Articolo 12 Elementi di prova 12.1 Ai Membri e a tutte le parti interessate da un'inchiesta in merito a dazi compensativi e' data notifica delle informazioni richieste dalle autorita' e ampia possibilita' di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all'inchiesta in questione. 12.1.1 Gli esportatori, i produttori stranieri o i Membri interessati che riceveranno il questionario relativo ad un'inchiesta in merito a dazi compensativi avranno un termine di almeno 30 giorni per la risposta 40. L'eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni ricevera' la debita attenzione e, se adeguatamente motivata, dara' luogo alla concessione della proroga nei limiti del possibile. 12.1.2 Fermo restando l'obbligo di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta da uno dei Membri o da una delle parti interessate sono tempestivamente trasmessi agli altri Membri o parti coinvolti nell'inchiesta. 12.1.3 Non appena avviata un'inchiesta, le autorita' trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 agli esportatori noti 41 e alle autorita' del Membro esportatore, mettendo , su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L'esigenza di tutelare le informazioni riservate sara' tenuta nel debito conto, come previsto dal paragrafo 4. 12.2 I Membri interessati e le parti interessate hanno inoltre il diritto, giustificandone il motivo, di presentare le informazioni oralmente. In tal caso, a tali Membri e parti interessati sara' richiesto in seguito di trasporre in forma scritta le rispettive dichiarazioni. La decisione delle autorita' inquirenti si potra' basare esclusivamente su informazioni ed argomenti contenuti nelle registrazioni scritte dell'autorita' fornite ai Membri interessati e alle parti interessate coinvolti nell'inchiesta, tenendo in debito conto l'esigenza di tutelare le informazioni confidenziali. 12.3 Nei limiti del possibile, le autorita' danno tempestivamente a tutti i Membri interessati e alle parti interessate la possibilita' di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura riservata secondo la definizione del paragrafo 4, che siano pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorita' nell'ambito di un'inchiesta in materia di dazi compensativi, consentendo alle parti di predisporre le loro difese sulla base di tali informazioni. 12.4 Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad esempio perche' la loro divulgazione garantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario, pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall'inchiesta, previa presentazione di fondati motivi devono essere trattati come tali dalle autorita', e non dovranno essere divulgati senza l'espresso consenso della parte che li ha forniti. 42 12.4.1 Le autorita' chiedono ai Membri o alle parti interessate che hanno fornito informazioni di natura riservata di farne un compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentire un'adeguata comprensione della sostanza delle informazioni fornite in via riservata. In casi eccezionali, tali Membri o parti possono specificare che le informazioni in questione non si prestano ad essere riassunte, e dovranno allora fornire i motivi che giustificano tale impossibilita'. 12.4.2 Ove le autorita' rientrano che la richiesta di riservatezza con sia giustificata e la parte che ha fornito le informazioni non sia disposta a renderle pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell'esattezza delle stesse. 43 12.5 Salvo nei casi di cui al paragrafo 7, le autorita' devono accertarsi, nel corso di un'inchiesta, dell'esattezza delle informazioni fornite dai Membri interessati o dalle parti interessate e sulla quali basano le proprie conclusioni. 12.6 Le autorita' inquirenti possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri Membri, sempreche' ne informino in tempo utile il Membro in questione, e che quest'ultimo non si opponga all'indagine. Le autorita' possono inoltre svolgere nei locali di un'azienda ed esaminarne le scritture ove (a) l'azienda accetti e (b) il Membro in questione ne sia informato e non vi si opponga. Alle indagini svolte nei locali di un'azienda si applicano le procedure descritte nell'allegato VI. Salvo restando l'obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autorita' dovranno rendere disponibili o garantire la divulgazione dei risultati di tali indagini, ai sensi del paragrafo 8, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti. 12.7 Ove un Membro interessato o una parte interessata rifiuti o comunque non dia accesso alle necessarie informazioni entro un termine ragionevole, ovvero impedisca le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili. 12.8 Prima di prendere la decisione definitiva, le autorita' informano tutti i Membri e le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si basera' la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perche' le parti possano difendere i loro interessi. 12.9 Ai fini del presente Accordo, l'espressione "parti interessate" s'intende comprendere: i) un esportatore o produttore straniero o l'importatore di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione; ii) un produttore del prodotto simile nel Membro importatore, ovvero un'associazione commerciale o di categoria, i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile nel territorio dell'importatore Membro. L'elenco che precede non impedisce ai Membri di consentire che in tale elenco siano inclusi come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati. 12.10 Le autorita' danno agli utenti industriali del prodotto oggetto d'inchiesta, nonche' alle organizzazioni che rappresentano i consumatori se si tratta di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilita' di fornire informazioni di pertinenza per l'inchiesta, relativa alla sovvenzione, al pregiudizio e al nesso di causalita'. 12.11 Le autorita' tengono nel debito conto eventuali difficolta' incontrate dalle parti interessate, e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste, e offrono ogni possibile assistenza. 12.12 Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorita' di un Membro di procedere con celerita' all'apertura di un inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformita' delle pertinenti disposizioni del presente Accordo. ------------------- 40 Di norma, per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine s'intende ricevuto a una settimana dalla data di spedizione all'intervistato o di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica dell'esportatore Membro oppure, nel caso di un Membro dell'OMC con un territorio doganale separato, alla rappresentanza ufficiale del territorio di esportazione. 41 Fermo restando che, qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della domanda scritta dovra' essere trasmesso solo alle autorita' dell'esportatore Membro o alla relativa associazione di categoria che in seguito provvedera' a inoltrarne copia agli esportatori interessati. 42 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati Membri puo' sussistere l'obbligo di divulgazione a seguito di provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi.