(All. 1A - Accordo - Art. 6)
                             Articolo 6 
           Consultazioni e risoluzione delle controversie 
      Le consultazioni e la risoluzione delle controversie relative a
qualsiasi questione che possa  ripercuotersi  sul  funzionamento  del
presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli  XXII
e XXIII del GATT 1994, cosi' come elaborate ed applicate  nell'Intesa
sulla risoluzione delle controversie.