(All. 1A - Accordo - Art.14)
                             Articolo 14 
Calcolo  dell'importo  della  sovvenzione  in  termini  di  vantaggio
                      conferito al beneficiario 
      Ai  fini   della   Parte   V,   qualsiasi   metodo   utilizzato
dall'autorita' inquirente per calcolare  il  vantaggio  derivante  al
beneficiario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e' previsto nella
legislazione nazionale  ovvero  nei  regolamenti  di  attuazione  del
Membro  interessato,  e  la  sua  applicazione   per   ciascun   caso
particolare e' trasparente e adeguatamente  illustrata.  Inoltre,  il
metodo e' conforme alle indicazioni che seguono: 
      a) il conferimento di capitale azionario da parte del governo 
         non s'intende conferire un vantaggio, a meno che la 
         decisione di investimento si possa considerare incompatibile 
         con la normale prassi di investimento (ivi compreso il 
         conferimento di capitale di rischio) di investitori  privati
nel territorio del membro interessato; 
      b) un prestito statale non s'intende conferire un vantaggio, a 
         meno che non si riscontri una differenza tra l'importo di 
         interessi versato sul finanziamento statale dall'azienda 
         beneficiaria del prestito e l'importo che la stessa avrebbe 
         versato su un analogo prestito commerciale reperito sul 
         mercato. In questo caso, il  vantaggio  corrispondera'  alla
differenza tra i due importi; 
      c) una garanzia su prestiti da parte di un governo non 
         s'intende conferire un vantaggio, a meno che non si 
         riscontri una differenza tra l'importo di interessi versato 
         dall'azienda beneficiaria su un prestito garantito dal 
         governo e l'importo che la stessa avrebbe versato su un 
         prestito commerciale comparabile in mancanza di una garanzia 
         del governo. In questo caso il vantaggio corrispondera' alla 
         differenza  tra  i  due  importi,  rettificata  in  base   a
eventuali differenze nelle commissioni; 
      d) la fornitura di merci o servizi ovvero l'acquisto di merci 
         da parte di un governo non s'intende conferire un vantaggio 
         a meno che tale fornitura venga effettuata a fronte di un 
         compenso inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero 
         che l'acquisto venga effettuato a fronte di un compenso 
         superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza 
         del compenso sara' determinata in relazione alle condizioni 
         di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in 
         questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o 
         l'acquisto (ivi compresi prezzo, qualita', disponibilita', 
         commerciabilita', trasporto e altre condizioni di acquisto o
di vendita).