(All. 1A - Accordo - Art.16)
                             Articolo 16 
                 Definizione di industria nazionale 
16.1  Ai  fini  del  presente   Accordo,   l'espressione   "industria
nazionale"  s'intende  indicare,  salvo  per  quanto   disposto   dal
paragrafo 2 che segue, l'insieme dei produttori nazionali di prodotti
simili, o quelli tra essi la cui produzione  complessiva  rappresenta
una quota preponderante della produzione  nazionale  totale  di  tali
prodotti, fermo restando che ove i produttori siano collegati 48 agli
esportatori o agli importatori, ovvero siano essi stessi  importatori
del prodotto presuntamente  sovvenzionato,  l'espressione  "industria
nazionale" puo' intendersi come indicante il resto dei produttori. 
16.2 In casi eccezionali, il territorio  di  un  Membro  puo'  essere
suddiviso, per la produzione in questione, in due i piu'  mercati  in
concorrenza tra loro, e in  tal  caso  i  produttori  all'interno  di
ciascuno di tali  mercati  possono  essere  considerati  un'industria
separata se: a) i produttori che operano all'interno di tale  mercato
vendono la totalita' o quasi della loro produzione  del  prodotto  in
questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di  quel  mercato
non e' soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto
in questione con  sede  in  altra  parte  del  territorio.  Nei  casi
suddetti il danno potra' ritenersi sussistente anche  se  gran  parte
dell'industria nazionale complessiva non ne sia stata interessata,  a
condizione  che   vi   sia   una   concentrazione   di   importazioni
sovvenzionate in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni
causino danno ai produttori della totalita' o quasi della  produzione
di quel mercato. 
16.3 Nei casi in cui per industria nazionale s'intendono i produttori
di una determinata zona, e cioe' di un mercato secondo la definizione
del paragrafo 2 che precede, la  riscossione  dei  dazi  compensativi
riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zona per il
consumo finale. Se il diritto costituzionale dell'importatore  Membro
non consente la riscossione dei dazi compensativi sulla base di  tale
criterio, l'importatore Membro puo' riscuotere  i  dazi  compensativi
senza limitazione solo nei seguenti casi: a) se e'  stata  data  agli
esportatori  la  possibilita'  di  cessare  l'esportazione  a  prezzi
sovvenzionati nella zona interessata, ovvero di dare garanzie a norma
dell'articolo 18  del  presente  Accordo,  e  non  siano  state  date
tempestivamente  adeguate  garanzie  in   tal   senso,   e   (b)   se
l'impossibilita' di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti
di determinati produttori che riforniscono la zona in questione. 
16.4 Qualora due  o  piu'  paesi  abbiano  raggiunto,  ai  sensi  del
paragrafo 8, lettera a) dell'articolo XXIV del GATT  1994,  un  grado
d'integrazione tale da presentare  le  caratteristiche  di  un  unico
mercato unificato, e' da considerarsi industria  nazionale  ai  sensi
dei paragrafi  1  e  2  che  precedono  quella  dell'intera  zona  di
integrazione. 
16.5 Al presente articolo si applicano le disposizioni  dell'articolo
15, paragrafo 6. 
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48 Ai fini del presente paragrafo, i produttori s'intendono collegati
   a  esportatori  o  importatori  solo  qualora:  (a)  uno  di  essi
   controlli  l'altro  in  forma  diretta  o  indiretta;  oppure  (b)
   entrambi siano controllati in forma  diretta  o  indiretta  da  un
   terzo; oppure (c) assieme controllino in forma diretta o indiretta
   un terzo, sempreche' vi siano motivi per ritenere o sospettare che
   a seguito di tale rapporto il produttore in questione sia indotto