(All. 1A - Accordo - Art.23)
                             Articolo 23 
                          Esame giudiziario 
      Ogni Membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni
in materia di  misure  compensative  deve  disporre  di  procedure  o
tribunali giudiziari, arbitrali o  amministrativi  al  fine,  tra  le
altre cose,  di  un  tempestivo  esame  delle  azioni  amministrative
riguardanti le decisioni definitive e il riesame di tali decisioni ai
sensi dell'articolo 21. tali tribunali e  procedure  dovranno  essere
indipendenti dalle autorita' preposte alle decisioni e al riesame  in
questione  e  consentire  l'accesso  all'esame  a  tutte   le   parti
interessate che partecipino al procedimento  amministrativo  e  siano
interessate,   direttamente    e    singolarmente,    dalle    azioni
amministrative.