(All. 1A - Accordo - Art.10)
                             Articolo 10 
           Applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 35 
      I Membri prendono tutte le misure necessarie per garantire  che
l'imposizione di un dazio compensativo 36  su  qualsivoglia  prodotto
del territorio di un Membro, importato nel  territorio  di  un  altro
Membro, sia conforme alle disposizioni dell'articolo VI del GATT 1994
e ai  termini  del  presente  Accordo.  Si  potranno  istituire  dazi
compensativi esclusivamente  a  seguito  di  inchieste  aperte  37  e
condotte conformemente  alle  disposizioni  del  presente  Accordo  e
dell'Accordo sull'agricoltura.