(All. 1A - Accordo - Art.19)
                             Articolo 19 
           Imposizione e riscossione di dazi compensativi 
19.1 Ove, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per portare a
termine le consultazioni, un  Membro  stabilisca  in  via  definitiva
l'esistenza e l'importo della sovvenzione e concluda che, per effetto
della stessa, le importazioni  sovvenzionate  causano  un  danno,  lo
stesso Membro puo' imporre un dazio compensativo  conformemente  alle
disposizioni del presente articolo, salvo revoca della sovvenzione  o
delle sovvenzioni. 
19.2 La decisione di imporre o meno un dazio compensativo nei casi in
cui sussistano tutti  i  presupposti,  cosi'  come  la  decisione  di
applicare un dazio compensativo pari o  inferiore  all'importo  della
sovvenzione,  spetta  alle  autorita'  dell'importatore  Membro.   E'
opportuno che  l'applicazione  sia  facoltativa  nella  giurisdizione
territoriale di  tutti  i  Membri  e  che  l'importo  del  dazio  sia
inferiore all'importo totale della sovvenzione, se tale minor importo
e' comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio  per  l'industria
nazionale, e che si adottino procedure che consentano alle  autorita'
interessate di tenere in debito conto le  dichiarazioni  delle  parti
nazionali  interessate  50  i   cui   interessi   possano   risentire
negativamente dell'imposizione di un dazio compensativo. 
19.3  Una  volta  applicato  ad  un  qualsiasi  prodotto,  il   dazio
compensativo verra' riscosso, per l'importo adeguato al caso e  senza
discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto  che  sono
risultate sovvenzionate  e  cause  di  danno,  qualunque  ne  sia  la
provenienza, salvo per quelle provenienti  da  soggetti  che  abbiano
rinunciato alle sovvenzioni  in  questione  e  dei  quali  sia  stata
accettata l'assunzione di impegni in materia di prezzi ai  sensi  del
presente Accordo. Un esportatore le cui esportazioni  siano  soggette
ad  un  dazio  compensativo  definitivo  ma   che   non   sia   stato
effettivamente sottoposto ad  inchiesta  per  motivi  diversi  da  un
rifiuto a collaborare, avra' diritto ad un rapido esame affinche'  le
autorita' inquirenti stabiliscano prontamente un'aliquota individuale
per il dazio compensativo da applicare a tale esportatore. 
19.4 L'importo del dazio compensativo  riscosso  51  su  un  prodotto
importato non potra' superare l'importo della sovvenzione di  cui  si
sia constatata l'esistenza, calcolato in termini di  sovvenzione  per
unita' di prodotto sovvenzionato ed esportato.