(All. 1A - Accordo - Art.21)
                             Articolo 21 
       Durata e riesame dei dazi compensativi e degli impegni 
21.1 Un dazio compensativo resta in  vigore  per  il  tempo  e  nella
misura necessari a neutralizzare la  sovvenzione  che  e'  causa  del
danno. 
21.2 Qualora vi siano motivi per farlo, le autorita'  riesaminano  la
necessita' di tenere in essere il dazio agendo di propria  iniziativa
ovvero, trascorso un congruo periodo di  tempo  dall'imposizione  del
dazio compensativo definitivo, su richiesta di una parte  interessata
che motivi la necessita' di tale riesame con dati precisi.  Le  parti
interessate hanno inoltre il diritto di richiedere alle autorita'  di
esaminare  se  sia  necessario  tenere  in  essere   il   dazio   per
neutralizzare la sovvenzione, se  sussista  la  probabilita'  che  il
danno continui o  si  ripeta  una  volta  revocato  o  modificato  il
diritto, o entrambe le ipotesi. Qualora,  a  seguito  del  riesame  a
norma del presente paragrafo, le autorita'  accertino  che  il  dazio
compensativo  non   e'piu'   giustificato,   esso   sara'   soppresso
immediatamente. 
21.3 In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2,  gli  eventuali
dazi compensativi sono da revocare non oltre cinque anni  dalla  loro
imposizione (o dalla data  del  piu'  recente  riesame  a  norma  del
paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia la  sovvenzione  che
il danno, ovvero a norma del presente paragrafo)  salvo  accertamento
da parte delle autorita', nel corso di una revisione avviata prima di
tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente  motivata
presentata  con  un   congruo   anticipo   rispetto   a   tale   data
dall'industria nazionale o per conto della stessa, che  la  rimozione
del dazio possa portare alla prosecuzione o alla  reiterazione  della
sovvenzione  e  del  danno.  52  Il  dazio  puo'  restare  in  attesa
dell'esito del riesame. 
21.4 All'eventuale riesame effettuato ai sensi del presente  articolo
si applicano le disposizioni dell'articolo 12 relative agli  elementi
di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e
concludersi di norma entro 12 mesi dalla data del suo inizio. 
21.5 Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  mutatis
mutandis, agli impegni accettati ai sensi dell'articolo 18.