Articolo 24 Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e organi sussidiari 24.1 E' istituito un Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, composto di rappresentanti di ciascuno dei Membri. Il Comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte l'anno, nonche' su richiesta di qualsiasi Membro conformemente alle relative disposizioni del presente Accordo. Il Comitato espleta le funzioni che gli saranno attribuite a norma del presente Accordo o dai Membri ed e' a disposizione dei Membri per consultazioni su qualsiasi questione attinente al funzionamento dell'Accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il Segretariato dell'OMC funge da segretariato del Comitato. 24.2 Il Comitato puo' istituire gli organi sussidiari opportuni. 24.3 Il Comitato istituisce un gruppo permanente di esperti composto da cinque persone indipendenti, altamente qualificate in materia di sovvenzioni e relazioni commerciali. Gli esperti saranno eletti dal Comitato e ogni anno uno di essi sara' sostituito. Al gruppo permanente puo' essere chiesto di assistere un gruppo speciale, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 5; inoltre, il Comitato puo' chiedere un parere in merito all'esistenza e alla natura di una sovvenzione. 24.4 Il gruppo permanente di esperti puo' essere consultato da qualsiasi Membro e fornire pareri sulla natura di eventuali sovvenzioni che tale Membro intenda introdurre o tenga in essere. I pareri sono confidenziali e non possono essere invocati in procedimenti a norma dell'articolo 7. 24.5 Nell'esercizio delle loro funzioni, il Comitato e gli eventuali organi sussidiari possono consultarsi e chiedere informazioni a qualsiasi soggetto ritenuto opportuno. Tuttavia, prima di chiedere informazioni a un soggetto rientrante nella giurisdizione di un Membro, il Comitato o l'organo sussidiario in questione dovra' informare il Membro interessato.