Articolo 3 Licenze di importazione non automatiche 1. Le disposizioni che seguono, oltre a quelle dei paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1, si applicano alle procedure di licenza di importazione non automatica, vale a dire alle procedure in materia di licenza di importazione che non rientrano nella definizione enunciata al paragrafo 1 dell'articolo 2. 2. Le licenze di importazione non automatiche non devono esercitare effetti restrittivi o di distorsione del commercio, che si aggiungano a quelli causati dall'imposizione della restrizione. Le procedure in materia di licenze non automatiche corrispondono, per ambito di applicazione e durata, alla misura alla quale danno attuazione, e non comportano oneri amministrativi maggiori di quelli che siano indispensabili per gestire la misura. 3. Qualora l'obbligo di licenza sia imposto per fini diversi dall'attuazione di restrizioni quantitative, i Membri pubblicano informazioni sufficienti affinche' altri Membri e operatori commerciali vengano a conoscenza delle motivazioni di base per la concessione e/o l'assegnazione delle licenze. 4. Qualora un Membro preveda la possibilita' per persone fisiche, imprese o istituzioni di richiedere eccezioni o deroghe ad un obbligo di licenza, esso deve includere tale possibilita' nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, unitamente alle relative informazioni sulle modalita' di presentazione di tale richiesta e, per quanto possibile, a un'indicazione delle circostanze in base alle quali saranno prese in considerazione le domande. 5. a) I Membri forniscono, su richiesta di qualsiasi altro Membro interessato al commercio del prodotto in questione, ogni utile informazione in merito a quanto segue: i) amministrazione della restrizione; ii) licenze di importazione concesse nel corso di un periodo recente; iii) distribuzione di tali licenze tra paesi fornitori; iv) dove possibile, statistiche relative alle importazioni (in termini di valore e/o di volume) con riferimento ai prodotti soggetti a licenza di importazione. Non ci si attende che i paesi in via di sviluppo Membri assumano al riguardo ulteriori oneri amministrativi o finanziari; b) I Membri che amministrano contingenti mediante la concessione di licenze di importazione devono rendere noti l'ammontare totale dei contingenti da applicare, in termini di volume e/o di valore, le date di apertura e di chiusura del periodo di applicazione e ogni relativa modifica, entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in modo tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza; c) nel caso di contingenti suddivisi tra paesi fornitori, il Membro che applica le restrizioni provvede ad informare al piu' presto tutti gli altri Membri interessati alla fornitura del prodotto in questione in merito all'aliquota del contingente, espressa in volume o in valore, che e' attribuita per il periodo in corso ai diversi paesi fornitori, e provvede a pubblicare ogni informazione al riguardo entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza; d) qualora si verifichino situazioni che rendono necessario prevedere una data anticipata di apertura dei contingenti, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 dovrebbero essere pubblicate entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza; e) qualsiasi persona fisica, societa' o istituzione che soddisfi i requisiti legali e amministrativi previsti dall'importatore Membro ha diritto, a eguali condizioni, a presentare domanda per una licenza di importazione e a vederla presa in considerazione. Qualora la domanda non venga accolta, le motivazioni saranno comunicate, su richiesta, la richiedente, che avra' diritto d'appello o di revisione conformemente alle legislazione o alle procedure interne dell'importatore Membro; f) salvo nei casi in cui risulti impossibile per motivi che sfuggono al controllo dei Membri, il periodo previsto per l'esame delle domande non deve essere superiore a 30 giorni, se le domande vengono prese in considerazione all'atto del ricevimento, ossia in base all'ordine in cui pervengono, e non superiore a 60 giorni se tutte le domande vengono esaminate contemporaneamente. In quest'ultimo caso, il periodo previsto per l'esame delle domande comincia il giorno successivo alla data di chiusura del termine annunciato per la presentazione delle domande; g) il periodo di validita' delle licenze deve essere di durata ragionevole e comunque abbastanza lungo da consentire le operazioni di importazione. Il periodo di validita' delle licenze non deve essere tale da impedire le importazioni da fonti distanti, tranne in casi particolari, in cui le importazioni siano necessarie per far fronte a bisogni imprevisti nel breve termine; h) nell'amministrare i contingenti, i Membri non impediscono che le importazioni vengano effettuate conformemente alle licenze di importazione rilasciate, ne' scoraggiano la completa utilizzazione dei contingenti; i) nel rilascio delle licenze di importazione, i Membri valuteranno l'opportunita' di rilasciare licenze per quantita' di prodotti economicamente significative; j) nell'assegnazione delle licenze, i Membri dovranno considerare le importazioni precedentemente effettuate dal richiedente, verificando se le licenze di importazione rilasciate in passato siano state integralmente utilizzate nel corso di un recente periodo di riferimento. Laddove risulti che le licenze non sono state completamente utilizzate, i Membri ne valutano i motivi e ne tengono conto in sede di assegnazione di nuove licenze. E' inoltre necessario assicurare, in misura ragionevole, l'assegnazione di licenze a nuovi importatori, sempre tenendo conto dell'opportunita' di rilasciare licenze di importazione per quantita' di prodotti economicamente significative. Al riguardo, dovrebbe essere riservata una particolare attenzione agli importatori di prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo Membri e, in particolare, da quelli meno avanzati; k) nel caso di contingenti gestiti per mezzo di licenze e non suddivisi tra i paesi fornitori, i detentori di licenza 6 sono liberi di scegliere le fonti di importazione. Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, la licenza deve indicare chiaramente il paese o i paesi fornitori; l) nell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 8, sara' possibile effettuare aggiustamenti nella futura suddivisione delle licenze, onde compensare casi di importazioni superiori al livello previsto da una licenza precedente. -------------- 6 A volte denominati "detentori di contingenti"