(All. 1A - Accordo - Art. 3)
                             Articolo 3 
               Licenze di importazione non automatiche 
1. Le disposizioni che seguono, oltre a quelle dei paragrafi da  1  a
11 dell'articolo  1,  si  applicano  alle  procedure  di  licenza  di
importazione non automatica, vale a dire alle procedure in materia di
licenza di importazione che non rientrano nella definizione enunciata
al paragrafo 1 dell'articolo 2. 
2. Le licenze di importazione non automatiche non  devono  esercitare
effetti restrittivi o di distorsione del commercio, che si aggiungano
a quelli causati dall'imposizione della restrizione. Le procedure  in
materia di licenze  non  automatiche  corrispondono,  per  ambito  di
applicazione e durata, alla misura alla quale danno attuazione, e non
comportano  oneri  amministrativi  maggiori  di  quelli   che   siano
indispensabili per gestire la misura. 
3.  Qualora  l'obbligo  di  licenza  sia  imposto  per  fini  diversi
dall'attuazione di  restrizioni  quantitative,  i  Membri  pubblicano
informazioni  sufficienti  affinche'   altri   Membri   e   operatori
commerciali vengano a conoscenza delle motivazioni  di  base  per  la
concessione e/o l'assegnazione delle licenze. 
4. Qualora un Membro preveda la  possibilita'  per  persone  fisiche,
imprese o istituzioni di richiedere eccezioni o deroghe ad un obbligo
di licenza, esso deve includere tale possibilita' nelle  informazioni
pubblicate ai sensi dell'articolo 1,  paragrafo  4,  unitamente  alle
relative  informazioni  sulle  modalita'  di  presentazione  di  tale
richiesta e, per quanto possibile, a un'indicazione delle circostanze
in base alle quali saranno prese in considerazione le domande. 
5. a) I Membri forniscono, su richiesta  di  qualsiasi  altro  Membro
         interessato al commercio del  prodotto  in  questione,  ogni
         utile informazione in merito a quanto segue: 
         i) amministrazione della restrizione; 
         ii) licenze di importazione concesse nel corso di un 
              periodo recente; 
         iii) distribuzione di tali licenze tra paesi fornitori; 
         iv) dove possibile, statistiche relative alle importazioni 
              (in termini di valore e/o di volume) con riferimento ai 
               prodotti soggetti a licenza di importazione. Non ci si 
               attende che i paesi in via di sviluppo Membri assumano 
                         al riguardo ulteriori oneri amministrativi o 
              finanziari; 
      b) I Membri che amministrano contingenti mediante la 
         concessione di licenze di importazione devono rendere noti 
         l'ammontare totale dei contingenti da applicare, in termini 
         di volume e/o di valore, le date di apertura e di chiusura 
         del periodo di applicazione e ogni relativa modifica, entro 
         i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in modo 
         tale da consentire a  governi  e  operatori  commerciali  di
venirne a conoscenza; 
      c) nel caso di contingenti suddivisi tra paesi fornitori, il 
         Membro che applica le restrizioni provvede ad informare al 
         piu' presto tutti gli altri Membri interessati alla 
         fornitura del prodotto in questione in merito all'aliquota 
         del contingente, espressa in volume o in valore, che e' 
         attribuita per il periodo in corso ai diversi paesi 
         fornitori, e provvede a pubblicare ogni informazione al 
         riguardo entro i termini specificati all'articolo 1, 
         paragrafo 4 e in maniera tale  da  consentire  a  governi  e
operatori commerciali di venirne a conoscenza; 
      d) qualora si verifichino situazioni che rendono necessario 
         prevedere una data anticipata di apertura dei contingenti, 
         le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 
         dovrebbero essere pubblicate entro i termini specificati 
         all'articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da  consentire
a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza; 
      e) qualsiasi persona fisica, societa' o istituzione che 
         soddisfi i requisiti legali e amministrativi previsti 
         dall'importatore Membro ha diritto, a eguali condizioni, a 
         presentare domanda per una licenza di importazione e a 
         vederla presa in considerazione. Qualora la domanda non 
         venga accolta, le motivazioni saranno comunicate, su 
         richiesta, la richiedente, che avra' diritto d'appello o di 
         revisione conformemente alle legislazione o  alle  procedure
interne dell'importatore Membro; 
      f) salvo nei casi in cui risulti impossibile per motivi che 
         sfuggono al controllo dei Membri, il periodo previsto per 
         l'esame delle domande non deve essere superiore a 30 giorni, 
         se le domande vengono prese in considerazione all'atto del 
         ricevimento, ossia in base all'ordine in cui pervengono, e 
         non superiore a 60 giorni se tutte le domande vengono 
         esaminate contemporaneamente. In quest'ultimo caso, il 
         periodo previsto per l'esame delle domande comincia il 
         giorno  successivo  alla  data  di  chiusura   del   termine
annunciato per la presentazione delle domande; 
      g) il periodo di validita' delle licenze deve essere di durata 
         ragionevole e comunque abbastanza lungo da consentire le 
         operazioni di importazione. Il periodo di validita' delle 
         licenze non deve essere tale da impedire le importazioni da 
         fonti distanti, tranne in casi particolari, in cui le 
         importazioni siano  necessarie  per  far  fronte  a  bisogni
imprevisti nel breve termine; 
      h) nell'amministrare i contingenti, i Membri non impediscono 
         che le importazioni vengano effettuate conformemente alle 
         licenze  di  importazione  rilasciate,  ne'  scoraggiano  la
completa utilizzazione dei contingenti; 
      i) nel rilascio delle licenze di importazione, i Membri 
         valuteranno  l'opportunita'  di   rilasciare   licenze   per
quantita' di prodotti economicamente significative; 
      j) nell'assegnazione delle licenze, i Membri dovranno 
         considerare le importazioni precedentemente effettuate dal 
         richiedente, verificando se le licenze di importazione 
         rilasciate in passato siano state integralmente utilizzate 
         nel corso di un recente periodo di riferimento. Laddove 
         risulti che le licenze non sono state completamente 
         utilizzate, i Membri ne valutano i motivi e ne tengono conto 
         in sede di assegnazione di nuove licenze. E' inoltre 
         necessario assicurare, in misura ragionevole, l'assegnazione 
         di licenze a nuovi importatori, sempre tenendo conto 
         dell'opportunita' di rilasciare licenze di importazione per 
         quantita' di prodotti economicamente significative. Al 
         riguardo, dovrebbe essere riservata una particolare 
         attenzione agli importatori di prodotti provenienti da paesi 
         in via di sviluppo Membri e, in particolare, da quelli  meno
avanzati; 
      k) nel caso di contingenti gestiti per mezzo di licenze e non 
         suddivisi tra i paesi fornitori, i detentori di licenza 6 
         sono liberi di scegliere le fonti di importazione. Nel caso 
         di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori,  la  licenza
deve indicare chiaramente il paese o i paesi fornitori; 
      l) nell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 8, sara' 
         possibile effettuare aggiustamenti nella futura suddivisione 
         delle  licenze,  onde  compensare   casi   di   importazioni
superiori al livello previsto da una licenza precedente. 
 
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6 A volte denominati "detentori di contingenti"