(All. 1A - Accordo - Art. 7)
                             Articolo 7 
                                Esame 
1. Il Comitato procede, ogniqualvolta sia necessario ed  almeno  ogni
due anni, all'esame dell'attuazione e del funzionamento del  presente
Accordo, alla luce dei suoi obiettivi, nonche' dei  diritti  e  degli
obblighi in esso contenuti. 
2. Come riferimento per l'esame del Comitato, il Segretariato prepara
un rapporto fattuale, sulla base delle informazioni fornite ai  sensi
dell'articolo  5,  delle  risposte  al  questionario  annuale   sulle
procedure in  materia  di  licenze  di  importazione  7  e  di  altre
informazioni  pertinenti  ed  attendibili  a  sua  disposizione.   Il
rapporto fornisce  un  riassunto  delle  informazioni  sopra  citate,
indicando in particolare eventuali cambiamenti o sviluppi intervenuti
nel corso del periodo  in  esame,  e  includendo  altre  informazioni
concordate dal Comitato. 
3. I Membri si impegnano a compilare sollecitamente  e  integralmente
il questionario annuale sulle procedure  in  materia  di  licenze  di
importazione. 
4. Il Comitato informa il Consiglio per gli scambi di merci in merito
a sviluppi intervenuti nel periodo oggetto di tale esame.