ACCORDO RELATIVO ALLE PROCEDURE IN MATERIA DI LICENZE D'IMPORTAZIONE I Membri, In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali; Desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994; Tenendo conto delle particolari necessita' dei paesi in via di sviluppo Membri in materia commerciale, finanziaria e di sviluppo economico; Riconoscendo che le licenze automatiche di importazione sono utili per raggiungere taluni obiettivi, ma che non dovrebbero essere utilizzate per limitare gli scambi; Riconoscendo che le licenze di importazione possono essere utilizzate per gestire misure simili a quelle adottate ai sensi delle disposizioni pertinenti del GATT 1994; Riconoscendo le disposizioni del GATT 1994 nella loro applicazione alle procedure in materia di licenze d'importazione; Desiderosi di garantire che le procedure in materia di licenza d'importazione non vengano utilizzate in materia contraria ai principi e alle obbligazioni del GATT 1994; Riconoscendo che un uso non adeguato delle procedure in materia di licenza di importazione puo' ostacolato il costo del commercio internazionale; Convinti che le licenze d'importazione, in particolare quelle non automatiche, dovranno essere attuate in modo trasparente e prevedibile; Riconoscendo che le procedure in materia di licenze non automatiche non dovrebbero comportare oneri amministrativi superiori a quelli indispensabili per la gestione delle misure pertinenti; Desiderosi di semplificare e rendere trasparenti le procedure e le pratiche amministrative usate nel commercio internazionale, e di far si' che esse vengano applicate e amministrate in maniera giusta ed equa; Desiderosi di prevedere l'istituzione di un meccanismo di consultazione ed una rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente Accordo, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente Accordo, per licenze d'importazione si intendono le procedure amministrative 1 usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all'importazione sul territorio doganale del Membro importatore, la presentazione di una domanda o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all'organo amministrativo competente. 2. I Membri garantiscono che le procedure amministrative usate per mettere in atto regimi di licenze d'importazione siano conformi alle relative disposizioni del GATT 1994, nonche' dei suoi allegati e protocolli, cosi' come sono interpretate dal presente Accordo, al fine di impedire distorsioni nei flussi commerciali che potrebbero derivare da un'inadeguata attuazione di queste procedure, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo economico e delle esigenze finanziarie e commerciali dei paesi in via di sviluppo Membri. 2 3. Le norme che regolano le procedure in materia di licenze di importazione devono essere neutre nella loro applicazione ed essere gestite in modo giusto ed equo. 4. a) Le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure per la presentazione delle domande, comprese le condizioni di ammissibilita' di persone fisiche, societa' o istituzioni a presentare domanda, gli organi amministrativi ai quali rivolgersi, e gli elenchi dei prodotti soggetti al dispositivo della licenza, sono pubblicate nelle fonti notificate al Comitato per le licenze d'importazione previsto all'articolo 4 (nel presente Accordo denominato "il Comitato") in modo da permettere ai governi 3 e agli operatori commerciali di prenderne conoscenza. La pubblicazione avviene, se possibile, 21 giorni prima della data di entrata in vigore del dispositivo e in ogni caso non oltre tale data. Eventuali eccezioni, deroghe o modifiche alle norme concernenti le procedure per le licenze o gli elenchi dei prodotti soggetti a licenza di importazione sono ugualmente pubblicate secondo le medesime modalita' ed entro i termini sopra specificati. Copie di tali pubblicazioni devono essere tenute a disposizione anche del Segretariato. b) Ai Membri che intendano presentare commenti in forma scritta e' offerta la possibilita' di discuterne, su richiesta. Il Membro interessato tiene nella dovuta considerazione tali commenti e i risultati della discussione 5. I formulari per le domande e, se del caso, i formulari per i rinnovi sono i piu' semplici possibile. I documenti e le informazioni considerate strettamente necessari al buon funzionamento del regime di licenze possono essere richiesti al momento della presentazione della domanda. 6. Le procedure per le domande e, se del caso, le procedure per i rinnovi sono le piu' semplici possibili. I richiedenti devono disporre di un ragionevole periodo di tempo per la presentazione delle rispettive domande di licenza. Quando e' prevista una data di chiusura, tale periodo dovrebbe essere almeno di 21 giorni, con possibilita' di proroga nei casi in cui le domande pervenute entro la scadenza siano insufficienti. I richiedenti devono rivolgersi ad un unico organo amministrativo per le rispettive domande. Nei casi in cui sia assolutamente indispensabile per il richiedente rivolgersi a piu' organi amministrativi, il numero di detti organi sara' comunque limitato a tre. 7. Gli errori di documentazione di secondaria importanza, che non modifichino le informazioni di base fornite, non comportano il rigetto della domanda. Le sanzioni inflitte per omissioni o errori nei documenti e nelle procedure, palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o negligenza grave, non devono superare i limiti di un semplice ammonimento. 8. Le merci importate con licenza di importazione non sono respinte per lievi variazioni di valore, di volume o di peso rispetto alle cifre indicate sulla licenza, dovute a differenze sopravvenute durante il trasporto, a differenze legate al carico alla rinfusa o ad altre differenze di scarico rilievo compatibili con le normali pratiche commerciali. 9. La valuta estera necessaria al pagamento delle importazioni effettuate con licenza e' messa a disposizione dei detentori delle licenze di importazione su base uguale a quelle applicata agli importatori di merci per le quali non sono richieste licenze di importazione. 10. Per quanto concerne le eccezioni relative alla sicurezza, si applicano le disposizioni dell'articolo XXII del GATT 1994. 11. Le disposizioni del presente Accordo non obbligano i Membri a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione delle leggi, o comunque essere contraria all'interesse pubblico o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private. ------------------- 2 Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo deve ritenersi implicare che la base, la portata o la durata di una misura attuata mediante una procedura di licenza siano soggetta a contestazione ai sensi del presente Accordo. 3 Ai fini del presente Accordo con il termine "governo" si comprendono le autorita' competenti delle Comunita'