(All. 1A - Accordo - Art.18)
                             Articolo 18 
                               Impegni 
18.1  La  procedura  potra'  49  essere  sospesa   o   chiusa   senza
l'applicazione di misure provvisorie o di dazi compensativi  all'atto
dell'assunzione volontaria di impegni soddisfacenti in base ai quali: 
      a) il governo dell'esportatore Membro accetti di sopprimere o 
         limitare la sovvenzione o di prendere altre misure in merito
ai suoi effetti; o 
      b) l'esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi, in modo 
         tale che le autorita' inquirenti giungano alla conclusione 
         che non sussiste piu' l'effetto dannoso della sovvenzione. 
         Gli aumenti di prezzo conseguenti all'assunzione di tale 
         impegno non dovranno essere piu' elevati di quanto sia 
         necessario per eliminare l'importo della sovvenzione. Ove 
         tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il danno a 
         carico dell'industria nazionale,  e'  auspicabile  che  essi
siano inferiori all'importo della sovvenzione. 
18.2 Gli impegni  saranno  richiesti  o  accettati  soltanto  ove  le
autorita'  dell'importatore   Membro   abbiano   accertato   in   via
preliminare l'esistenza  di  una  sovvenzione  e  di  un  pregiudizio
arrecato dalla stessa e, nel caso di impegni assunti da  esportatori,
abbiano ottenuto il consenso dell'esportatore Membro. 
18.3 Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati
ove le autorita' dell'importatore  Membro  ritengano  impossibile  la
loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o
potenziali e' troppo elevato o per altri motivi, tra  cui  quelli  di
ordine  generale.  Se  del  caso,  e  ove  possibile,  le   autorita'
comunicheranno all'esportatore  i  motivi  che  le  hanno  indotte  a
ritenere  inopportuna  l'accettazione  dell'impegno,  consentendogli,
nella misura del possibile, di  presentare  le  sue  osservazioni  in
merito. 
18.4  Nel  caso  in  cui  l'impegno  venga   accettato,   l'inchiesta
sull'esistenza della sovvenzione e del danno sara' comunque portata a
termine se  l'esportatore  Membro  lo  desidera  o  se  cosi'  decide
l'importatore Membro. In tal caso, se si accerta che la sovvenzione o
il relativo danno non sussistono, l'impegno  decade  automaticamente,
salvo i casi in cui si giunge a tale  conclusione  principalmente  in
virtu' dell'esistenza di un impegno. In  questi  casi,  le  autorita'
interessate potranno esigere che sia tenuto in essere per un  congruo
periodo di tempo un impegno conforme alle disposizioni  del  presente
Accordo. Ove sia accertata l'esistenza  della  sovvenzione  e  di  un
danno, l'impegno assunto sara'  tenuto  in  essere  conformemente  ai
termini dello stesso e alle disposizioni del presente Accordo. 
18.5  Le  autorita'   dell'importatore   Membro   potranno   proporre
l'assunzione  di  impegni   in   materia   di   prezzi,   senza   che
all'esportatore incomba l'obbligo  di  assumerli.  Il  fatto  che  il
governo o l'esportatore non assumano tali impegni o non accettino  la
proposta di farlo non puo' in alcun modo pregiudicare  l'esame  della
vertenza. Tuttavia, le autorita'  sono  libere  di  decidere  che  la
minaccia di un danno sia piu' probabile se continuano le importazioni
sovvenzionate. 
18.6 Le autorita' di un importatore Membro possono richiedere  ad  un
governo o ad un  esportatore  di  cui  hanno  accettato  l'assunzione
d'impegno, di fornire informazioni periodiche circa l'adempimento  di
tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso
di violazione dell'impegno  assunto,  le  autorita'  dell'importatore
Membro possono, a norma del presente Accordo e in conformita' con  le
sue  disposizioni,  prendere  provvedimenti  d'urgenza  che  potranno
consistere nell'applicazione immediata di misure  provvisorie,  sulla
base delle informazioni note piu' attendibili. In tali casi, potranno
essere riscossi diritti definiti, conformemente al presente  Accordo,
sui prodotti destinati  al  consumo  non  oltre  i  90  giorni  prima
dell'applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale
imposizione  retroattiva  non  puo'  applicarsi   alle   importazioni
effettuate prima della violazione dell'impegno. 
 
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49 Il termine "potra'" non si deve intendere nel senso di autorizzare
   contemporaneamente   la    prosecuzione    della    procedura    e
   l'applicazione di impegni, salvo quanto disposto dal paragrafo 4.