(All. 1A - Accordo - Art.15)
                             Articolo 15 
                     Determinazione del danno 45 
15.1 La determinazione di un danno ai fini dell'articolo VI del  GATT
1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un  esame
obiettivo a) del volume delle importazioni sovvenzionate e  del  loro
effetto sui prezzi dei prodotti simili 46 sul mercato  interno  e  b)
della conseguente  incidenza  di  tali  importazioni  sui  produttori
nazionali di tali prodotti. 
15.2 Per quanto riguarda il volume delle importazioni  sovvenzionate,
le autorita' incaricate dell'inchiesta esaminato  se  c'e'  stato  un
considerevole aumento di tali importazioni, sia in  termine  assoluti
che in rapporto alla produzione o al consumo dell'importatore Membro. 
Quanto all'effetto delle importazioni sovvenzionate  sui  prezzi,  le
autorita' inquirenti esaminano se tali importazioni sono  avvenute  a
prezzi sensibilmente inferiori  rispetto  a  quelli  di  un  prodotto
simile dell'importatore Membro, oppure  se  tali  importazioni  hanno
comunque l'effetto  di  far  scendere  notevolmente  i  prezzi  o  di
impedire sensibili aumenti che altrimenti  si  sarebbero  verificati.
Uno solo, o diversi  criteri  tra  quelli  citati  non  costituiscono
necessariamente una base di giudizio determinante. 
15.3  Se  le  importazioni  di  un  prodotto  da  piu'   paesi   sono
simultaneamente  oggetto  di  un'inchiesta   in   materia   di   dazi
compensativi,   le   autorita'   inquirenti    possono    determinare
cumulativamente gli effetti solo se rilevano che (a) l'importo  della
sovvenzione determinato per le importazioni da ciascuno dei paesi  in
questione e' superiore a quello  minimo  definito  dall'articolo  11,
paragrafo 9, a fronte di un volume d'importazione non trascurabile da
ciascuno  dei  paesi  interessati  e  (b)  e'   opportuno   procedere
all'accertamento cumulativo degli  effetti  delle  importazioni  alla
luce  delle  condizioni  di  concorrenza  esistenti  tra  i  prodotti
importati e tra questi e il prodotto interno simile. 
15.4  L'esame   dell'incidenza   delle   importazioni   sovvenzionate
sull'industria nazionale interessata deve comportare una  valutazione
di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono  sul
suo  andamento,  come  la  diminuzione  reale  o   potenziale   della
produzione, delle vendite, della  quota  di  mercato,  dei  profitti,
della  produttivita',  della  redditivita'   degli   investimenti   o
dell'utilizzazione della capacita';  dei  fattori  che  incidono  sui
prezzi interni; degli  effetti  negativi,  reali  e  potenziali,  sul
flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione,  sui  salari,  sulla
crescita, sulla reperibilita' di capitali o investimenti e, nel  caso
dell'agricoltura, di un possibile aumento dell'onere sui programmi di
sostegno governativi. Questo elenco non e' esauriente, ne' i  criteri
citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente  una
base di giudizio determinante. 
15.5 Il fatto che le importazioni sovvenzionate siano causa, per  gli
effetti 47 delle sovvenzioni stesse, di un danno nel  senso  indicato
nel presente Accordo, deve essere dimostrato.  La  dimostrazione  del
nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il  danno  arrecato
all'industria nazionale deve basarsi sull'esame di tutti i pertinenti
elementi di  prova  presentati  alle  autorita',  le  quali  dovranno
esaminare, oltre alle  importazioni  sovvenzionate,  anche  eventuali
altri fattori noti che a  loro  volta  arrecano  danno  all'industria
nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato
alle  importazioni  sovvenzionate.   Tra   questi   fattori   possono
rientrare, tra l'altro: il volume e  i  prezzi  di  importazioni  non
sovvenzionate  del  prodotto  in  questione,  una  contrazione  della
domanda o mutamenti nell'andamento dei consumi, pratiche  restrittive
degli scambi messe in atto da  produttori  nazionali  e  stranieri  e
concorrenza  fra  gli  stessi,  sviluppi   tecnologici   nonche'   le
prestazioni dell'industria nazionale in  materia  di  esportazioni  e
produttivita'. 
15.6 L'effetto delle importazioni sovvenzionate deve essere accertato
in relazione alla produzione nazionale del  prodotto  simile,  ove  i
dati  disponibili  permettano  di  individuare   separatamente   tale
produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione  e  i
risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non  e'  possibile
individuare  separatamente  tale  produzione,   gli   effetti   delle
importazioni sovvenzionate sono da accertare esaminando la produzione
del gruppo o  della  gamma  di  prodotti  piu'  ristretta  possibile,
comprendente anche il prodotto simile, per la  quale  possono  essere
forniti i dati necessari. 
15.7 La minaccia di un danno rilevante deve essere determinata  sulla
base di fatti e non su  semplici  presunzioni,  congetture  o  remote
possibilita'.  Un  mutamento  di  circostanza  atto  a   creare   una
situazione nella quale la sovvenzione causerebbe un danno deve essere
oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come  imminente.
Nel decidere se sussista una minaccia di danno rilevante le autorita'
debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori: 
         i) natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in 
                  questione ed effetti che potrebbero derivarne sugli 
              scambi; 
         ii) notevole incremento, sul mercato interno, di 
                     importazioni sovvenzionate, indice del probabile 
              sostanziale incremento delle importazioni; 
         iii) una sufficiente disponibilita' di capacita' da parte 
                     dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile 
                     aumento della medesima, ad indicare il probabile 
               sensibile incremento di esportazioni sovvenzionate nel 
                  mercato dell'importatore Membro, tenuto conto della 
                   disponibilita' di altri mercati di esportazione ad 
              assorbire esportazioni supplementari; 
         iv) il fatto che le importazioni avvengano a prezzi 
               suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo 
                       o di congelamento sui prezzi interni e tali da 
              promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e 
         v) le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta. 
Nessuno dei predetti fattori costituisce, singolarmente, una base  di
giudizio determinante;  tuttavia,  nel  loro  insieme  essi  dovranno
portare  a  concludere  che  sono  imminenti  ulteriori  esportazioni
sovvenzionate dalle quali deriverebbe un  danno  rilevante  senza  un
intervento protettivo. 
15.8 Nei casi in cui  le  importazioni  sovvenzionate  minacciano  di
arrecare un danno, si  deve  esaminare  e  decidere  con  particolare
attenzione l'applicazione di misure compensative. 
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45 Nel presente Accordo, il termine "danno" indica, salvo indicazione
   contraria, un danno rilevante causato ad un'industria nazionale, o
   la minaccia di un danno rilevante per un'industria nazionale, o un
   sensibile 
 
46 Nel  presente  Accordo  il  termine  "prodotto  simile"  ("produit
similaire") e' da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioe'
simile sotto tutti gli aspetti al  prodotto  considerato  oppure,  in
assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un  prodotto  che,  pur
essendo simile sotto  tutti  gli  aspetti,  presenta  caratteristiche
molto vicine a quelle del prodotto considerato. 
47 Come indicato ai paragrafi 2 e 4.