(All. 1A - Accordo - Art. 1)
        ACCORDO SULLE SOVVENZIONI E SULLE MISURE COMPENSATIVE 
I Membri concordano quanto segue: 
                             Articolo 1 
                     Definizione di sovvenzione 
1.1  Ai  fini  del  presente  Accordo,   s'intende   sussistere   una
sovvenzione qualora: 
      a) 1) un governo o un organismo pubblico nel territorio di un 
         Membro (in appresso, nel presente Accordo, denominato 
         "governo") accordi un contributo finanziario, ossia nei casi
in cui: 
         i) una prassi governativa implichi il trasferimento 
                      diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, 
                     iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti 
              diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su 
              prestiti); 
         ii) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di 
                  entrate altrimenti dovute (ad esempio con incentivi 
              fiscali quali crediti d'imposta); 1 
         iii) un governo fornisca merci o servizi diversi da 
        infrastrutture generali ovvero proceda all'acquisto di merci; 
         iv) un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di 
              finanziamento, o incarichi o dia ordine ad un organismo 
               privato di svolgere una o piu' funzioni tra quelle il- 
                 lustrate ai punti da i) a iii) che precedono, che di 
               norma spetterebbero al governo e la prassi seguita non 
               differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente 
              adottate dai governi; 
                                  o 
      a) 2) venga posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno 
                al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del 
              GATT 1994; 
                                  e 
      b) venga conferito un vantaggio. 
1.2 Le sovvenzioni, come definite al paragrafo  1,  saranno  soggette
alle disposizioni della Parte II ovvero alle disposizioni della Parte
III  o  V  soltanto  ove  si   tratti   di   sovvenzioni   specifiche
conformemente alle disposizioni dell'articolo 2. 
--------------- 1 Conformemente alle disposizioni  dell'articolo  XVI
   del GATT 1994 (Nota all'articolo XVI) e  alle  disposizioni  degli
   allegati da I a  III  del  presente  Accordo,  l'esenzione  di  un
   prodotto esportato da dazi o  imposte  che  gravano  sul  medesimo
   prodotto se destinato al consumo interno, ovvero l'esonero da dazi
   o imposte per importi non superiori a quelli maturati non sono  da
   ritenersi sovvenzioni