Articolo 9 Obiettivi e principi 1. Nell'intento di armonizzare le regole in materia di origine e, tra l'altro, di garantire maggiori certezze nella gestione del commercio mondiale, la Conferenza dei Ministri deve intraprendere il programma di lavoro esposto in seguito, in accordo con il CCD, sulla base dei seguenti principi: a) le regole in materia di origine dovrebbero essere applicate allo stesso modo per tutti gli scopi indicati all'articolo 1; b) le regole in materia di origine dovrebbero prevedere che il paese da indicare come paese d'origine di una particolare merce sia il paese dove la merce e' stata interamente ottenuta o, qualora due o piu' paesi abbiano contribuito alla produzione della merce, il paese in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale; c) le regole in materia di origine dovrebbero essere oggettive, comprensibili e prevedibili; d) in deroga alla misura o allo strumento al quale possono essere collegate, le regole in materia di origine non dovrebbero essere utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale. Inoltre, non dovrebbero dare origine di per se stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali, ne' imporre requisiti eccessivamente severi, ne' richiedere l'osservanza di determinate condizioni non connesse alla produzione o alla lavorazione a titolo di requisito essenziale per la determinazione del paese d'origine. Tuttavia, i costi non direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione possono essere inclusi ai fini dell'applicazione del criterio della percentuale ad valorem; e) le regole in materia di origine dovrebbero essere amministrabili in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole; f) le regole in materia di origine dovrebbero essere coerenti; g) le regole in materia di origine dovrebbero basarsi su criteri positivi, i criteri negativi possono essere utilizzati esclusivamente a scopo di chiarimento di un criterio positivo. Programma di lavoro 2. a) Il programma di lavoro sara' avviato quanto prima possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC e sara' completato entro tre anni dal suo inizio. b) Il Comitato e il Comitato tecnico previsti all'articolo 4 sono gli organismi competenti per lo svolgimento di questo lavoro. c) Per consentire al CCD di fornire indicazioni dettagliate, il Comitato chiedera' al Comitato tecnico di fornire le sue interpretazioni ed opinioni risultanti dal lavoro descritto in seguito, sulla base dei principi elencati al paragrafo 1. Al fine di garantire il completamento puntuale del programma di armonizzazione, il lavoro si svolgera' in base ai settori di prodotti, con riferimento ai diversi capitoli o sezioni della nomenclatura SA (Sistema armonizzato). i) Merci interamente ottenute e operazioni o processi minimi Il Comitato tecnico formulera' definizioni armonizzate di: - merci da considerare come interamente ottenute in un paese. Questo lavoro sara' quanto piu' dettagliato possibile; - operazioni o processi minimi che non conferiscono di per se' l'origine ad un prodotto. I risultati di questo lavoro saranno presentati al Comitato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dello stesso. ii) Trasformazione sostanziale - Modifica della classificazione tariffaria - Il Comitato tecnico prendera' in considerazione e studiera', sulla base del criterio della trasformazione sostanziale, l'introduzione di cambiamenti nelle voci e sottovoci della classificazione tariffaria nel corso della formulazione di regole in materia di origine relative a particolari prodotti o settori di prodotti e, se del caso, il cambiamento minimo all'interno della nomenclatura che soddisfi tale criterio; - il Comitato tecnico suddividera' il lavoro in base al prodotto, tenendo conto dei capitoli o sezioni della nomenclatura SA, in modo tale da presentare al Comitato i risultati del lavoro almeno su base trimestrale. Il Comitato tecnico completera' il lavoro entro un anno e tre mesi dal ricevimento della richiesta del Comitato. iii) Trasformazione sostanziale - Criteri aggiuntivi Al termine del lavoro di cui al comma ii) per ciascun settore di prodotti o per le singole categorie di prodotto dove l'uso esclusivo della nomenclatura SA non consente di esprimere la trasformazione sostanziale, il Comitato tecnico: - prendera' in considerazione e studiera', sulla base del criterio della trasformazione sostanziale, l'uso a titolo aggiuntivo o esclusivo di altri requisiti, ivi comprese le percentuali ad valorem e/o processi di fabbricazione o lavorazione 5, nella formulazione delle regole in materia di origine per particolari prodotti o per un settore di prodotti; - fornira' spiegazioni in merito alle sue proposte; - suddividera' il lavoro in base al prodotto, tenendo conto dei capitoli o sezioni della nomenclatura SA, in modo da presentare al Comitato i risultati del lavoro almeno su base trimestrale. Il Comitato tecnico completera' il lavoro entro due anni e tre mesi dal ricevimento della richiesta dal Comitato. Ruolo del Comitato 3. Sulla base dei principi elencati al paragrafo 1: a) il Comitato effettuera' un esame periodico delle interpretazioni e delle opinioni del Comitato tecnico, nel rispetto dei tempi previsti ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 2, lettera c), allo scopo di approvare tali interpretazioni ed opinioni. Il Comitato potra' chiedere al Comitato tecnico di perfezionare o approfondire il lavoro svolto e/o di adottare nuove impostazioni. Per aiutare il Comitato tecnico, il Comitato dovrebbe motivare la richieste di lavoro supplementare e, se del caso, suggerire approcci alternativi; b) al termine del lavoro indicato ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 2, lettera c), il Comitato valutera' i risultati in termini di coerenza generale. Risultati del lavoro di armonizzazione e interventi successivi 4. La Conferenza dei Ministri definira' i risultati del lavoro di armonizzazione in un allegato che formera' parte integrante del presente Accordo 6, e stabilira' i tempi per l'entrata in vigore di tale allegato. ----------------- 4 Ove sia previsto il criterio ad valorem, le regole in materia di origine devono indicare il metodo per il calcolo della percentuale. 5 Ove sia previsto il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, l'operazione che conferisce l'origine (TESTO ILLEGGIBILE)