ACCORDO SULLE SOVVENZIONI E SULLE MISURE COMPENSATIVE I Membri concordano quanto segue: Articolo 1 Definizione di sovvenzione 1.1 Ai fini del presente Accordo, s'intende sussistere una sovvenzione qualora: a) 1) un governo o un organismo pubblico nel territorio di un Membro (in appresso, nel presente Accordo, denominato "governo") accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui: i) una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti); ii) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad esempio con incentivi fiscali quali crediti d'imposta); 1 iii) un governo fornisca merci o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero proceda all'acquisto di merci; iv) un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine ad un organismo privato di svolgere una o piu' funzioni tra quelle il- lustrate ai punti da i) a iii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo e la prassi seguita non differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi; o a) 2) venga posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994; e b) venga conferito un vantaggio. 1.2 Le sovvenzioni, come definite al paragrafo 1, saranno soggette alle disposizioni della Parte II ovvero alle disposizioni della Parte III o V soltanto ove si tratti di sovvenzioni specifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 2. --------------- 1 Conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI del GATT 1994 (Nota all'articolo XVI) e alle disposizioni degli allegati da I a III del presente Accordo, l'esenzione di un prodotto esportato da dazi o imposte che gravano sul medesimo prodotto se destinato al consumo interno, ovvero l'esonero da dazi o imposte per importi non superiori a quelli maturati non sono da ritenersi sovvenzioni