(All. 1A - Accordo - Art. 6)
                             Articolo 6 
                                Esame 
1. Il Comitato procede ogni anno ad una  verifica  dell'attuazione  e
del funzionamento delle Parti II e III del presente Accordo,  tenendo
conto dei suoi obiettivi. Il Comitato informa ogni anno il  Consiglio
per gli scambi di merci  sugli  sviluppi  verificati  nel  corso  del
periodo oggetto dell'esame. 
2. Il Comitato procede all'esame delle disposizioni delle Parti I, II
e  III  e  propone  gli  emendamenti  necessari  per  rispecchiare  i
risultati del programma di lavoro di armonizzazione. 
3. Il Comitato, in collaborazione con il Comitato  tecnico,  provvede
ad istituire un meccanismo  per  la  valutazione  e  la  proposta  di
emendamenti ai risultati del lavoro di armonizzazione, tenendo  conto
degli obiettivi e dei principi esposti all'articolo 9, ad esempio nei
casi in cui sia necessario  rendere  piu'  funzionali  le  regole,  o
aggiornarle  per  tener  conto  dei  nuovi  processi  di   produzione
determinati dall'evoluzione tecnologica.