Articolo 10 Applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 35 I Membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che l'imposizione di un dazio compensativo 36 su qualsivoglia prodotto del territorio di un Membro, importato nel territorio di un altro Membro, sia conforme alle disposizioni dell'articolo VI del GATT 1994 e ai termini del presente Accordo. Si potranno istituire dazi compensativi esclusivamente a seguito di inchieste aperte 37 e condotte conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dell'Accordo sull'agricoltura.