(All. 1A - Accordo - Art. 5)
                             Articolo 5 
                              Notifica 
1. I Membri che istituiscono procedure in materia  di  licenze  o  vi
apportano delle modifiche ne danno  notifica  al  comitato  entro  60
giorni dalla pubblicazione delle stesse. 
2. Le notifiche dell'istituzione di procedure in materia  di  licenze
di importazione contengono le seguenti informazioni: 
      a) elenco dei prodotti soggetti a procedure di licenza; 
      b) punto di contatto per informazioni sull'ammissibilita'; 
      c) organo(i) amministrativo(i) per la presentazione delle 
         domande; 
      d) data e nome della pubblicazione che riporta le procedure in 
         materia di licenze; 
      e) indicazione del tipo di procedura di licenza, se automatica 
         o non automatica, in base alle definizioni  contenute  negli
articoli 2 e 3; 
      f) in caso di licenze di importazione automatiche, indicazione 
         dello scopo amministrativo; 
      g) in caso di licenze di importazione non automatiche, 
         indicazione  della  misura  alla  quale  si  da'  attuazione
attraverso la procedura di licenza; e 
      h) durante attesa della procedura di licenza, ove sia possibile 
         stimarla con un certo grado di probabilita', ovvero, in caso 
         contrario, motivo  per  il  quale  l'informazione  non  puo'
essere fornita. 
3. Le notifiche in  merito  a  modifiche  apportate  a  procedure  in
materia di licenze di importazione devono indicare gli elementi sopra
citati, ove si verifichino cambiamenti negli stessi. 
4. I Membri  provvedono  a  notificare  al  Comitato  il  nome  della
pubblicazione nella quale saranno riportate le informazioni richieste
all'articolo 1, paragrafo 4. 
5. Ove un Membro interessato ritenga che un altro  Membro  non  abbia
provveduto a notificare l'istituzione di una procedura in materia  di
licenze  o  eventuali  modifiche  nella  stessa  conformemente   alle
disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 che precedono, esso  ha  facolta'
di portare la questione all'attenzione di tale altro Membro.  Ove  la
notifica  non  venga  effettuata  immediatamente,  tale  Membro  puo'
procedere direttamente alla notifica della procedura di licenza o  di
eventuali modifiche ivi apportate, nonche' di tutte  le  informazioni
pertinenti e disponibili.