Articolo 15 Determinazione del danno 45 15.1 La determinazione di un danno ai fini dell'articolo VI del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili 46 sul mercato interno e b) della conseguente incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti. 15.2 Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, le autorita' incaricate dell'inchiesta esaminato se c'e' stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in termine assoluti che in rapporto alla produzione o al consumo dell'importatore Membro. Quanto all'effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, le autorita' inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell'importatore Membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedire sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 15.3 Se le importazioni di un prodotto da piu' paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta in materia di dazi compensativi, le autorita' inquirenti possono determinare cumulativamente gli effetti solo se rilevano che (a) l'importo della sovvenzione determinato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione e' superiore a quello minimo definito dall'articolo 11, paragrafo 9, a fronte di un volume d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e (b) e' opportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto interno simile. 15.4 L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttivita', della redditivita' degli investimenti o dell'utilizzazione della capacita'; dei fattori che incidono sui prezzi interni; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilita' di capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, di un possibile aumento dell'onere sui programmi di sostegno governativi. Questo elenco non e' esauriente, ne' i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 15.5 Il fatto che le importazioni sovvenzionate siano causa, per gli effetti 47 delle sovvenzioni stesse, di un danno nel senso indicato nel presente Accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il danno arrecato all'industria nazionale deve basarsi sull'esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorita', le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni sovvenzionate, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano danno all'industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni sovvenzionate. Tra questi fattori possono rientrare, tra l'altro: il volume e i prezzi di importazioni non sovvenzionate del prodotto in questione, una contrazione della domanda o mutamenti nell'andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonche' le prestazioni dell'industria nazionale in materia di esportazioni e produttivita'. 15.6 L'effetto delle importazioni sovvenzionate deve essere accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile, ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione e i risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non e' possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti piu' ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti i dati necessari. 15.7 La minaccia di un danno rilevante deve essere determinata sulla base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote possibilita'. Un mutamento di circostanza atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione causerebbe un danno deve essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente. Nel decidere se sussista una minaccia di danno rilevante le autorita' debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori: i) natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione ed effetti che potrebbero derivarne sugli scambi; ii) notevole incremento, sul mercato interno, di importazioni sovvenzionate, indice del probabile sostanziale incremento delle importazioni; iii) una sufficiente disponibilita' di capacita' da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento di esportazioni sovvenzionate nel mercato dell'importatore Membro, tenuto conto della disponibilita' di altri mercati di esportazione ad assorbire esportazioni supplementari; iv) il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e v) le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta. Nessuno dei predetti fattori costituisce, singolarmente, una base di giudizio determinante; tuttavia, nel loro insieme essi dovranno portare a concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali deriverebbe un danno rilevante senza un intervento protettivo. 15.8 Nei casi in cui le importazioni sovvenzionate minacciano di arrecare un danno, si deve esaminare e decidere con particolare attenzione l'applicazione di misure compensative. ---------------- 45 Nel presente Accordo, il termine "danno" indica, salvo indicazione contraria, un danno rilevante causato ad un'industria nazionale, o la minaccia di un danno rilevante per un'industria nazionale, o un sensibile 46 Nel presente Accordo il termine "prodotto simile" ("produit similaire") e' da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioe' simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato. 47 Come indicato ai paragrafi 2 e 4.