(All. 1A - Accordo - Art. 1)
ACCORDO RELATIVO ALLE PROCEDURE IN MATERIA DI LICENZE D'IMPORTAZIONE 
I Membri, 
      In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali; 
      Desiderosi di promuovere la realizzazione degli  obiettivi  del
GATT 1994; 
      Tenendo conto delle particolari necessita' dei paesi in via  di
sviluppo Membri in materia commerciale,  finanziaria  e  di  sviluppo
economico; 
      Riconoscendo che le licenze automatiche  di  importazione  sono
utili per raggiungere taluni obiettivi, ma che non dovrebbero  essere
utilizzate per limitare gli scambi; 
      Riconoscendo che le  licenze  di  importazione  possono  essere
utilizzate per gestire misure simili a quelle adottate ai sensi delle
disposizioni pertinenti del GATT 1994; 
      Riconoscendo  le  disposizioni  del  GATT   1994   nella   loro
applicazione alle procedure in materia di licenze d'importazione; 
      Desiderosi di garantire che le procedure in materia di  licenza
d'importazione  non  vengano  utilizzate  in  materia  contraria   ai
principi e alle obbligazioni del GATT 1994; 
      Riconoscendo che un uso non adeguato delle procedure in materia
di licenza di importazione puo' ostacolato  il  costo  del  commercio
internazionale; 
      Convinti che le licenze d'importazione, in  particolare  quelle
non automatiche,  dovranno  essere  attuate  in  modo  trasparente  e
prevedibile; 
      Riconoscendo  che  le  procedure  in  materia  di  licenze  non
automatiche non dovrebbero comportare oneri amministrativi  superiori
a quelli indispensabili per la gestione delle misure pertinenti; 
      Desiderosi di semplificare e rendere trasparenti le procedure e
le pratiche amministrative usate nel commercio internazionale,  e  di
far si' che esse vengano applicate e amministrate in  maniera  giusta
ed equa; 
      Desiderosi di  prevedere  l'istituzione  di  un  meccanismo  di
consultazione ed una  rapida,  efficace  ed  equa  risoluzione  delle
controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente Accordo, 
      Hanno concordato quanto segue: 
                             Articolo 1 
                        Disposizioni generali 
1. Ai fini  del  presente  Accordo,  per  licenze  d'importazione  si
intendono le procedure amministrative 1 usate per la messa in atto di
regimi di licenze di importazione  che  richiedono,  come  condizione
preliminare  all'importazione  sul  territorio  doganale  del  Membro
importatore, la presentazione di una domanda  o  di  altri  documenti
(diversi  dai  documenti  necessari  ai  fini  doganali)   all'organo
amministrativo competente. 
2. I Membri garantiscono che le procedure  amministrative  usate  per
mettere in atto regimi di licenze d'importazione siano conformi  alle
relative disposizioni del GATT 1994,  nonche'  dei  suoi  allegati  e
protocolli, cosi' come sono interpretate  dal  presente  Accordo,  al
fine di impedire distorsioni nei flussi  commerciali  che  potrebbero
derivare da un'inadeguata attuazione  di  queste  procedure,  tenendo
conto degli obiettivi di sviluppo economico e delle esigenze 
finanziarie e commerciali dei paesi in via di sviluppo Membri. 2 
3. Le norme che regolano  le  procedure  in  materia  di  licenze  di
importazione devono essere neutre nella loro applicazione  ed  essere
gestite in modo giusto ed equo. 
