Articolo 2 Licenze automatiche di importazione 4 1. Con il termine "licenze automatiche di importazione" si intendono le licenze di importazione per le quali l'approvazione della domanda e' accordata in tutti i casi, e che sono conformi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a). 2. Oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1, e nel paragrafo 1 del presente articolo, alle licenze automatiche di importazione si applicano le seguenti disposizioni 3: a) le procedure di licenza automatica di importazione non devono essere amministrate in modo da esercitare effetti restrittivi sulle importazioni soggette a tali licenze. Le procedure di licenza automatica s'intendono avere effetti restrittivi sul commercio, a meno che, inter alia: i) qualsiasi persona fisica, impresa o istituzione che soddisfi i requisiti legali previsti dall'importatore Membro per effettuare operazioni di importazione concernenti prodotti soggetti a licenza automatica non abbia ugualmente il diritto a richiedere e ad ottenere licenza di importazione; ii) le domande di licenza non possano essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo precedente lo sdoganamento delle merci; iii) le domande di licenza, presentate in forma corretta e completa, non siano approvate immediatamente all'atto del ricevimento, per quanto possibile dal punto di vista amministrativo, e comunque entro un massimo di 10 giorni lavorativi. b) I Membri riconoscono che le licenze automatiche di importazione possono essere necessarie ogniqualvolta non siano disponibili altre procedure adeguate. Le licenze automatiche possono essere mantenute in essere fintanto che sussistono le circostanze che ne hanno motivato l'introduzione o fintanto che gli obiettivi amministrativi alla base di queste procedure non possono essere raggiunti in modo piu' adeguato. ---------------- 4 Le procedure relative a licenze di importazione soggette a cauzione che non producono effetti restrittivi sulle importazioni devono essere considerate come rientranti nell'ambito dei paragrafi 1 e 2. 5 I paesi in via di sviluppo Membri, diversi dai paesi in via di sviluppo Membri, gia' parti contraenti dell'accordo sulle proce- dure in materia di licenze di importazione stipulato il 12 aprile 1979, ai quali le disposizioni dei commi a) (ii) e a) (iii) causino particolari difficolta' possono, previa notifica al Comitato, differire l'applicazione di tali commi per un periodo non superiore a due anni dalla data in entrata in vigore