Articolo 13 Consultazioni 13.1 Non appena possibile, successivamente all'accettazione di una domanda a norma dell'articolo 11, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, i Membri i cui prodotti possano essere oggetto di tale inchiesta saranno inviati a procedere a consultazioni; nell'intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo. 13.2 Inoltre, per tutta la durata dell'inchiesta, ai Membri i cui prodotti ne siano oggetto e' offerta un'adeguata possibilita' di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata. 44 13.3 Salvo restando l'obbligo di concedere una ragionevole opportunita' di procedere a consultazioni, le presenti disposizioni in materia non sono intese a impedire alle autorita' di un Membro di procedere con celerita' all'apertura di un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformita' delle disposizioni del presente Accordo. 13.4 Un Membro che intenda aprire un'inchiesta o abbia in corso un'inchiesta consente, su richiesta, al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta, di prendere conoscenza di elementi di prova non riservati, ivi compreso il compendio non riservato di informazioni confidenziali, utilizzati per l'apertura o lo svolgimento dell'inchiesta. --------------- 44 E' particolarmente importante, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, che non si pervenga a decisioni di segno positivo, in via preliminare o definitiva, senza aver concesso un'adeguata possibilita' di