Articolo 8 Disposizioni finali Riserve 1. Non sono ammesse riserve su nessuna delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri. Legislazione nazionale 2. a) Ciascun Membro garantisce, al piu' tardi alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto lo concerne, la conformita' di leggi, regolamenti e procedure amministrative nazionali con le disposizioni del presente Accordo. b) Ciascun Membro provvede ad informare il Comitato in merito a qualsiasi modifica apportata a leggi e regolamenti nazionali attinenti al presente Accordo, nonche' all'amministrazione di tali leggi e regolamenti.