4. a) Le norme e tutte le informazioni concernenti le  procedure  per
la  presentazione  delle   domande,   comprese   le   condizioni   di
ammissibilita'  di  persone  fisiche,  societa'   o   istituzioni   a
presentare domanda, gli organi amministrativi ai quali rivolgersi,  e
gli elenchi dei prodotti soggetti al dispositivo della licenza,  sono
pubblicate  nelle  fonti  notificate  al  Comitato  per  le   licenze
d'importazione  previsto  all'articolo  4   (nel   presente   Accordo
denominato "il Comitato") in modo da permettere ai governi 3  e  agli
operatori  commerciali  di  prenderne  conoscenza.  La  pubblicazione
avviene, se possibile, 21 giorni  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del dispositivo e in ogni caso non oltre tale data.  Eventuali
eccezioni, deroghe o modifiche alle norme  concernenti  le  procedure
per le licenze o gli elenchi  dei  prodotti  soggetti  a  licenza  di
importazione sono ugualmente pubblicate secondo le medesime modalita'
ed entro i termini sopra specificati.  Copie  di  tali  pubblicazioni
devono essere tenute a disposizione anche del Segretariato. 
      b) Ai Membri che intendano presentare commenti in forma scritta
e' offerta la possibilita' di discuterne,  su  richiesta.  Il  Membro
interessato tiene nella dovuta considerazione tali commenti e i 
risultati della discussione 
5. I formulari per le domande e, se  del  caso,  i  formulari  per  i
rinnovi sono i piu' semplici possibile. I documenti e le informazioni
considerate strettamente necessari al buon funzionamento  del  regime
di licenze possono essere richiesti al  momento  della  presentazione
della domanda. 
6. Le procedure per le domande e, se del caso,  le  procedure  per  i
rinnovi  sono  le  piu'  semplici  possibili.  I  richiedenti  devono
disporre di un ragionevole periodo  di  tempo  per  la  presentazione
delle rispettive domande di licenza. Quando e' prevista una  data  di
chiusura, tale periodo dovrebbe  essere  almeno  di  21  giorni,  con
possibilita' di proroga nei casi in cui le domande pervenute entro la
scadenza siano insufficienti. I richiedenti devono rivolgersi  ad  un
unico organo amministrativo per le rispettive domande.  Nei  casi  in
cui sia assolutamente indispensabile per il richiedente rivolgersi  a
piu' organi amministrativi, il numero di detti organi sara'  comunque
limitato a tre. 
7. Gli errori di documentazione di  secondaria  importanza,  che  non
modifichino le  informazioni  di  base  fornite,  non  comportano  il
rigetto della domanda. Le sanzioni inflitte per  omissioni  o  errori
nei documenti e nelle procedure, palesemente non dovuti ad intenzione
fraudolenta o negligenza grave, non devono superare i  limiti  di  un
semplice ammonimento. 
8. Le merci importate con licenza di importazione non  sono  respinte
per lievi variazioni di valore, di volume o  di  peso  rispetto  alle
cifre  indicate  sulla  licenza,  dovute  a  differenze  sopravvenute
durante il trasporto, a differenze legate al carico alla rinfusa o ad
altre differenze  di  scarico  rilievo  compatibili  con  le  normali
pratiche commerciali. 
9. La  valuta  estera  necessaria  al  pagamento  delle  importazioni
effettuate con licenza e' messa a disposizione  dei  detentori  delle
licenze di importazione  su  base  uguale  a  quelle  applicata  agli
importatori di merci per le  quali  non  sono  richieste  licenze  di
importazione. 
10. Per quanto concerne le  eccezioni  relative  alla  sicurezza,  si
applicano le disposizioni dell'articolo XXII del GATT 1994. 
11. Le disposizioni del presente Accordo non  obbligano  i  Membri  a
rivelare  informazioni  confidenziali  la  cui   divulgazione   possa
ostacolare l'applicazione delle leggi, o  comunque  essere  contraria
all'interesse  pubblico  o   pregiudicare   i   legittimi   interessi
commerciali di imprese pubbliche e private. 
------------------- 
2 Nulla di quanto  contenuto  nel  presente  Accordo  deve  ritenersi
implicare che la base, la portata o la durata di una  misura  attuata
mediante una procedura di licenza siano soggetta a  contestazione  ai
sensi del presente Accordo. 
3  Ai  fini  del  presente  Accordo  con  il  termine  "governo"   si
comprendono le autorita' competenti delle Comunita'