segretariato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto lo concerne, le proprie regole in materia di origine, nonche' le decisioni giudiziali ed amministrative di applicazione generale relative alle regole in materia di origine in vigore a tale data. Qualora, inavvertitamente, non venga comunicata una regola in materia di origine, il Membro interessato provvede a fornirla prontamente non appena riscontrata la mancanza. Gli elenchi delle informazioni ricevute e disponibili presso il Segretariato saranno distribuiti a tutti i Membri dal Segretariato stesso. 2. Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 2, i Membri che introducano modifiche, che non siano de minimis, nelle rispettive regole in materia di origine, ovvero introducano nuove regole in materia di origine che includano, ai fini del presente articolo, regole alle quali fa riferimento il paragrafo 1 e che non siano state non fornite al Segretariato, provvedono a pubblicare un avviso in tal senso almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore della norma modificata o nuova, in maniera tale da consentire alle parti interessate di venire a conoscenza dell'intenzione di modificare una regola ovvero di introdurre una nuova regola in materia di origine, a meno che per un Membro non intervengano o siano imminenti circostanze eccezionali. In questi casi eccezionali, il Membro pubblica la norma modificata o nuova non appena possibile.