(All. 1A - Accordo - Art.11)
                             Articolo 11 
            Inizio della procedura e successiva inchiesta 
11.1  Salvo  quanto  disposto  dal   paragrafo   6,   l'apertura   di
un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetti di una
sovvenzione adotta avviene di norma  a  seguito  di  domanda  scritta
presentata dall'industria nazionale interessata o per suo conto. 
11.2  La  domanda  di  cui  al  paragrafo  1  deve  contenere   prove
sufficienti relative all'esistenza (a)  di  una  sovvenzione  e,  ove
possibile,  al  suo  ammontare,  (b)   del   pregiudizio   ai   sensi
dell'articolo VI del GATT 1994 cosi' come interpretato  nel  presente
Accordo  e  (c)  del  nesso  di  causalita'   fra   le   importazioni
sovvenzionate e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione, non
suffragata dalle relative prove, non puo' considerarsi sufficiente  a
soddisfare i requisiti imposti dal  presente  paragrafo.  La  domanda
deve contenere tutte le informazioni  di  cui  il  richiedente  possa
ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue: 
         i) identita' del richiedente con una descrizione del vol- 
                      ume e del valore della produzione nazionale del 
              prodotto simile da parte del richiedente stesso. Ove la 
                           domanda scritta venga presentata per conto 
                         dell'industria nazionale, essa deve definire 
                   l'industria per conto della quale e' presentata la 
                domanda sulla base di un elenco di tutti i produttori 
                    nazionali noti (ovvero associazioni di produttori 
                   nazionali) del prodotto similare e, nei limiti del 
                   possibile, una descrizione del volume e del valore 
               della produzione nazionale del prodotto simile facente 
              capo a tali produttori; 
         ii) descrizione completa del prodotto ritenuto 
               sovvenzionato, nome del paese e dei paesi di origine o 
                  di esportazione, identita' di ciascun esportatore o 
                 produttore straniero noto, corredati di un elenco di 
              soggetti noti che importano il prodotto in questione; 
         iii) elementi di prova concernenti l'esistenza, l'ammontare 
              e la natura della sovvenzione in questione; 
         iv) prove del fatto che un presunto danno ad un'industria 
                  nazionale sia dovuto agli effetti delle sovvenzioni 
                  accordate a determinate importazioni sovvenzionate; 
              tali prove comprendono informazioni sull'evoluzione del 
                      volume delle importazioni in presunto regime di 
                sovvenzione, sul loro effetto sui prezzi del prodotto 
               simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto 
               di tali importazioni sull'industria nazionale, effetti 
                      evidenziati dai pertinenti fattori e indici che 
                 influiscono sull'andamento dell'industria nazionale, 
              come quelli elencati all'articolo 15, paragrafi 2 e 4. 
11.3 Spetta alle  autorita'  esaminare  l'esattezza  e  l'adeguatezza
degli elementi di prova addotti  nella  domanda  per  determinare  se
siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta. 
11.4 Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 puo' essere aperta solo  se
le autorita'  hanno  accertato,  dopo  aver  esaminato  il  grado  di
sostegno o di opposizione alla domanda  espresso  38  dai  produttori
nazionali del prodotto simile, che la domanda  stessa  e'  presentata
dall'industria nazionale o per suo conto  39.  La  domanda  s'intende
presentata "dall'industria nazionale o per suo conto"  se  riceve  il
sostegno di quei produttori nazionali  il  cui  prodotto  complessivo
costituisce oltre il 50% della produzione totale del prodotto  simile
facente capo a quella parte di industria nazionale  che  ha  espresso
sostegno o opposizione alla domanda. Tuttavia, l'inchiesta  non  puo'
essere  aperta  qualora  i  produttori   nazionali   che   sostengono
espressamente la domanda rappresentino meno del 25% della  produzione
totale del prodotto simile facente capo all'industria nazionale. 
11.5 Salvo nel caso in cui sia stata presa la  decisione  di  avviare
l'inchiesta, le  autorita'  devono  astenersi  dal  pubblicizzare  la
domanda di avvio dell'inchiesta. 
11.6 Qualora, in casi particolari, le autorita' interessate  decidano
di avviare un'inchiesta senza aver ricevuto una  domanda  scritta  in
tal senso da un'industria nazionale o per suo conto,  esse  procedono
solo in presenza di  sufficienti  elementi  di  prova  dell'esistenza
della sovvenzione, del pregiudizio e del nesso di causalita'  di  cui
al paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta. 
11.7 Degli elementi di prova dell'esistenza della sovvenzione  e  del
pregiudizio si terra' conto simultaneamente sia a)  per  decidere  se
aprire  o  no  l'inchiesta,  sia  b)   successivamente,   nel   corso
dell'inchiesta stessa, a partire, al piu' tardi, dalla prima data  in
cui possono essere applicate le  misure  provvisorie  in  conformita'
delle disposizioni del presente Accordo. 
11.8 Nei casi in cui i prodotti non siano importati direttamente  dal
paese di origine ma siano esportati da un paese intermedio  verso  il
Membro  importatore,  il  presente   Accordo   s'intende   pienamente
applicabile e la transazione o le transazioni, ai fini  del  presente
Accordo, saranno considerate come se  avessero  avuto  luogo  tra  il
paese d'origine e il Membro importatore. 
11.9 Le autorita' devono respingere una domanda presentata  ai  sensi
del paragrafo 1 e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta  non
appena  si  convincano  che  gli  elementi  di  prova  relativi  alla
sovvenzione o al pregiudizio non sono sufficienti a  giustificare  la
prosecuzione  della  procedura.  La  chiusura  dell'inchiesta   sara'
immediata qualora l'ammontare della sovvenzione sia minimo o  qualora
il volume delle importazioni sovvenzionate, effettive o potenziali, o
il pregiudizio, siano di entita' trascurabile. Ai fini  del  presente
paragrafo, l'ammontare della sovvenzione  e'  considerato  minimo  se
inferiore all'1% ad valorem. 
11.10 L'inchiesta non osta alle procedure di sdoganamento. 
11.11 Salvo circostanze particolari, le inchieste devono  concludersi
entro un anno, e comunque al piu' tardi  entro  18  mesi  dalla  loro
apertura. 
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35 Le disposizioni delle Parti II o III possono  essere  invocate  in
   parallelo con le disposizioni della parte V tuttavia,  per  quanto
   concerne gli effetti di una particolare  sovvenzione  sul  mercato
   nazionale del Membro importatore, e' ammessa  solo  una  forma  di
   compensazione (un dazio  compensativo,  ove  siano  soddisfatti  i
   requisiti della  Parte  V,  o  una  contromisura  ai  sensi  degli
   articoli 4 o 7). Le disposizioni delle parti III e V  non  possono
   essere invocate in relazione a misure considerate non passibili di
   azione legale conformemente  alle  disposizioni  della  Parte  IV.
   Tuttavia le misure citate all'articolo  8,  paragrafo  1(a),  sono
   soggette a verifica al fine di determinare se si tratta di  misure
   specifiche ai sensi dell'articolo 2.  Inoltre,  nel  caso  di  una
   sovvenzione  di  cui  all'articolo  8,   paragrafo   2,   concessa
   nell'ambito di un  programma  che  non  sia  stato  notificato  in
   conformita' all'articolo 8, paragrafo  3,  le  disposizioni  delle
   Parti  III  e  V  possono  comunque  essere  invocate,   ma   tale
   sovvenzione sara' considerata non passibile di azione legale,  ove
   risulti conforme alle norme indicate all'articolo 8, paragrafo 2. 
36 Con  l'espressione  "dazio  compensativo"  si  deve  intendere  un
   diritto  speciale  applicato  al   fine   di   neutralizzare   una
   sovvenzione  accordata,  direttamente   o   indirettamente,   alla
   fabbricazione, alla produzione  o  all'esportazione  di  qualsiasi
   merce, in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo  VI  del  GATT
   1994. 
37 Il termine "aperta"  usato  in  appresso,  si  riferisce  all'atto
procedurale con il quale un Membro apre (MANCA IL TESTO) 
38 Nel  caso  di  industrie  frammentate,  composte  da   un   numero
   estremamente elevato di produttori, le autorita' possono  basarsi,
   per  accertare  il  sostegno  o  l'opposizione  alla  domanda,  su
   tecniche di campionatura statisticamente valide. 
39 I Membri sono  a  conoscenza  del  fatto  che  nel  territorio  di
   determinati  Membri  i  dipendenti  di  produttori  nazionali  del
   prodotto simile, ovvero  rappresentanti  dei  dipendenti,  possono
   presentare o sostenere una domanda per l'apertura di un  inchiesta
   ai sensi del paragrafo 1.