(All. 1A - Accordo - Art.24)
                             Articolo 24 
Comitato per  le  sovvenzioni  e  le  misure  compensative  e  organi
                             sussidiari 
24.1 E'  istituito  un  Comitato  per  le  sovvenzioni  e  le  misure
compensative, composto di rappresentanti di ciascuno dei  Membri.  Il
Comitato elegge il suo presidente e  si  riunisce  almeno  due  volte
l'anno, nonche' su richiesta di qualsiasi Membro  conformemente  alle
relative disposizioni del presente Accordo. Il  Comitato  espleta  le
funzioni che gli saranno attribuite a norma del  presente  Accordo  o
dai Membri ed e' a  disposizione  dei  Membri  per  consultazioni  su
qualsiasi questione attinente  al  funzionamento  dell'Accordo  o  al
conseguimento dei suoi obiettivi. Il Segretariato dell'OMC  funge  da
segretariato del Comitato. 
24.2 Il Comitato puo' istituire gli organi sussidiari opportuni. 
24.3 Il Comitato istituisce un gruppo permanente di esperti  composto
da cinque persone indipendenti, altamente qualificate in  materia  di
sovvenzioni e relazioni commerciali. Gli esperti saranno  eletti  dal
Comitato e  ogni  anno  uno  di  essi  sara'  sostituito.  Al  gruppo
permanente puo' essere  chiesto  di  assistere  un  gruppo  speciale,
secondo quanto disposto all'articolo  4,  paragrafo  5;  inoltre,  il
Comitato puo' chiedere un  parere  in  merito  all'esistenza  e  alla
natura di una sovvenzione. 
24.4 Il gruppo  permanente  di  esperti  puo'  essere  consultato  da
qualsiasi  Membro  e  fornire  pareri  sulla  natura   di   eventuali
sovvenzioni che tale Membro intenda introdurre o tenga in  essere.  I
pareri  sono  confidenziali  e  non  possono   essere   invocati   in
procedimenti a norma dell'articolo 7. 
24.5 Nell'esercizio delle loro funzioni, il Comitato e gli  eventuali
organi sussidiari  possono  consultarsi  e  chiedere  informazioni  a
qualsiasi soggetto ritenuto opportuno. Tuttavia,  prima  di  chiedere
informazioni a un  soggetto  rientrante  nella  giurisdizione  di  un
Membro, il  Comitato  o  l'organo  sussidiario  in  questione  dovra'
informare il Membro interessato.