(All. 1A - Accordo - Art. 9)
                             Articolo 9 
                        Obiettivi e principi 
1. Nell'intento di armonizzare le regole in materia di origine e, tra
l'altro, di garantire maggiori certezze nella gestione del  commercio
mondiale, la Conferenza dei Ministri deve intraprendere il  programma
di lavoro esposto in seguito, in accordo con il CCD, sulla  base  dei
seguenti principi: 
      a) le regole in materia di origine dovrebbero essere applicate 
         allo stesso modo per tutti gli scopi  indicati  all'articolo
1; 
      b) le regole in materia di origine dovrebbero prevedere che il 
         paese da indicare come paese d'origine di una particolare 
         merce sia il paese dove la merce e' stata interamente 
         ottenuta o, qualora due o piu' paesi abbiano contribuito 
         alla produzione della merce, il paese  in  cui  e'  avvenuta
l'ultima trasformazione sostanziale; 
      c) le regole in materia di origine dovrebbero essere oggettive, 
         comprensibili e prevedibili; 
      d) in deroga alla misura o allo strumento al quale possono 
         essere collegate, le regole in materia di origine non 
         dovrebbero essere utilizzate come strumenti per perseguire 
         direttamente o indirettamente determinati obiettivi di 
         natura commerciale. Inoltre, non dovrebbero dare origine di 
         per se stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di 
         grave disturbo degli scambi internazionali, ne' imporre 
         requisiti eccessivamente severi, ne' richiedere l'osservanza 
         di determinate condizioni non connesse alla produzione o 
         alla lavorazione a titolo di requisito essenziale per la 
         determinazione del paese d'origine. Tuttavia, i costi non 
         direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione 
         possono  essere  inclusi  ai  fini   dell'applicazione   del
criterio della percentuale ad valorem; 
      e) le regole in materia di origine dovrebbero essere 
         amministrabili in maniera coerente, uniforme,  imparziale  e
ragionevole; 
      f) le regole in materia di origine dovrebbero essere coerenti; 
g) le regole in materia di  origine  dovrebbero  basarsi  su  criteri
             positivi, i criteri negativi possono essere 
         utilizzati esclusivamente  a  scopo  di  chiarimento  di  un
criterio positivo. 
Programma di lavoro 
2. a) Il programma di lavoro sara'  avviato  quanto  prima  possibile
         dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC e sara' completato
         entro tre anni dal suo inizio. 
      b) Il Comitato e il Comitato tecnico previsti all'articolo 4 
         sono gli organismi competenti per lo svolgimento  di  questo
lavoro. 
      c) Per consentire al CCD di fornire indicazioni dettagliate, il 
         Comitato chiedera' al Comitato tecnico di fornire le sue 
         interpretazioni ed opinioni risultanti dal lavoro descritto 
         in seguito, sulla base dei principi elencati al paragrafo 1. 
         Al fine di garantire il completamento puntuale del programma 
         di armonizzazione, il lavoro si svolgera' in base ai settori 
         di prodotti, con riferimento ai diversi capitoli  o  sezioni
della nomenclatura SA (Sistema armonizzato). 
         i) Merci interamente ottenute e operazioni o processi 
              minimi 
               Il Comitato tecnico formulera' definizioni armonizzate 
              di: 
               - merci da considerare come interamente ottenute in un 
                   paese. Questo lavoro sara' quanto piu' dettagliato 
                possibile; 
               - operazioni o processi minimi che non conferiscono di 
                per se' l'origine ad un prodotto. 
                   I risultati di questo lavoro saranno presentati al 
              Comitato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta 
              dello stesso. 
         ii) Trasformazione sostanziale - Modifica della 
              classificazione tariffaria 
                  - Il Comitato tecnico prendera' in considerazione e 
                             studiera', sulla base del criterio della 
                        trasformazione sostanziale, l'introduzione di 
                             cambiamenti nelle voci e sottovoci della 
                           classificazione tariffaria nel corso della 
                formulazione di regole in materia di origine relative 
                   a particolari prodotti o settori di prodotti e, se 
                    del caso, il cambiamento minimo all'interno della 
                nomenclatura che soddisfi tale criterio; 
              - il Comitato tecnico suddividera' il lavoro in base al 
                 prodotto, tenendo conto dei capitoli o sezioni della 
                       nomenclatura SA, in modo tale da presentare al 
                       Comitato i risultati del lavoro almeno su base 
                      trimestrale. Il Comitato tecnico completera' il 
                lavoro entro un anno e tre mesi dal ricevimento della 
                richiesta del Comitato. 
         iii) Trasformazione sostanziale - Criteri aggiuntivi 
         Al termine del lavoro di cui al comma ii) per ciascun 
         settore di prodotti o per le singole categorie di prodotto 
         dove l'uso esclusivo della nomenclatura SA non consente di 
         esprimere  la  trasformazione   sostanziale,   il   Comitato
tecnico: 
                - prendera' in considerazione e studiera', sulla base 
                 del criterio della trasformazione sostanziale, l'uso 
                  a titolo aggiuntivo o esclusivo di altri requisiti, 
                  ivi comprese le percentuali ad valorem e/o processi 
                 di fabbricazione o lavorazione 5, nella formulazione 
                   delle regole in materia di origine per particolari 
                prodotti o per un settore di prodotti; 
              - fornira' spiegazioni in merito alle sue proposte; 
                - suddividera' il lavoro in base al prodotto, tenendo 
                  conto dei capitoli o sezioni della nomenclatura SA, 
                    in modo da presentare al Comitato i risultati del 
                       lavoro almeno su base trimestrale. Il Comitato 
                   tecnico completera' il lavoro entro due anni e tre 
                mesi dal ricevimento della richiesta dal Comitato. 
Ruolo del Comitato 
3. Sulla base dei principi elencati al paragrafo 1: 
      a) il Comitato effettuera' un esame periodico delle 
         interpretazioni e delle opinioni del Comitato tecnico, nel 
         rispetto dei tempi previsti ai punti i), ii) e iii) del 
         paragrafo 2, lettera c), allo scopo di approvare tali 
         interpretazioni ed opinioni. Il Comitato potra' chiedere al 
         Comitato tecnico di perfezionare o approfondire il lavoro 
         svolto e/o di adottare nuove impostazioni. Per aiutare il 
         Comitato tecnico, il Comitato dovrebbe motivare la richieste 
         di lavoro supplementare e, se del caso,  suggerire  approcci
alternativi; 
      b) al termine del lavoro indicato ai punti i), ii) e iii) del 
         paragrafo 2, lettera c), il Comitato valutera'  i  risultati
in termini di coerenza generale. 
Risultati del lavoro di armonizzazione e interventi successivi 
4. La Conferenza dei Ministri definira' i  risultati  del  lavoro  di
armonizzazione in un  allegato  che  formera'  parte  integrante  del
presente Accordo 6, e stabilira' i tempi per l'entrata in  vigore  di
tale allegato. 
    
-----------------
4 Ove sia previsto il criterio ad valorem, le regole  in  materia  di
origine devono indicare il metodo per il calcolo della percentuale.

    
5 Ove sia previsto  il  criterio  dei  processi  di  fabbricazione  o
lavorazione,   l'operazione   che   conferisce    l'origine    (TESTO
ILLEGGIBILE)