Articolo 6 Consultazioni e risoluzione delle controversie Le consultazioni e la risoluzione delle controversie relative a qualsiasi questione che possa ripercuotersi sul funzionamento del presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, cosi' come elaborate ed applicate nell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.