(All. 1A - Accordo - Art.17)
                             Articolo 17 
                         Misure provvisorie 
17.1 Potranno essere applicate misure provvisorie solo qualora: 
      a) sia stata avviata un'inchiesta in conformita' delle 
         disposizioni dell'articolo 11, ne sia stata data pubblica 
         notifica e i Membri e le parti interessati abbiano avuto 
         adeguata   possibilita'   di   presentare   informazioni   e
osservazioni; 
      b) sia stata accertata in via preliminare l'esistenza di una 
         sovvenzione e del conseguente danno arrecato a  un'industria
nazionale dalle importazioni sovvenzionate; e 
      c) le autorita' interessate ritengano necessarie tali misure 
         per  impedire  che  sia  arrecato   un   danno   nel   corso
dell'inchiesta. 
17.2 Le misure provvisorie prendono la  forma  di  dazi  compensativi
provvisori, garantiti  da  deposito  in  contanti  o  cauzione,  pari
all'importo della sovvenzione provvisoriamente stimato. 
17.3 L'applicazione di misure provvisorie non puo' avvenire prima che
siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell'inchiesta. 
17.4 L'applicazione di misure provvisorie e' limitata al periodo piu'
breve possibile, che non superi i quattro mesi. 
17.5  Per  l'applicazione  delle  misure   provvisorie   valgono   le
pertinenti disposizioni dell'articolo 19.