(All. 1A - Accordo - Art. 2)
                             Articolo 2 
                Licenze automatiche di importazione 4 
1. Con il termine "licenze automatiche di importazione" si  intendono
le licenze di importazione per le quali l'approvazione della  domanda
e' accordata in tutti i casi, e che sono conformi  alle  disposizioni
del paragrafo 2, lettera a). 
2. Oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1, e
nel paragrafo 1 del presente articolo, alle  licenze  automatiche  di
importazione si applicano le seguenti disposizioni 3: 
      a) le procedure di licenza automatica di importazione non 
         devono essere amministrate in modo da esercitare effetti 
         restrittivi sulle importazioni soggette a tali  licenze.  Le
procedure di licenza automatica s'intendono avere effetti 
         restrittivi sul commercio, a meno che, inter alia: 
         i) qualsiasi persona fisica, impresa o istituzione che 
                soddisfi i requisiti legali previsti dall'importatore 
                     Membro per effettuare operazioni di importazione 
               concernenti prodotti soggetti a licenza automatica non 
               abbia ugualmente il diritto a richiedere e ad ottenere 
              licenza di importazione; 
         ii) le domande di licenza non possano essere presentate in 
               qualsiasi giorno lavorativo precedente lo sdoganamento 
              delle merci; 
         iii) le domande di licenza, presentate in forma corretta e 
                completa, non siano approvate immediatamente all'atto 
                   del ricevimento, per quanto possibile dal punto di 
              vista amministrativo, e comunque entro un massimo di 10 
              giorni lavorativi. 
      b) I Membri riconoscono che le licenze automatiche di 
         importazione possono essere necessarie ogniqualvolta non 
         siano disponibili altre procedure adeguate. Le licenze 
         automatiche possono essere mantenute in essere fintanto che 
         sussistono le circostanze che ne hanno motivato 
         l'introduzione o fintanto che gli obiettivi amministrativi 
         alla base di queste procedure non possono  essere  raggiunti
in modo piu' adeguato. 
 
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4 Le procedure relative a licenze di importazione soggette a cauzione
   che non producono effetti restrittivi  sulle  importazioni  devono
   essere considerate come rientranti nell'ambito dei paragrafi  1  e
   2. 
5 I paesi in via di sviluppo Membri, diversi  dai  paesi  in  via  di
   sviluppo Membri, gia' parti contraenti dell'accordo  sulle  proce-
   dure in materia di licenze di importazione stipulato il 12  aprile
   1979, ai quali le disposizioni  dei  commi  a)  (ii)  e  a)  (iii)
   causino  particolari  difficolta'  possono,  previa  notifica   al
   Comitato, differire l'applicazione di tali commi  per  un  periodo
   non superiore a due anni dalla data in entrata in vigore