Articolo 6 Esame 1. Il Comitato procede ogni anno ad una verifica dell'attuazione e del funzionamento delle Parti II e III del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il Comitato informa ogni anno il Consiglio per gli scambi di merci sugli sviluppi verificati nel corso del periodo oggetto dell'esame. 2. Il Comitato procede all'esame delle disposizioni delle Parti I, II e III e propone gli emendamenti necessari per rispecchiare i risultati del programma di lavoro di armonizzazione. 3. Il Comitato, in collaborazione con il Comitato tecnico, provvede ad istituire un meccanismo per la valutazione e la proposta di emendamenti ai risultati del lavoro di armonizzazione, tenendo conto degli obiettivi e dei principi esposti all'articolo 9, ad esempio nei casi in cui sia necessario rendere piu' funzionali le regole, o aggiornarle per tener conto dei nuovi processi di produzione determinati dall'evoluzione tecnologica.