(All. 1A - Accordo - Art.20)
                             Articolo 20 
                           Retroattivita' 
20.1 Le misure provvisorie e i dazi  compensativi  saranno  applicati
solo ai prodotti destinati al consumo dopo l'entrata in vigore  della
decisione presa a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 e dell'articolo
19,  paragrafo  1,  rispettivamente,  restando  salve  le   eccezioni
specificate nel presente articolo. 
20.2 Qualora sia stata accertata in via definitiva l'esistenza di  un
danno (e non nel semplice caso di minaccia di danno  o  di  sensibile
ritardo  nell'impianto  di  un'industria),   oppure,   in   caso   di
accertamento definitivo di una minaccia di danno,  qualora  vi  siano
importazioni sovvenzionate che, in assenza delle misure  provvisorie,
avrebbe  portato  ad  accertare  l'esistenza  di  un  danno,  i  dazi
compensativi potranno essere riscossi retroattivamente per il periodo
nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie. 
20.3 Se il  dazio  compensativo  definitivo  e'  superiore  a  quello
garantito da deposito in contanti o cauzione, la differenza non sara'
riscossa. Se il dazio definitivo e' inferiore a quello  garantito  da
deposito in contanti o cauzione, sara'  rimborsata  la  differenza  o
tempestivamente restituita la cauzione prestata. 
20.4 Fatto salvo il disposto  del  paragrafo  2,  qualora  sia  stata
accertata la minaccia di un danno o di un  sensibile  ritardo  (senza
che il  danno  si  sia  ancora  verificato),  il  dazio  compensativo
definitivo potra' essere applicato  solo  a  partire  dalla  data  di
accertamento  della  minaccia  di  danno  o  di  sensibile   ritardo;
l'eventuale  deposito  in  contanti   effettuato   nel   periodo   di
applicazione   delle   misure   provvisorie   sara'   tempestivamente
restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo. 
20.5 L'eventuale deposito  in  contanti  effettuato  nel  periodo  di
applicazione   delle   misure   provvisorie   sara'   tempestivamente
restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo,
qualora l'accertamento definitivo dia esito negativo. 
20.6 In circostanze critiche,  qualora  le  autorita'  accertino,  in
relazione al prodotto sovvenzionato in questione, l'esistenza  di  un
danno difficilmente  riparabile  causato  da  importazioni  massicce,
effettuate in un periodo relativamente breve, di un prodotto che gode
di sovvenzioni versate o accordate in contrasto con  le  disposizioni
del GATT 1994 e del presente Accordo, e ove appaia  necessario,  onde
impedire il verificarsi di tale danno, imporre retroattivamente  dazi
compensativi su tali importazioni, il dazio  compensativo  definitivo
potra' essere imposto sulle importazioni  destinate  al  consumo  non
oltre 90  giorni  prima  della  data  di  applicazione  delle  misure
provvisorie. 
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50 Ai fini del presente  paragrafo,  l'espressione  "parti  nazionali
   interessate" comprende consumatori e utilizzatori industriali  del
   prodotto importato oggetto di richiesta. 
51 Nel  presente  Accordo,  il  termine  "riscuotere"  e'  usato  per
indicare l'imposizione o la riscossione di un diritto