(All. 1A - Accordo - Art.12)
                             Articolo 12 
                          Elementi di prova 
12.1 Ai Membri e a tutte le  parti  interessate  da  un'inchiesta  in
merito a  dazi  compensativi  e'  data  notifica  delle  informazioni
richieste dalle autorita' e ampia possibilita' di presentare in forma
scritta tutti gli elementi di prova  che  esse  ritengano  pertinenti
rispetto all'inchiesta in questione. 
      12.1.1 Gli esportatori, i produttori stranieri o i Membri 
              interessati che riceveranno il questionario relativo ad 
                un'inchiesta in merito a dazi compensativi avranno un 
                      termine di almeno 30 giorni per la risposta 40. 
                   L'eventuale richiesta di proroga del termine di 30 
                          giorni ricevera' la debita attenzione e, se 
                 adeguatamente motivata, dara' luogo alla concessione 
              della proroga nei limiti del possibile. 
      12.1.2 Fermo restando l'obbligo di tutelare le informazioni 
                 riservate, gli elementi di prova presentati in forma 
                       scritta da uno dei Membri o da una delle parti 
                interessate sono tempestivamente trasmessi agli altri 
              Membri o parti coinvolti nell'inchiesta. 
      12.1.3 Non appena avviata un'inchiesta, le autorita' 
                 trasmettono il testo integrale della domanda scritta 
                  ricevuta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 agli 
                      esportatori noti 41 e alle autorita' del Membro 
                 esportatore, mettendo , su richiesta, a disposizione 
                   anche delle altre parti interessate. L'esigenza di 
                  tutelare le informazioni riservate sara' tenuta nel 
              debito conto, come previsto dal paragrafo 4. 
12.2 I Membri interessati e le parti  interessate  hanno  inoltre  il
diritto, giustificandone il motivo,  di  presentare  le  informazioni
oralmente. In tal caso, a  tali  Membri  e  parti  interessati  sara'
richiesto in seguito di trasporre  in  forma  scritta  le  rispettive
dichiarazioni. La decisione  delle  autorita'  inquirenti  si  potra'
basare esclusivamente su informazioni ed  argomenti  contenuti  nelle
registrazioni scritte dell'autorita' fornite ai Membri interessati  e
alle parti interessate coinvolti nell'inchiesta,  tenendo  in  debito
conto l'esigenza di tutelare le informazioni confidenziali. 
12.3 Nei limiti del possibile, le autorita' danno  tempestivamente  a
tutti i Membri interessati e alle parti interessate  la  possibilita'
di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di  natura
riservata  secondo  la  definizione  del  paragrafo  4,   che   siano
pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate
dalle autorita'  nell'ambito  di  un'inchiesta  in  materia  di  dazi
compensativi, consentendo alle parti di predisporre  le  loro  difese
sulla base di tali informazioni. 
12.4 Tutti i dati che per  loro  stessa  natura  sono  riservati  (ad
esempio  perche'  la  loro  divulgazione  garantirebbe  un   notevole
vantaggio   competitivo   a   un   concorrente   o,   al   contrario,
pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l'informazione
o la persona dalla quale l'ha ottenuta), o che sono stati forniti  in
via  riservata  dalle  parti   interessate   dall'inchiesta,   previa
presentazione di fondati motivi  devono  essere  trattati  come  tali
dalle autorita', e non dovranno essere divulgati senza l'espresso 
consenso della parte che li ha forniti. 42 
      12.4.1 Le autorita' chiedono ai Membri o alle parti 
                 interessate che hanno fornito informazioni di natura 
                       riservata di farne un compendio non riservato, 
               sufficientemente dettagliato da consentire un'adeguata 
               comprensione della sostanza delle informazioni fornite 
                 in via riservata. In casi eccezionali, tali Membri o 
                     parti possono specificare che le informazioni in 
                     questione non si prestano ad essere riassunte, e 
               dovranno allora fornire i motivi che giustificano tale 
              impossibilita'. 
      12.4.2 Ove le autorita' rientrano che la richiesta di 
                  riservatezza con sia giustificata e la parte che ha 
                  fornito le informazioni non sia disposta a renderle 
                 pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma 
              generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto 
               di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, 
                  da parte di fonti attendibili, dell'esattezza delle 
              stesse. 43 
12.5 Salvo nei casi di  cui  al  paragrafo  7,  le  autorita'  devono
accertarsi,  nel  corso   di   un'inchiesta,   dell'esattezza   delle
informazioni fornite dai Membri interessati o dalle parti interessate
e sulla quali basano le proprie conclusioni. 
