(All. 1A - Accordo - Art.22)
                             Articolo 22 
           Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni 
22.1 Ove le autorita'  siano  convinte  che  gli  elementi  di  prova
addotti sono sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta  a
norma dell'articolo 11, ne danno notifica  pubblica,  oltre  a  darne
notifica  al  Membro  o  ai  Membri  i  cui  prodotti  sono   oggetto
dell'industria, nonche' alle altre parti che, secondo quanto  risulta
alle autorita' inquirenti, sono interessate all'inchiesta. 
22.2  La  notifica  pubblica  dell'apertura  di   un'inchiesta   deve
contenere,  o  comunque  rendere  note  con  rapporto  separato   55,
informazioni adeguate su quanto segue: 
         i) nome del paese o paesi esportatori e del prodotto 
              interessato; 
         ii) data di apertura dell'inchiesta; 
         iii) descrizione della pratica o pratiche di sovvenzione 
              oggetto dell'inchiesta; 
         iv) sintesi dei fattori su cui si basa il supposto danno; 
         v) indirizzo al quale i Membri interessati e le parti 
              interessate devono inviare le loro dichiarazioni; 
         vi) termini entro i quali i Membri interessati e le parti 
              interessate devono far pervenire le loro opinioni. 
22.3  Sara'  data  notifica  pubblica  di   qualsiasi   accertamento,
preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di  qualsiasi
decisione di accettare un impegno a  norma  dell'articolo  18,  della
cessazione di tale impegno, nonche' della soppressione  di  un  dazio
compensativo definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque ren-
der  note  con  rapporto  separato   e   in   modo   sufficientemente
particolareggiato, le risultanze e le conclusioni raggiunte su  tutti
i punti di fatto e di diritto ritenuti  sostanziali  dalle  autorita'
inquirenti. Tutte le notifiche  e  i  rapporti  in  questione  devono
essere trasmessi al Membro o ai Membri i cui  prodotti  sono  oggetto
dell'accertamento o dell'impegno in  questione,  nonche'  alle  altre
parti che risultano interessate all'inchiesta. 
22.4 La pubblica notifica dell'imposizione di misure provvisorie deve
contenere, o comunque rendere note con rapporto separato, spiegazioni
sufficientemente dettagliate delle decisioni  preliminari  in  merito
all'esistenza di una sovvenzione e di un danno, con indicazione degli
elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all'accettazione  o
al rifiuto  delle  argomentazioni.  Tale  notifica  o  rapporto  deve
contenere  in  particolare,  tenuto  debito  conto  dell'esigenza  di
tutelare le informazioni riservate: 
         i) i nomi dei fornitori oppure, qualora cio' non sia 
              possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati; 
         ii) una descrizione del prodotto, sufficientemente completa 
              ai fini doganali; 
         iii) l'importo della sovvenzione stabilito e la base 
               utilizzata per la determinazione dell'esistenza di una 
              sovvenzione; 
         iv) considerazioni relative alla determinazione del danno 
              ai sensi dell'articolo 15; 
         v) i motivi principali che hanno portato alla 
              determinazione. 
22.5  La  pubblica  notifica  della  conclusione  o  sospensione   di
un'inchiesta nel caso  di  una  decisione  di  applicare  un  diritto
definitivo o di accettare un impegno deve contenere, o comunque  ren-
der note con rapporto  separato,  tutte  le  informazioni  pertinenti
sugli elementi di fatto e di diritto,  nonche'  i  motivi  che  hanno
portato all'applicazione di misure definite o all'accettazione di  un
impegno,  tenuto  debito   conto   dell'esigenza   di   tutelare   le
informazioni riservate. In particolare, la  notifica  o  il  rapporto
devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 4, nonche'  i
motivi dell'accettazione o del rifiuto delle relative  argomentazioni
o ragioni addotte  dai  Membri  interessati  e  dagli  esportatori  e
importatori. 
22.6 La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un'inchiesta
a seguito dell'accettazione di un impegno a  norma  dell'articolo  18
deve contenere, o comunque rendere nota  con  rapporto  separato,  la
parte non riservata di tale impegno. 
22.7 Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  mutatis
mutandis,  all'avvio  e  alla  conclusione   di   riesami   a   norma
dell'articolo 21 e alle decisioni  di  applicazione  retroattiva  dei
dazi a norma dell'articolo 20. 
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52 Nei casi in cui l'importo del  dazio  compensativo  sia  applicato
   retroattivamente, qualora risulti dal  piu'  recente  accertamento
   che non e' applicabile alcun dazio, tale constatazione non obbliga
   di per se' le autorita' a revocare il dazio definitivo.