Articolo 11 Inizio della procedura e successiva inchiesta 11.1 Salvo quanto disposto dal paragrafo 6, l'apertura di un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetti di una sovvenzione adotta avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata dall'industria nazionale interessata o per suo conto. 11.2 La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere prove sufficienti relative all'esistenza (a) di una sovvenzione e, ove possibile, al suo ammontare, (b) del pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 cosi' come interpretato nel presente Accordo e (c) del nesso di causalita' fra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione, non suffragata dalle relative prove, non puo' considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue: i) identita' del richiedente con una descrizione del vol- ume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile da parte del richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto dell'industria nazionale, essa deve definire l'industria per conto della quale e' presentata la domanda sulla base di un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del prodotto similare e, nei limiti del possibile, una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori; ii) descrizione completa del prodotto ritenuto sovvenzionato, nome del paese e dei paesi di origine o di esportazione, identita' di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione; iii) elementi di prova concernenti l'esistenza, l'ammontare e la natura della sovvenzione in questione; iv) prove del fatto che un presunto danno ad un'industria nazionale sia dovuto agli effetti delle sovvenzioni accordate a determinate importazioni sovvenzionate; tali prove comprendono informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di sovvenzione, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto di tali importazioni sull'industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indici che influiscono sull'andamento dell'industria nazionale, come quelli elencati all'articolo 15, paragrafi 2 e 4. 11.3 Spetta alle autorita' esaminare l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta. 11.4 Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 puo' essere aperta solo se le autorita' hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso 38 dai produttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa e' presentata dall'industria nazionale o per suo conto 39. La domanda s'intende presentata "dall'industria nazionale o per suo conto" se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale che ha espresso sostegno o opposizione alla domanda. Tuttavia, l'inchiesta non puo' essere aperta qualora i produttori nazionali che sostengono espressamente la domanda rappresentino meno del 25% della produzione totale del prodotto simile facente capo all'industria nazionale. 11.5 Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorita' devono astenersi dal pubblicizzare la domanda di avvio dell'inchiesta. 11.6 Qualora, in casi particolari, le autorita' interessate decidano di avviare un'inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un'industria nazionale o per suo conto, esse procedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza della sovvenzione, del pregiudizio e del nesso di causalita' di cui al paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta. 11.7 Degli elementi di prova dell'esistenza della sovvenzione e del pregiudizio si terra' conto simultaneamente sia a) per decidere se aprire o no l'inchiesta, sia b) successivamente, nel corso dell'inchiesta stessa, a partire, al piu' tardi, dalla prima data in cui possono essere applicate le misure provvisorie in conformita' delle disposizioni del presente Accordo. 11.8 Nei casi in cui i prodotti non siano importati direttamente dal paese di origine ma siano esportati da un paese intermedio verso il Membro importatore, il presente Accordo s'intende pienamente applicabile e la transazione o le transazioni, ai fini del presente Accordo, saranno considerate come se avessero avuto luogo tra il paese d'origine e il Membro importatore. 11.9 Le autorita' devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non appena si convincano che gli elementi di prova relativi alla sovvenzione o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione della procedura. La chiusura dell'inchiesta sara' immediata qualora l'ammontare della sovvenzione sia minimo o qualora il volume delle importazioni sovvenzionate, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano di entita' trascurabile. Ai fini del presente paragrafo, l'ammontare della sovvenzione e' considerato minimo se inferiore all'1% ad valorem. 11.10 L'inchiesta non osta alle procedure di sdoganamento. 11.11 Salvo circostanze particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e comunque al piu' tardi entro 18 mesi dalla loro apertura. -------------------- 35 Le disposizioni delle Parti II o III possono essere invocate in parallelo con le disposizioni della parte V tuttavia, per quanto concerne gli effetti di una particolare sovvenzione sul mercato nazionale del Membro importatore, e' ammessa solo una forma di compensazione (un dazio compensativo, ove siano soddisfatti i requisiti della Parte V, o una contromisura ai sensi degli articoli 4 o 7). Le disposizioni delle parti III e V non possono essere invocate in relazione a misure considerate non passibili di azione legale conformemente alle disposizioni della Parte IV. Tuttavia le misure citate all'articolo 8, paragrafo 1(a), sono soggette a verifica al fine di determinare se si tratta di misure specifiche ai sensi dell'articolo 2. Inoltre, nel caso di una sovvenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, concessa nell'ambito di un programma che non sia stato notificato in conformita' all'articolo 8, paragrafo 3, le disposizioni delle Parti III e V possono comunque essere invocate, ma tale sovvenzione sara' considerata non passibile di azione legale, ove risulti conforme alle norme indicate all'articolo 8, paragrafo 2. 36 Con l'espressione "dazio compensativo" si deve intendere un diritto speciale applicato al fine di neutralizzare una sovvenzione accordata, direttamente o indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione o all'esportazione di qualsiasi merce, in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo VI del GATT 1994. 37 Il termine "aperta" usato in appresso, si riferisce all'atto procedurale con il quale un Membro apre (MANCA IL TESTO) 38 Nel caso di industrie frammentate, composte da un numero estremamente elevato di produttori, le autorita' possono basarsi, per accertare il sostegno o l'opposizione alla domanda, su tecniche di campionatura statisticamente valide. 39 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati Membri i dipendenti di produttori nazionali del prodotto simile, ovvero rappresentanti dei dipendenti, possono presentare o sostenere una domanda per l'apertura di un inchiesta ai sensi del paragrafo 1.