12.6 Le autorita' inquirenti possono svolgere le indagini  necessarie
nel territorio di altri Membri,  sempreche'  ne  informino  in  tempo
utile il Membro in questione,  e  che  quest'ultimo  non  si  opponga
all'indagine. Le autorita' possono inoltre  svolgere  nei  locali  di
un'azienda ed esaminarne le scritture ove (a) l'azienda accetti e (b)
il Membro in questione ne sia informato e non  vi  si  opponga.  Alle
indagini svolte nei locali di un'azienda si  applicano  le  procedure
descritte nell'allegato VI. Salvo restando l'obbligo di  tutelare  le
informazioni di  natura  riservata,  le  autorita'  dovranno  rendere
disponibili  o  garantire  la  divulgazione  dei  risultati  di  tali
indagini, ai sensi del  paragrafo  8,  alle  aziende  alle  quali  si
riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti. 
12.7 Ove un Membro interessato o  una  parte  interessata  rifiuti  o
comunque non  dia  accesso  alle  necessarie  informazioni  entro  un
termine ragionevole, ovvero impedisca le indagini, le  decisioni,  in
via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa,  possono
essere prese sulla base dei fatti disponibili. 
12.8  Prima  di  prendere  la  decisione  definitiva,  le   autorita'
informano tutti i Membri e le parti interessate dei fatti  essenziali
esaminati, sui quali si basera' la loro decisione di applicare o  non
applicare misure definitive.  Tale  comunicazione  deve  avvenire  in
tempo utile perche' le parti possano difendere i loro interessi. 
12.9 Ai fini del presente Accordo, l'espressione "parti  interessate"
s'intende comprendere: 
         i) un esportatore o produttore straniero o l'importatore 
                           di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero 
              un'associazione commerciale o di categoria i cui membri 
                       siano in maggioranza produttori, esportatori o 
              importatori del prodotto in questione; 
         ii) un produttore del prodotto simile nel Membro 
                 importatore, ovvero un'associazione commerciale o di 
              categoria, i cui membri siano in maggioranza produttori 
                  del prodotto simile nel territorio dell'importatore 
              Membro. 
L'elenco che precede non impedisce ai Membri  di  consentire  che  in
tale elenco siano inclusi come parti interessate soggetti nazionali o
stranieri diversi da quelli sopra indicati. 
12.10 Le autorita' danno agli utenti industriali del prodotto oggetto
d'inchiesta,  nonche'  alle  organizzazioni   che   rappresentano   i
consumatori se si tratta di un prodotto  normalmente  distribuito  al
dettaglio, la possibilita' di fornire informazioni di pertinenza  per
l'inchiesta, relativa alla sovvenzione, al pregiudizio e al nesso  di
causalita'. 
12.11 Le autorita' tengono nel  debito  conto  eventuali  difficolta'
incontrate dalle parti interessate, e in  particolare  dalle  piccole
imprese, nel  fornire  le  informazioni  richieste,  e  offrono  ogni
possibile assistenza. 
12.12 Le procedure di cui sopra non  sono  intese  ad  impedire  alle
autorita' di un Membro di procedere con celerita' all'apertura di  un
inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno
positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o  definitive,
in conformita' delle pertinenti disposizioni del presente Accordo. 
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40 Di norma, per gli esportatori il termine  decorre  dalla  data  di
   ricevimento del questionario, che a tal fine s'intende ricevuto  a
   una settimana dalla  data  di  spedizione  all'intervistato  o  di
   trasmissione   alla    competente    rappresentanza    diplomatica
   dell'esportatore Membro oppure, nel caso di un Membro dell'OMC con
   un territorio doganale separato, alla rappresentanza ufficiale del
   territorio di esportazione. 
41 Fermo  restando  che,  qualora   il   numero   degli   esportatori
   interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale  della
   domanda  scritta  dovra'  essere  trasmesso  solo  alle  autorita'
   dell'esportatore Membro o alla relativa associazione di  categoria
   che in seguito provvedera' a  inoltrarne  copia  agli  esportatori
   interessati. 
42 I Membri sono  a  conoscenza  del  fatto  che  nel  territorio  di
determinati  Membri  puo'  sussistere  l'obbligo  di  divulgazione  a
seguito di provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi.