Articolo 19 Imposizione e riscossione di dazi compensativi 19.1 Ove, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per portare a termine le consultazioni, un Membro stabilisca in via definitiva l'esistenza e l'importo della sovvenzione e concluda che, per effetto della stessa, le importazioni sovvenzionate causano un danno, lo stesso Membro puo' imporre un dazio compensativo conformemente alle disposizioni del presente articolo, salvo revoca della sovvenzione o delle sovvenzioni. 19.2 La decisione di imporre o meno un dazio compensativo nei casi in cui sussistano tutti i presupposti, cosi' come la decisione di applicare un dazio compensativo pari o inferiore all'importo della sovvenzione, spetta alle autorita' dell'importatore Membro. E' opportuno che l'applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i Membri e che l'importo del dazio sia inferiore all'importo totale della sovvenzione, se tale minor importo e' comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale, e che si adottino procedure che consentano alle autorita' interessate di tenere in debito conto le dichiarazioni delle parti nazionali interessate 50 i cui interessi possano risentire negativamente dell'imposizione di un dazio compensativo. 19.3 Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio compensativo verra' riscosso, per l'importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto che sono risultate sovvenzionate e cause di danno, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti che abbiano rinunciato alle sovvenzioni in questione e dei quali sia stata accettata l'assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente Accordo. Un esportatore le cui esportazioni siano soggette ad un dazio compensativo definitivo ma che non sia stato effettivamente sottoposto ad inchiesta per motivi diversi da un rifiuto a collaborare, avra' diritto ad un rapido esame affinche' le autorita' inquirenti stabiliscano prontamente un'aliquota individuale per il dazio compensativo da applicare a tale esportatore. 19.4 L'importo del dazio compensativo riscosso 51 su un prodotto importato non potra' superare l'importo della sovvenzione di cui si sia constatata l'esistenza, calcolato in termini di sovvenzione per unita' di prodotto sovvenzionato ed esportato.