Articolo 2 Specificita' 2.1 Al fine di determinare se una sovvenzione, quale definita al paragrafo 1 dell'articolo 1, sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie, (in appresso denominate "certe imprese") nell'ambito della giurisdizione dell'autorita' concedente, si applicano i seguenti principi: a) ove l'autorita' concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale opera, limiti esplicitamente l'accesso ad una sovvenzione a certe imprese, tale sovvenzione s'intende specifica. b) Ove l'autorita' concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni 2 oggettivi che disciplinano l'idoneita' a ricevere una sovvenzione e l'ammontare della stessa non sussiste il requisito della specificita', purche' l'idoneita' sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigidamente osservati. I criteri e le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da essere suscettibili di verifica. c) Ove, in deroga all'apparente constatazione di non specificita' risultante dall'applicazione dei principi esposti ai commi a) e b), esistano motivi di ritenere che si tratti in realta' di una sovvenzione specifica, potranno essere presi in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, l'uso predominante da parte di certe imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a certe imprese, e il modo in cui l'autorita' concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere una sovvenzione. 3 Nell'applicazione del presente comma, si terra' presente il grado di diversificazione delle attivita' economiche nella giurisdizione dell'autorita' concedente, nonche' da quanto tempo e' in atto il programma di sovvenzione. 2.2 S'intende specifica una sovvenzione limitata a certe imprese ubicate in una determinata area geografica nell'ambito della giurisdizione dell'autorita' concedente. Resta inteso che la definizione o la modifica di aliquota d'imposta di applicazione generale, introdotta da qualsiasi livello governativo che abbia titolo a farlo, non sara' da ritenersi una sovvenzione specifica ai fini del presente Accordo. 2.3 Le sovvenzioni che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 3 s'intendono specifiche. 2.4 La determinazione della specificita' ai sensi del presente articolo sara' chiaramente suffragata da elementi di prova diretti. ---------------- 2 Ai fini del presente Accordo, per "criteri o condizioni oggettivi" s'intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano de- terminate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa. 3 A questo proposito, in particolare, saranno prese in considerazione informazioni sulla frequenza con la quale vengono rifiutate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.