Articolo 7 Esame 1. Il Comitato procede, ogniqualvolta sia necessario ed almeno ogni due anni, all'esame dell'attuazione e del funzionamento del presente Accordo, alla luce dei suoi obiettivi, nonche' dei diritti e degli obblighi in esso contenuti. 2. Come riferimento per l'esame del Comitato, il Segretariato prepara un rapporto fattuale, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 5, delle risposte al questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione 7 e di altre informazioni pertinenti ed attendibili a sua disposizione. Il rapporto fornisce un riassunto delle informazioni sopra citate, indicando in particolare eventuali cambiamenti o sviluppi intervenuti nel corso del periodo in esame, e includendo altre informazioni concordate dal Comitato. 3. I Membri si impegnano a compilare sollecitamente e integralmente il questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione. 4. Il Comitato informa il Consiglio per gli scambi di merci in merito a sviluppi intervenuti nel periodo oggetto di tale esame.