(All. 1A - Accordo - Art.13)
                             Articolo 13 
                            Consultazioni 
13.1 Non appena possibile, successivamente  all'accettazione  di  una
domanda a norma dell'articolo 11, e in ogni caso prima  dell'apertura
dell'inchiesta, i Membri i cui prodotti  possano  essere  oggetto  di
tale  inchiesta  saranno  inviati  a   procedere   a   consultazioni;
nell'intento di chiarire la situazione in ordine  alle  questioni  di
cui all'articolo 11, paragrafo 2, e di  pervenire  ad  una  soluzione
definita di comune accordo. 
13.2 Inoltre, per tutta la durata dell'inchiesta,  ai  Membri  i  cui
prodotti ne siano oggetto  e'  offerta  un'adeguata  possibilita'  di
proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di 
fatto e di pervenire ad una soluzione concordata. 44 
13.3  Salvo  restando  l'obbligo   di   concedere   una   ragionevole
opportunita' di procedere a consultazioni, le  presenti  disposizioni
in materia non sono intese a impedire alle autorita' di un Membro  di
procedere con celerita' all'apertura di un'inchiesta, di  giungere  a
decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o  negativo,  o
di applicare misure provvisorie o definitive,  in  conformita'  delle
disposizioni del presente Accordo. 
13.4 Un Membro che intenda  aprire  un'inchiesta  o  abbia  in  corso
un'inchiesta consente, su richiesta, al Membro  o  ai  Membri  i  cui
prodotti sono  oggetto  dell'inchiesta,  di  prendere  conoscenza  di
elementi di prova  non  riservati,  ivi  compreso  il  compendio  non
riservato di informazioni confidenziali, utilizzati per l'apertura  o
lo svolgimento dell'inchiesta. 
 
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44 E' particolarmente importante, conformemente alle disposizioni del
   presente paragrafo, che non  si  pervenga  a  decisioni  di  segno
   positivo, in via preliminare o  definitiva,  senza  aver  concesso
   un'adeguata possibilita' di