Articolo 5 Notifica 1. I Membri che istituiscono procedure in materia di licenze o vi apportano delle modifiche ne danno notifica al comitato entro 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse. 2. Le notifiche dell'istituzione di procedure in materia di licenze di importazione contengono le seguenti informazioni: a) elenco dei prodotti soggetti a procedure di licenza; b) punto di contatto per informazioni sull'ammissibilita'; c) organo(i) amministrativo(i) per la presentazione delle domande; d) data e nome della pubblicazione che riporta le procedure in materia di licenze; e) indicazione del tipo di procedura di licenza, se automatica o non automatica, in base alle definizioni contenute negli articoli 2 e 3; f) in caso di licenze di importazione automatiche, indicazione dello scopo amministrativo; g) in caso di licenze di importazione non automatiche, indicazione della misura alla quale si da' attuazione attraverso la procedura di licenza; e h) durante attesa della procedura di licenza, ove sia possibile stimarla con un certo grado di probabilita', ovvero, in caso contrario, motivo per il quale l'informazione non puo' essere fornita. 3. Le notifiche in merito a modifiche apportate a procedure in materia di licenze di importazione devono indicare gli elementi sopra citati, ove si verifichino cambiamenti negli stessi. 4. I Membri provvedono a notificare al Comitato il nome della pubblicazione nella quale saranno riportate le informazioni richieste all'articolo 1, paragrafo 4. 5. Ove un Membro interessato ritenga che un altro Membro non abbia provveduto a notificare l'istituzione di una procedura in materia di licenze o eventuali modifiche nella stessa conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 che precedono, esso ha facolta' di portare la questione all'attenzione di tale altro Membro. Ove la notifica non venga effettuata immediatamente, tale Membro puo' procedere direttamente alla notifica della procedura di licenza o di eventuali modifiche ivi apportate, nonche' di tutte le informazioni pertinenti e disponibili.