(All. 1A - Accordo - Art. 2)
                             Articolo 2 
                            Specificita' 
2.1 Al fine di determinare se  una  sovvenzione,  quale  definita  al
paragrafo  1  dell'articolo  1,  sia  specifica  per   un'impresa   o
industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie, (in  appresso
denominate   "certe   imprese")   nell'ambito   della   giurisdizione
dell'autorita' concedente, si applicano i seguenti principi: 
      a) ove l'autorita' concedente, ovvero la legislazione ai sensi 
         della quale opera, limiti esplicitamente l'accesso ad una 
         sovvenzione a  certe  imprese,  tale  sovvenzione  s'intende
specifica. 
      b) Ove l'autorita' concedente, ovvero la legislazione ai sensi 
         della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni 
         2 oggettivi che disciplinano l'idoneita' a ricevere una 
         sovvenzione e l'ammontare della stessa non sussiste il 
         requisito della specificita', purche' l'idoneita' sia 
         automatica e tali criteri e condizioni siano rigidamente 
         osservati. I criteri e le condizioni devono essere esposti 
         chiaramente  in  leggi,  regolamenti   o   altri   documenti
ufficiali, in modo da essere suscettibili di verifica. 
      c) Ove, in deroga all'apparente constatazione di non 
         specificita' risultante dall'applicazione dei principi 
         esposti ai commi a) e b), esistano motivi di ritenere che si 
         tratti in realta' di una sovvenzione specifica, potranno 
         essere presi in considerazione altri fattori, quali 
         l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un 
         numero limitato di imprese, l'uso predominante da parte di 
         certe imprese, la concessione di sovvenzioni 
         sproporzionatamente elevate a certe imprese, e il modo in 
         cui l'autorita' concedente ha esercitato il proprio potere 
         discrezionale nella decisione di concedere una sovvenzione. 
         3 Nell'applicazione del presente comma, si terra' presente 
         il grado di diversificazione delle attivita' economiche 
         nella giurisdizione dell'autorita'  concedente,  nonche'  da
quanto tempo e' in atto il programma di sovvenzione. 
2.2 S'intende specifica una  sovvenzione  limitata  a  certe  imprese
ubicate  in  una  determinata  area  geografica   nell'ambito   della
giurisdizione  dell'autorita'  concedente.  Resta   inteso   che   la
definizione o la  modifica  di  aliquota  d'imposta  di  applicazione
generale, introdotta  da  qualsiasi  livello  governativo  che  abbia
titolo a farlo, non sara' da ritenersi una sovvenzione  specifica  ai
fini del presente Accordo. 
2.3 Le sovvenzioni che rientrano nelle disposizioni  dell'articolo  3
s'intendono specifiche. 
2.4 La  determinazione  della  specificita'  ai  sensi  del  presente
articolo sara' chiaramente suffragata da elementi di prova diretti. 
 
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2 Ai fini del presente Accordo, per "criteri o condizioni  oggettivi"
   s'intendono criteri o condizioni neutri, che non  favoriscano  de-
   terminate imprese  rispetto  ad  altre,  e  che  siano  di  natura
   economica e  di  applicazione  orizzontale,  quali  il  numero  di
   dipendenti o la dimensione dell'impresa. 
3 A questo proposito, in particolare, saranno prese in considerazione
   informazioni sulla frequenza con  la  quale  vengono  rifiutate  o
   approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.