Articolo 17 Misure provvisorie 17.1 Potranno essere applicate misure provvisorie solo qualora: a) sia stata avviata un'inchiesta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 11, ne sia stata data pubblica notifica e i Membri e le parti interessati abbiano avuto adeguata possibilita' di presentare informazioni e osservazioni; b) sia stata accertata in via preliminare l'esistenza di una sovvenzione e del conseguente danno arrecato a un'industria nazionale dalle importazioni sovvenzionate; e c) le autorita' interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un danno nel corso dell'inchiesta. 17.2 Le misure provvisorie prendono la forma di dazi compensativi provvisori, garantiti da deposito in contanti o cauzione, pari all'importo della sovvenzione provvisoriamente stimato. 17.3 L'applicazione di misure provvisorie non puo' avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell'inchiesta. 17.4 L'applicazione di misure provvisorie e' limitata al periodo piu' breve possibile, che non superi i quattro mesi. 17.5 Per l'applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell'articolo 19.